Illustrazione di copertina: Violenza di genere nel Digital Services Act: la seconda relazione del Comitato e le revisioni indipendenti

Immagine creata con IAAI-generated image

Violenza di genere nel Digital Services Act: la seconda relazione del Comitato e le revisioni indipendenti

Il 2 luglio 2026 è stata pubblicata la seconda relazione annuale sui rischi sistemici delle piattaforme online e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, adottata il giorno precedente dal Comitato europeo per i servizi digitali in attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act (Commissione europea). Il comunicato della Commissione ne ha messo in risalto la parte sui minori (Commissione europea), ma il documento dedica una sezione, la 3.4.1, alla violenza di genere (Commissione europea). Il 26 gennaio 2026 la Commissione aveva aperto un procedimento formale nei confronti di X per accertare, tra l’altro, se il fornitore abbia valutato e attenuato con diligenza gli effetti negativi in relazione alla violenza di genere derivanti dall’integrazione di Grok nella piattaforma (Commissione europea). Esaminiamo il regime che lega questi atti.

La valutazione del rischio: la violenza di genere come categoria autonoma

I fornitori di piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi «individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell’Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall’uso dei loro servizi», almeno una volta all’anno e in ogni caso prima di introdurre funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi. Tra i rischi da valutare, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), indica «qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona» (EUR-Lex).

L’aggettivo «gravi» si riferisce alle conseguenze per il benessere, non alla violenza di genere: per questa rileva qualsiasi effetto negativo, mentre la gravità opera come criterio di proporzionalità, perché la valutazione è condotta «tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità». La diffusione di contenuti illegali è una categoria distinta, alla lettera a). A nostro avviso ne discende che la violenza di genere va valutata anche quando il contenuto che la veicola non è illecito, come nelle molestie coordinate o nell’uso di funzioni del servizio per controllare una persona. Il considerando 87 chiede ai fornitori, in particolare a quelli usati principalmente per diffondere contenuti pornografici, di adempiere con diligenza ai propri obblighi in relazione ai contenuti illegali che costituiscono violenza online, garantendo alle vittime della condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato il trattamento rapido delle segnalazioni e la rimozione senza indebito ritardo.

La seconda relazione del Comitato: fonti, limiti e fattori di rischio

L’articolo 35, paragrafo 2, affida al Comitato, in cooperazione con la Commissione, «relazioni annuali esaustive» sui rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti e sulle migliori pratiche di attenuazione. La seconda relazione copre il periodo dal 17 febbraio 2025 al 16 febbraio 2026 e si fonda sulle valutazioni del rischio pubblicate di 23 piattaforme e 2 motori di ricerca, sulle relazioni di revisione e sui contributi della società civile e delle autorità nazionali. Essa avverte di non costituire né una guida alla conformità né una valutazione della conformità dei fornitori, e di non presentare le misure descritte come pratiche migliori (Commissione europea).

Per la violenza di genere i servizi più interessati risultano i social media e le piattaforme pornografiche. I fattori di rischio censiti sono i sistemi di raccomandazione orientati al coinvolgimento degli utenti, che possono amplificare contenuti di violenza di genere e misogini; le lacune della moderazione, che prolungano la permanenza dei contenuti; l’intelligenza artificiale generativa, che abbassa la soglia per produrre immagini sintetiche non consensuali, comprese quelle ottenute per nudification; funzioni come la messaggistica o la condivisione della posizione, usate per controllare le vittime, soprattutto nella violenza domestica; le molestie coordinate da più soggetti o account. Le donne impegnate in politica sono indicate come bersaglio sproporzionato, con effetti di autocensura o di abbandono della piattaforma. Nella relazione la violenza di genere è descritta come effetto della progettazione dei servizi, non soltanto dei singoli contenuti.

Un contributo della federazione tedesca dei centri di consulenza per le donne osserva che le valutazioni del rischio analizzano spesso i comportamenti abusivi entro i confini della singola piattaforma, mentre i centri vedono le tecnologie usate per estendere schemi di abuso già in atto. La constatazione converge con quanto emerso dalla ricerca dell’EIGE che abbiamo illustrato a proposito della violenza online contro le ragazze: gli episodi non restano confinati a un solo servizio.

Le misure di attenuazione: le pratiche dichiarate dai fornitori

L’articolo 35, paragrafo 1, impone misure «ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati». Per la violenza di genere rilevano in particolare l’adeguamento della moderazione, con la rapida rimozione dei contenuti notificati «in particolare in relazione all’incitamento illegale all’odio e alla violenza online» (lettera c), l’adeguamento dei sistemi algoritmici (lettera d) e il contrassegno ben visibile dei contenuti generati o manipolati che appaiono falsamente autentici (lettera k).

La relazione registra, tra le pratiche dichiarate, strumenti di hash matching per intercettare il materiale prima che diventi ricercabile, canali con cui le persone interessate segnalano il materiale non consensuale, code di moderazione specializzate e, per i motori di ricerca, procedure di rimozione dai risultati delle immagini intime non consensuali e dei deepfake sessuali. L’elenco descrive ciò che i fornitori dichiarano di fare, non ciò che si è dimostrato efficace. Orientamenti della Commissione su questo rischio, possibili in base al paragrafo 3, non risultano nelle pagine ufficiali che abbiamo consultato.

