Il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a ventidue Stati membri per non aver comunicato il recepimento completo della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano requisiti minimi per gli organismi per la parità; il termine di recepimento era scaduto il 19 giugno 2026 (Commissione europea). L’Italia non figura nell’elenco: il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2026 e in vigore dal 7 giugno 2026, dà attuazione a entrambe le direttive e istituisce dal 1° gennaio 2027 l’«Organismo per la parità» (Gazzetta Ufficiale). Il recepimento italiano non si è limitato ad adeguare le figure esistenti: ha istituito un’autorità nuova.
Le direttive del 2024: indipendenza, risorse e poteri come requisiti minimi
Le due direttive sugli organismi per la parità (equality bodies nella versione inglese) hanno impianto quasi identico e ambiti diversi: la 2024/1500 riguarda la parità tra donne e uomini nell’occupazione; la 2024/1499 copre la razza o l’origine etnica, gli altri fattori di discriminazione nel lavoro e la parità tra donne e uomini nella sicurezza sociale e nell’accesso a beni e servizi (EUR-Lex). Nella direttiva 2024/1500 l’articolo 3 chiede che gli organismi siano «indipendenti e liberi da influenze esterne» e non sollecitino né accettino istruzioni dal governo; l’articolo 4 impone che dispongano delle «risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie»; gli articoli da 6 a 10 disciplinano assistenza alle vittime, accertamenti, pareri o decisioni e contenzioso (EUR-Lex). L’articolo 9 lascia agli Stati una scelta rilevante: decidere se la valutazione del caso avvenga mediante «pareri non vincolanti o decisioni vincolanti».
L’assetto italiano: un’autorità indipendente con un collegio di cinque componenti
L’articolo 2 del decreto istituisce l’Organismo «quale autorità indipendente», dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria; l’Organismo «subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità» e, dal 1° gennaio 2027, nei rapporti giuridici dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, che dalla stessa data è abrogato (Gazzetta Ufficiale). Due presidi finora separati, uno per il genere nel lavoro e uno per l’origine etnica, confluiscono in un unico soggetto. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta restano e operano in coordinamento con l’Organismo.
Il collegio è composto dal presidente e da quattro componenti, due con deleghe sulla direttiva 2024/1499 e due sulla direttiva 2024/1500, nominati d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato per sette anni, senza possibilità di rinnovo; in prima applicazione le nomine devono avvenire entro il 31 dicembre 2026, con insediamento dal 1° gennaio 2027, e fino ad allora continuano a operare l’Ufficio esistente e la consigliera o il consigliere nazionale. Entro il 30 novembre 2026 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà individuare la sede dell’Ufficio dell’Organismo, che entro novanta giorni dall’insediamento adotta il proprio regolamento di organizzazione. L’articolo 6 istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di euro 7.600.001 annui dal 2027, cui si aggiungono euro 2.035.357 annui a titolo di contributo per il funzionamento.
La tutela delle vittime: assistenza gratuita e pareri utilizzabili in giudizio
Per le discriminazioni fondate sul sesso in materia di occupazione e impiego, l’articolo 4, comma 2, del decreto rinvia al nuovo articolo 35-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che consente di presentare denuncia all’Organismo «sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l’utilizzo di modalità telematiche». L’Organismo «offre assistenza gratuita alle vittime» e, dopo una prima istruttoria, stabilisce «con parere motivato» se dare seguito alla denuncia o archiviarla. Il comma 4 contiene la disposizione di maggiore impatto pratico: i pareri «possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice» a norma dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Il parere non vincola il giudice, ma entra nel processo come elemento di prova.
Per entrambe le direttive l’Organismo offre la risoluzione alternativa delle controversie, la cui attivazione interrompe i termini di prescrizione; il nuovo articolo 39-bis del Codice precisa che la mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, «è gratuita per il ricorrente». L’Organismo è inoltre legittimato ad agire in giudizio in forza di delega, in nome e per conto della vittima, a presentare osservazioni e a partecipare ai procedimenti, anche come parte civile.
Datori di lavoro e amministrazioni: accertamenti documentali e conciliazione
Per i datori di lavoro rilevano anzitutto i poteri istruttori: l’Organismo svolge «controlli su base documentale» con facoltà di chiedere a enti, persone e imprese di fornire informazioni ed esibire documenti; nell’ambito della direttiva 2024/1500 rileva gli squilibri di genere e accerta le violazioni per il tramite dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli ispettorati territoriali. Quando la violazione è ascritta a una pubblica amministrazione, il tentativo di conciliazione non è facoltativo. L’articolo 39-bis prevede che l’Organismo sia «tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione» a norma dell’articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all’amministrazione può essere chiesto un piano vincolante di rimozione delle discriminazioni, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni.
