Dal 2 dicembre 2026 sarà vietato nell’Unione immettere sul mercato, mettere in servizio o usare sistemi di intelligenza artificiale che generano o manipolano immagini, video e audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso. Il divieto è stato inserito nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) dal regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, il Digital Omnibus on AI, entrato in vigore il 27 luglio 2026 (EUR-Lex; Commissione europea). Il considerando 11 è esplicito: «Il materiale intimo non consensuale costituisce una forma di violenza e abuso sessuali nei confronti delle persone, in particolare le donne.» La nuova regola si affianca alla direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, non ancora recepita in Italia, e all’articolo 612-quater del codice penale.
Il nuovo divieto dell’AI Act: fornitori, deployer e misure di sicurezza
La nuova lettera b bis) dell’articolo 5, paragrafo 1, vieta «l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che genera o manipola immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti» in assenza del consenso «liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile» della persona (EUR-Lex). La lettera b ter) estende il divieto al materiale di abuso sessuale su minori.
Come rileva Nicola Fabiano, testo italiano e testo inglese divergono su due elementi della fattispecie (NicFab): la versione inglese richiede un consenso anche «explicit» e riferisce il divieto a una «identifiable natural person» (EUR-Lex), mentre il dispositivo italiano omette l’esplicitezza e parla di persona «riconoscibile»; il considerando 12 italiano, però, richiede il consenso «inequivocabile ed esplicito» e, come il considerando 14, si riferisce a persone «identificabili». Poiché le versioni linguistiche fanno ugualmente fede, riteniamo che il fornitore debba assumere lo standard del consenso esplicito e il perimetro, più ampio, dell’identificabilità. Fabiano aggiunge che, se il materiale integra un dato relativo alla vita sessuale, il consenso esplicito discende comunque dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il paragrafo 1 bis distingue i due ruoli. Per il fornitore, l’immissione sul mercato e la messa in servizio sono vietate solo se la generazione costituisce la finalità prevista del sistema, oppure se ne è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative e il sistema non dispone di misure di sicurezza ragionevoli e adeguate per prevenirla e per correggere gli usi impropri. Per il deployer, l’uso è vietato solo se il sistema è impiegato al fine di generare o manipolare quel materiale. Il paragrafo 1 ter esclude le manipolazioni che non aumentano l’esposizione delle parti intime né alterano la natura degli atti ritratti. Il divieto colpisce la destinazione del sistema e l’assenza di garanzie, non la capacità tecnica di generare immagini. Il considerando 12 indica tra le misure possibili la pulizia dei dati, l’addestramento al rifiuto e i filtri sui contenuti.
Le nuove disposizioni si applicano dal 2 dicembre 2026 per effetto del nuovo articolo 113, terzo comma, lettera a) (EUR-Lex). La violazione è soggetta, in base all’articolo 99, paragrafo 3, dell’AI Act, a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo, se superiore (Commissione europea). In Italia la vigilanza spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in forza dell’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale), e il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, la designa autorità di vigilanza del mercato (articolo 5); l’articolo 23, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che, «salvo che il fatto costituisca reato», la non conformità al divieto delle pratiche dell’articolo 5 del regolamento è soggetta agli stessi massimali (Gazzetta Ufficiale). Il decreto non richiama il Digital Omnibus on AI, ma a nostro avviso il rinvio all’articolo 5 comprende anche le nuove lettere.
La direttiva (UE) 2024/1385: reati armonizzati, ordini di rimozione e recepimento
La direttiva (UE) 2024/1385 opera su un altro piano: il suo articolo 5, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a punire come reato tre condotte intenzionali: rendere accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione, materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il suo consenso (lettera a); «produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti», senza consenso (lettera b); minacciare tali condotte per costringere la persona a un determinato comportamento (lettera c). Per le lettere a) e b) basta che la condotta possa arrecare un danno grave; il considerando 19 riconduce alla lettera b) i deepfake che ritraggono una persona mentre compie atti sessuali, anche se prodotti con l’intelligenza artificiale (EUR-Lex).
L’articolo 23 impone che il materiale delle lettere a) e b) sia prontamente rimosso o reso inaccessibile, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, anche con ordini vincolanti delle autorità competenti che «sono rivolti ai prestatori di servizi di hosting»; gli ordini sono revocati se il procedimento penale si chiude senza l’accertamento del reato. Il termine di recepimento è il 14 giugno 2027 (articolo 49). La direttiva è compresa nell’Allegato A della legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024 (Gazzetta Ufficiale); al 12 ottobre 2026 la banca dati EUR-Lex non riporta misure di recepimento notificate dall’Italia (EUR-Lex). Fino al recepimento, gli ordini di rimozione dell’articolo 23 restano privi di una disciplina nazionale di attuazione.
