Il 6 ottobre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento sulla normazione europea che abroga il regolamento (UE) n. 1025/2012 (COM(2026) 780, procedura 2026/0307(COD)), il cui testo, al momento in cui scriviamo, è disponibile nella sola versione inglese (Commissione europea). Il comunicato annuncia un sistema più rapido e più inclusivo, con obblighi di partecipazione più stringenti a favore di PMI, società civile, mondo accademico e autorità pubbliche, senza nominare il genere (Commissione europea); il testo della proposta lo nomina, in cinque considerando. Il tema della presenza femminile nella normazione tecnica, cui è dedicata la segnalazione Women in Tech: la parità di genere nel mondo della normazione tecnica, entra così nel procedimento di revisione del quadro europeo. Esaminiamo dove si colloca nel testo e con quale forza giuridica.
Il punto di partenza: la Strategia per la parità di genere 2026-2030
Con la comunicazione COM(2026) 113 del 5 marzo 2026 la Commissione ha adottato la Strategia per la parità di genere 2026-2030. Nella parte dedicata alle pari opportunità occupazionali si legge che «Le norme devono interessare l’intera popolazione dell’UE, comprese le donne» e che la Commissione «incoraggerà inoltre il sistema europeo di normazione a tenere adeguatamente conto degli elementi che hanno un impatto diretto sulle donne e continuerà a promuovere la pari rappresentanza delle donne nella governance delle organizzazioni europee di normazione» (EUR-Lex). Lo stesso passaggio annuncia il sostegno a un campione di dati rappresentativo della popolazione dell’UE, sulla base dello studio sull’inclusività dell’antropometria nelle norme armonizzate europee, e la piena attuazione del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti quanto alla prospettiva di genere nella valutazione della sicurezza.
Il diritto vigente conosceva già il tema, ma fuori dalla disciplina generale della normazione. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti include tra gli aspetti della valutazione della sicurezza, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), «l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza»; il considerando 29 aggiunge che «le attività di normazione dovrebbero tenerne conto» e richiama la dichiarazione dell’UNECE sulle norme attente alla dimensione di genere (EUR-Lex). Il regolamento n. 1025/2012, nel testo pubblicato nel 2012, richiama l’integrazione delle persone con disabilità e la Convenzione delle Nazioni Unite sui loro diritti, ma non contiene riferimenti al genere (EUR-Lex). Il 29 aprile 2026 CEN e CENELEC hanno accolto la Strategia, sostenendo l’uso di dati rappresentativi e disaggregati per genere, per esempio in materia di antropometria, sicurezza dei prodotti e usabilità (CEN-CENELEC).
La proposta: cinque considerando su donne e parità di genere
Il considerando 10 chiede che l’elaborazione delle norme richieste dalla Commissione coinvolga, tra i rappresentanti della società civile, le organizzazioni per i diritti delle donne, gli organismi per la parità e le organizzazioni delle persone con disabilità; aggiunge che le norme di riferimento dovrebbero contribuire alla parità di genere e tenere conto, ove pertinente, dei rischi che colpiscono i consumatori in modo diverso in ragione del sesso e del genere, con rinvio alla Strategia 2026-2030. Il considerando 23 elenca la parità, in particolare la parità di genere, tra gli ambiti su cui le norme hanno un ampio impatto sociale. I considerando 27 e 36 estendono il richiamo a quelle organizzazioni agli organismi nazionali di normazione e agli altri enti che la Commissione potrà designare (Commissione europea).
Il passaggio più significativo è il considerando 26. L’organizzazione europea che rappresenta i consumatori dovrebbe contribuire a far sì che le norme riflettano le esperienze e i bisogni dell’intera popolazione, attraverso la partecipazione dei soggetti portatori di istanze di parità, in particolare donne e persone con disabilità, i cui interessi sono sottorappresentati nel processo di normazione. Lo stesso considerando precisa che il coinvolgimento delle organizzazioni europee dei soggetti interessati non comporta necessariamente diritti di voto. La proposta riconosce la sottorappresentanza delle donne, ma ne affida la voce a un’organizzazione costituita per altro scopo. La relazione illustrativa, che pure indica tra le criticità del sistema una partecipazione insufficiente e squilibrata dei soggetti interessati, non contiene riferimenti al genere né alle donne.
La parte dispositiva: il principio di inclusività e gli elenchi dei soggetti interessati
Negli articoli il lessico cambia. L’articolo 3, paragrafo 1, pone l’inclusività tra i principi della normazione europea; il paragrafo 2 elenca gli interessi di cui le norme devono tenere conto (competitività, innovazione, esigenze della società, compresa la sostenibilità climatica e ambientale, salute e sicurezza, sicurezza e sicurezza economica), ma la parità di genere, citata nel considerando 10, non entra nell’elenco dell’articolo 3. Gli articoli 17 e 20 impongono alle organizzazioni europee e agli organismi nazionali di normazione di consentire la partecipazione effettiva di tutti i soggetti interessati, indicando PMI, organizzazioni dei consumatori, soggetti ambientali e sociali, ricerca e innovazione, autorità pubbliche; l’articolo 20 aggiunge, a livello nazionale, la partecipazione senza obbligo di associarsi, gratuita o a tariffe ridotte. Le organizzazioni per i diritti delle donne e gli organismi per la parità in questi elenchi non compaiono.