Accanto a questi poteri stanno funzioni di prevenzione, fra cui raccomandazioni sui dati da raccogliere rivolte anche alle imprese e la promozione «delle prassi di riferimento UNI». Resta da coordinare, a nostro avviso, il rapporto con la trasparenza retributiva: il d.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, all’articolo 3, comma 1, lettera n), definisce l’«organismo per la parità» come le consigliere e i consiglieri di parità del Codice (Gazzetta Ufficiale), mentre il d.lgs. 91/2026 riferisce all’Organismo, «ove compatibile», ogni richiamo alla consigliera o al consigliere nazionale.
Sistemi automatizzati e intelligenza artificiale: le indicazioni europee e il testo del decreto
Il considerando 21 della direttiva 2024/1500, con formula analoga al considerando 22 della 2024/1499, afferma che è «fondamentale prestare attenzione alle opportunità e ai rischi derivanti dall’uso di sistemi automatizzati, tra cui l’intelligenza artificiale», e che le risorse dovrebbero consentire agli organismi di utilizzare tali sistemi e «di valutare la conformità di tali sistemi alle disposizioni in materia di non discriminazione». Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione, del 5 giugno 2026, traduce l’indicazione in indicatori: tra le voci sulle risorse compaiono «Sistemi automatizzati» (R4_4) e «Valutazione dei sistemi automatizzati» (R4_18), e la nozione di sistema automatizzato è chiarita con richiamo alla definizione di sistema di IA del regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act (EUR-Lex).
Il d.lgs. 91/2026 non menziona sistemi automatizzati, algoritmi o intelligenza artificiale; l’unico collegamento, indiretto, è l’obbligo di redigere la relazione annuale «tenendo conto degli indicatori comuni elaborati dalla Commissione europea». Sul versante dell’AI Act, l’articolo 77 riconosce poteri di accesso alle autorità nazionali che tutelano i diritti fondamentali, «compreso il diritto alla non discriminazione», e affida agli Stati membri l’individuazione e la pubblicazione dell’elenco di tali autorità (Commissione europea); nel testo riscritto dal regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus on AI, esse possono richiedere le informazioni e la documentazione create o mantenute dall’autorità di vigilanza del mercato, che concede l’accesso «anche richiedendole al fornitore o al deployer, ove necessario e senza indebito ritardo» (EUR-Lex). Il d.lgs. 91/2026 non richiama l’articolo 77 e non dice se l’Organismo sarà inserito in quell’elenco; neppure lo fa il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, il cui articolo 7, comma 5, prevede forme di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato e «le autorità che tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell’articolo 77 del regolamento IA» (Gazzetta Ufficiale). Come osserva Nicola Fabiano, il coordinamento disegnato dal decreto è affidato in larga parte ad accordi ancora da stipulare e a regolamenti ancora da adottare (NicFab). A nostro avviso l’Organismo ne ha le caratteristiche funzionali, ma l’inclusione dipende da una scelta che nessuno dei due decreti compie. Sul Digital Omnibus on AI e sulle discriminazioni algoritmiche rinviamo a quanto già pubblicato.
Profili critici: pareri non vincolanti, risorse e raccordo con l’AI Act
Il primo profilo riguarda l’efficacia. Il legislatore ha scelto pareri non vincolanti e l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2024/1500 chiede in tal caso «meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro». Il decreto affida il seguito alla pubblicazione delle sintesi e al valore probatorio in giudizio, senza prevedere espressamente un obbligo di riscontro a carico del destinatario; a nostro avviso la tenuta della scelta italiana si misurerà su questo punto.
Il secondo profilo è organizzativo: il collegio è ripartito in modo paritario tra le due direttive, ma l’Ufficio è composto da tre servizi, due per la direttiva 2024/1499 e uno per la 2024/1500, il ricorso fino a dieci esperti è previsto solo per i primi e il coordinamento territoriale deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri. Il terzo profilo è tecnologico: le direttive indicano nei considerando che le risorse dovrebbero consentire di valutare i sistemi automatizzati, il decreto tace e gli indicatori R4_4 e R4_18 renderanno visibile nei dati trasmessi alla Commissione l’eventuale scarto. Le lettere del 15 luglio, infine, riguardano la mancata comunicazione del recepimento completo: l’assenza dell’Italia dall’elenco non equivale a un giudizio sulla conformità del decreto.
Conclusioni
Il d.lgs. 91/2026 ha dato all’Italia un’autorità indipendente con poteri istruttori, di assistenza e di azione in giudizio, ma il nuovo assetto dipende da scadenze ancora aperte: la sede entro il 30 novembre, le nomine entro il 31 dicembre, il regolamento entro novanta giorni dall’insediamento. Ai datori di lavoro conviene considerare ogni parere dell’Organismo come un possibile documento processuale e predisporre ex ante una documentazione ordinata dei criteri di selezione, valutazione e retribuzione, inclusi quelli applicati da strumenti automatizzati. Al legislatore resta la scelta sull’inserimento dell’Organismo fra le autorità dell’articolo 77 dell’AI Act. A nostro avviso, scelti i pareri non vincolanti, l’efficacia dell’Organismo dipenderà dalla qualità della loro istruttoria.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