La risposta penale italiana: l’articolo 612-quater e la responsabilità degli enti
L’articolo 612-quater, introdotto dall’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge n. 132/2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni «Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità» (Gazzetta Ufficiale). La fattispecie non è limitata ai contenuti sessuali e richiede un danno effettivamente prodotto. A nostro avviso la norma copre uno spazio lasciato aperto dall’articolo 612-ter, che riguarda immagini o video sessualmente espliciti realizzati o sottratti e «destinati a rimanere privati» (Normattiva): presupposto difficilmente riferibile a un contenuto sintetico.
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, aggiunge due elementi (Gazzetta Ufficiale). L’articolo 15 inserisce nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’articolo 25-vicies, che per il delitto dell’articolo 612-quater prevede a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote e le sanzioni interdittive dell’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e). L’articolo 14 modifica l’articolo 104, comma 1, lettera e-bis), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, riferendo il sequestro preventivo ai contenuti online «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».
Tre livelli di tutela: lo strumento, la condotta, l’intermediario
L’AI Act agisce a monte, sullo strumento, con sanzioni amministrative a carico di fornitore e deployer; il diritto penale agisce sulla persona che diffonde il contenuto; gli ordini di rimozione agiscono sugli intermediari, oggi nell’ambito del sequestro preventivo e, in futuro, secondo l’articolo 23. Sul coordinamento, il considerando 15 del Digital Omnibus on AI precisa che i divieti «non ostano all’esercizio dell’azione penale» e che, se la stessa condotta è sanzionata anche penalmente, anche in attuazione della direttiva (UE) 2024/1385, gli Stati membri devono garantire il ne bis in idem; il considerando 16 fa salvi i rimedi nazionali a tutela dell’immagine, della vita privata e della dignità. I tre livelli non si sostituiscono tra loro e operano su destinatari e con autorità differenti. Sulla ripartizione delle responsabilità lungo la filiera rinviamo all’analisi su chi risponde quando il sistema agisce; sulla dimensione del fenomeno, ai dati già esaminati su deepfake e violenza di genere facilitata dalla tecnologia e sulla violenza online contro le ragazze.
Profili critici: tempi, destinatari e soglie di punibilità
Il primo profilo è temporale. Il divieto dell’AI Act si applicherà dal 2 dicembre 2026, oltre sei mesi prima del termine di recepimento della direttiva, e fino ad allora incriminazioni armonizzate e ordini di rimozione dipenderanno dall’attuazione nazionale.
Il secondo riguarda i destinatari: la definizione di deployer esclude l’uso «nel corso di un’attività personale non professionale» (articolo 3, punto 4) e l’articolo 2, paragrafo 10, esclude gli obblighi dei deployer persone fisiche in attività puramente personali (Commissione europea); il Digital Omnibus on AI non ha modificato queste disposizioni. Il privato che genera un’immagine intima falsa per uso personale resta, a nostro avviso, fuori dal divieto di uso. Sul piano penale occorrono la cessione, la pubblicazione o la diffusione: la sola generazione non integra l’articolo 612-quater né le lettere a) e b) dell’articolo 5 della direttiva.
Il terzo riguarda l’allineamento tra norma italiana e direttiva. L’articolo 612-quater richiede un danno effettivo, mentre la direttiva si accontenta di condotte idonee a produrre un danno grave; è limitato ai contenuti ottenuti con IA, mentre la direttiva considera qualsiasi manipolazione; non contempla la minaccia di diffusione della lettera c). Inoltre, l’articolo 612-quater non prevede l’aggravante che la legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha inserito nell’articolo 612-ter per i fatti commessi «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna» (Normattiva). Anche nel diritto dell’Unione le nozioni non coincidono: la lettera b bis) dell’AI Act copre anche le sole parti intime, la lettera b) della direttiva soltanto il materiale che simula atti sessualmente espliciti. A nostro avviso il recepimento è l’occasione per ricondurre queste differenze a un disegno coerente.
Conclusioni
Dal 2 dicembre 2026 i fornitori non potranno immettere sul mercato sistemi destinati a produrre materiale intimo non consensuale, o che lo producono in modo prevedibile senza garanzie adeguate; chi diffonde il contenuto risponde già ai sensi dell’articolo 612-quater e, dal 30 settembre 2026, può risponderne anche l’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Entro il 14 giugno 2027 va recepita la direttiva (UE) 2024/1385: a nostro avviso il decreto legislativo dovrebbe chiarire il rapporto con l’articolo 612-quater, disciplinare gli ordini di rimozione anche al di fuori del sequestro penale e coprire la minaccia di diffusione. Per chi sviluppa o integra modelli generativi, conviene documentare fin d’ora le misure di prevenzione indicate dal considerando 12.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