Il procedimento su Grok: la violenza di genere in un’indagine formale

La Commissione verifica se X abbia valutato e attenuato con diligenza i rischi connessi alle funzionalità di Grok, tra cui la diffusione di immagini sessualmente esplicite manipolate, e se abbia trasmesso una valutazione del rischio ad hoc prima della loro introduzione; le violazioni ipotizzate riguardano gli articoli 34, 35 e 42, e l’avvio del procedimento non ne pregiudica l’esito (Commissione europea). Nella pagina della Commissione sulla vigilanza, aggiornata al 31 agosto 2026, l’unico atto successivo relativo a X è l’accettazione, il 15 luglio 2026, del piano d’azione su trasparenza della pubblicità e accesso ai dati, che segue la decisione di non conformità del dicembre 2025 e non riguarda Grok (Commissione europea). Il rischio di violenza di genere è così oggetto di un accertamento formale, non più solo di descrizione.

Se anche il procedimento su Grok si chiudesse con una decisione di non conformità, seguirebbe la vigilanza rafforzata dell’articolo 75, con piano d’azione, impegno a una revisione indipendente e parere del Comitato: lo schema che abbiamo descritto osservando che nel Digital Services Act la sanzione è un passaggio, non un traguardo.

Revisione indipendente e pubblicazione: il ciclo annuale di verifica

L’articolo 37 obbliga i fornitori a sottoporsi, a proprie spese e almeno una volta all’anno, a revisioni indipendenti sulla conformità agli obblighi del capo III, che comprende gli articoli 34 e 35. Il giudizio può essere «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»; se non è positivo, il fornitore adotta entro un mese una relazione di attuazione. Il regolamento delegato (UE) 2024/436 precisa la metodologia: per l’articolo 34 il revisore verifica, tra l’altro, se il fornitore «abbia verificato le ipotesi formulate in merito ai rischi con i gruppi maggiormente interessati dai rischi specifici»; per l’articolo 35 valuta la ragionevolezza, la proporzionalità e l’efficacia delle misure, anche confrontando il modo in cui i rischi erano affrontati prima e dopo la loro messa in atto. Tra le informazioni da analizzare figurano, «ove disponibili, le relazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2» (EUR-Lex). La sezione della relazione del Comitato sulla violenza di genere entra così tra gli elementi che i revisori devono considerare.

L’articolo 42, paragrafo 4, impone di pubblicare, entro tre mesi dal ricevimento di ciascuna relazione di revisione, valutazione del rischio, misure di attenuazione, relazione di revisione e relazione di attuazione. Secondo le domande e risposte della Commissione, le omissioni consentite dal paragrafo 5 sono eccezionali, vanno motivate una per una e la riservatezza non può essere invocata per un’intera relazione (Commissione europea). Lo stesso ciclo riguarderà i servizi designati il 31 agosto 2026, di cui abbiamo trattato commentando le designazioni di ChatGPT, Reddit e Roblox: la loro prima valutazione, dovuta entro quattro mesi dalla notifica, dovrà comprendere la violenza di genere.

Profili critici: indicatori, confini del servizio e dimensione nazionale

Il primo profilo riguarda la misurazione: la sezione sulla violenza di genere raccoglie osservazioni, non indicatori. A nostro avviso senza indicatori condivisi il confronto tra prima e dopo richiesto ai revisori resta affidato alle metriche scelte dal fornitore, e i giudizi di revisione non sono comparabili tra servizi. Per la tutela dei minori la proposta di regolamento EU KIDS Act del 17 settembre 2026 (COM(2026) 681) chiede alle piattaforme di dimensioni molto grandi di monitorare, testare e valutare l’efficacia delle misure adottate, nell’ambito della valutazione del rischio dell’articolo 34 (EUR-Lex): una logica che, come osserva Nicola Fabiano, chiede ai fornitori di dimostrare e non soltanto di dichiarare (NicFab). Per la violenza di genere, nei testi che abbiamo esaminato, una regola analoga non c’è.

Il secondo riguarda il perimetro. L’articolo 34 riferisce la valutazione al «loro servizio», e l’abuso che transita da una piattaforma all’altra sfugge in parte alle valutazioni individuali. Riteniamo che la relazione annuale, che legge insieme tutte le valutazioni, debba dare conto esplicitamente di questa dimensione.

Il terzo riguarda la dimensione nazionale. L’articolo 35, paragrafo 2, chiede di presentare i rischi suddivisi per Stato membro e per l’Unione, «se del caso»; nella sezione sulla violenza di genere non abbiamo trovato questa ripartizione. La vigilanza sugli obblighi della sezione 5 spetta in via esclusiva alla Commissione (articolo 56, paragrafo 2), mentre l’AGCOM, coordinatore dei servizi digitali per l’Italia, è l’autorità cui gli utenti che si trovano in Italia possono presentare reclamo (Commissione europea). Senza dati per Stato membro l’autorità nazionale non dispone di un quadro del rischio nel proprio territorio.

Conclusioni

Per i fornitori di dimensioni molto grandi la violenza di genere è una voce obbligatoria della valutazione del rischio, da trattare anche oltre i contenuti illeciti, con misure di cui si possa dimostrare l’efficacia; per le organizzazioni di revisione la seconda relazione del Comitato è un documento da considerare nella verifica. Alla Commissione spetta concludere il procedimento su Grok; al Comitato, nelle prossime edizioni, ripartire i dati per Stato membro e dare conto di indicatori comuni. Riteniamo che i fornitori, compresi quelli designati di recente, debbano documentare questo rischio con metriche proprie già nella prossima valutazione, senza attendere orientamenti dedicati.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


AI AnthropoCosmic In evidenzaAI AnthropoCosmicUn progetto internazionale per un’IA a servizio dell’Uomo, dell’Ambiente e del Cosmo, che mette al centro la dignità della persona nella progettazione dei sistemi. Leggi l’articoloAI Open Mind AI AnthropoCosmic FeaturedAI AnthropoCosmicAn international project for an AI at the service of humanity, the environment and the cosmos, placing human dignity at the centre of system design. Read the articleAI Open Mind Agentic AI In evidenzaAgentic AILimiti prima dell’azione, evidenze durante, responsabilità dopo. Il volume di Nicola Fabiano sulla governance dei sistemi agentici, con la prefazione di Antonino Caffo.Capitolo 16 a cura dell’Avv. Valentina Grazia SapuppoLeggi l’articolo Agentic AI FeaturedAgentic AILimits before the action, evidence during, responsibility afterwards. Nicola Fabiano’s book on the governance of agentic systems, with a preface by Antonino Caffo.Chapter 16 by Valentina Grazia SapuppoRead the article
Intervista Radio Radio IntervistaLegge e colossi del digitaleIl patteggiamento di Meta sui minori non è una condanna. Stati Uniti ed Europa seguono strade opposte, e sugli agenti di IA resta aperta la domanda su chi risponde.Un Giorno Speciale su Radio Radio, con Alessio De Paolis · audio dal minuto 2:26:00Ascolta l’intervistaGuarda il videoLeggi l’articolo
Digital Omnibus ContributoIl Digital Omnibus cambia l’AI ActNuove scadenze per i sistemi ad alto rischio e un chiarimento sull’obbligo di AI literacy: più tempo per adeguarsi, nessuno sconto sulla preparazione di persone e processi.Articolo scritto per il blog di SkillaLeggi su Skilla
Digeat Festival 2026 SpeakerDigeat Festival 2026Valentina Grazia Sapuppo tra i relatori del festival dedicato a protezione dei dati, archivi digitali e regole del futuro. Interviene sul tema «Le regole dell’IA: nuove leggi o principi del diritto?».Venerdì 6 novembre 2026, ore 16:30, Ex Convitto Palmieri, LecceL’interventoLa scheda relatriceIl festival
AI AnthropoCosmic 2026AI AnthropoCosmic 2026Valentina Grazia Sapuppo nel progetto dell’Università Pontificia Salesiana su Persona, Ambiente e Cosmo: moderazione della sessione mattutina del Convegno finale e intervento negli AI Laboratori del Domani su commercio elettronico e IA.14 novembre 2026, online · 28 novembre 2026, Università Pontificia Salesiana, RomaIl convegnoL’incontroIl contributoIl comitato scientificoLa relatriceIl progetto
Interview Radio Radio InterviewLaw and the digital giantsThe Meta settlement on minors is not a conviction. The United States and Europe take opposite paths, and on AI agents the question of who answers remains open.Un Giorno Speciale on Radio Radio, with Alessio De Paolis · audio from 2:26:00 · in ItalianListen to the interviewWatch the videoRead the article
Digital Omnibus ContributionThe Digital Omnibus reshapes the AI ActNew deadlines for high-risk systems and a clarification on the AI literacy duty: more time to comply, no discount on preparing people and processes.Article written for the Skilla blog, in ItalianRead on Skilla
Digeat Festival 2026 SpeakerDigeat Festival 2026Valentina Grazia Sapuppo among the speakers of the festival on data protection, digital archives and the rules of the future. She takes part in the panel «The rules of AI: new laws or principles of law?».Friday 6 November 2026, 16:30, Ex Convitto Palmieri, LecceThe panelSpeaker profileThe festival
AI AnthropoCosmic 2026AI AnthropoCosmic 2026Valentina Grazia Sapuppo in the project of the Università Pontificia Salesiana on Person, Environment and Cosmos: moderator of the morning session of the closing conference and speaker at the AI Laboratori del Domani on e-commerce and AI.14 November 2026, online · 28 November 2026, Università Pontificia Salesiana, Rome · sessions held in ItalianThe conferenceThe sessionThe contributionThe scientific committeeSpeakerThe project