L’articolo 18 prevede quattro European stakeholder organisations, designate dalla Commissione con atti di esecuzione almeno ogni quattro anni: una per le PMI, una per i consumatori, una per gli interessi ambientali e una per gli interessi sociali. I criteri dell’allegato II non contengono riferimenti al genere (Commissione europea). Lo schema riprende quello vigente, in cui l’allegato III del regolamento n. 1025/2012 fissa i requisiti delle organizzazioni europee dei soggetti interessati ammissibili al finanziamento dell’Unione, oggi ANEC, ECOS, ETUC e SBS (CEN-CENELEC). La rappresentanza delle donne resta mediata, e affidata a un considerando anziché a una regola. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), introduce un indicatore chiave di prestazione sull’inclusività del processo delle organizzazioni europee di normazione, ma rinvia ad atti di esecuzione la fissazione di valori obiettivo, frequenza e metodo di calcolo; l’articolo 4 obbliga a pubblicare, per ogni norma richiesta, l’elenco delle organizzazioni partecipanti e degli interessi rappresentati.
Gli organismi di normazione: piani d’azione e impegni volontari
Sul versante degli organismi il quadro è fatto di impegni volontari. CEN e CENELEC ricordano di aver firmato nel 2019, con oltre venti organismi nazionali, la dichiarazione UNECE sulle norme gender-responsive, e che il loro secondo piano d’azione di genere è stato approvato nel gennaio 2023 per il periodo 2023-2026; nell’ottobre 2025 hanno approvato la creazione di un comitato consultivo su diversità e inclusione, da avviare nel 2026 con un programma di lavoro 2026-2028 (CEN-CENELEC). La pagina dell’UNECE indica oltre ottanta firmatari della dichiarazione (UNECE).
La stessa pagina osserva che l’elaborazione delle norme è in genere dominata da uomini e che la mancanza di una partecipazione equilibrata ha esposto donne e ragazze a rischi per la salute e la sicurezza che si potevano evitare. L’osservazione va letta insieme a quanto emerso dai dati OCSE su intelligenza artificiale e divari di genere, dove la ridotta presenza femminile nei gruppi di progettazione è indicata come fattore di rischio. Sul piano tecnico la parità di genere è oggetto anche di una norma internazionale, la ISO 53800:2024, «Guidelines for the promotion and implementation of gender equality and women’s empowerment». Gli impegni sulla parità nel processo di normazione restano autoregolazione degli organismi, non obblighi di legge.
Profili critici: rappresentanza mediata e indicatori non definiti
A nostro avviso il primo limite è di tecnica normativa. I considerando orientano l’interpretazione ma non creano da soli obblighi: se il riferimento alle organizzazioni per i diritti delle donne resterà nei considerando, gli organismi dovranno garantire l’inclusività in termini generali, non la partecipazione di soggetti specifici. Tra la Strategia 2026-2030 e la proposta manca proprio l’impegno sulla pari rappresentanza nella governance: nessun articolo riguarda la composizione per genere degli organi delle organizzazioni europee di normazione.
Il secondo limite riguarda i dati. La Strategia e CEN e CENELEC insistono sui dati disaggregati per genere; l’articolo 4 chiede di pubblicare organizzazioni e interessi rappresentati, informazione che non descrive chi siede ai tavoli tecnici. Il terzo limite è che l’indicatore sull’inclusività dell’articolo 13 è definito solo nel suo oggetto: se e come misurerà la partecipazione femminile dipenderà da atti di esecuzione ancora da scrivere. Infine, la reazione di CEN e CENELEC del 6 ottobre 2026 si concentra su indipendenza del sistema, ritardi, frammentazione e sostenibilità di un accesso più ampio alle norme, e non menziona il genere (CEN-CENELEC): riteniamo che, in un negoziato centrato su velocità e sostenibilità finanziaria, i profili di parità rischino di restare ai margini.
Conclusioni
La proposta passa all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il passaggio dai considerando agli articoli è la condizione perché la parità di genere diventi un requisito verificabile. A nostro avviso gli interventi più lineari sarebbero tre: inserire la parità di genere tra gli interessi dell’articolo 3, paragrafo 2, come già fa il considerando 10; nominare le organizzazioni per i diritti delle donne e gli organismi per la parità negli elenchi degli articoli 17 e 20; prevedere che l’indicatore dell’articolo 13 includa dati sulla partecipazione per genere. In capo alla Commissione resterà la definizione degli indicatori; in capo a CEN e CENELEC, il cui piano d’azione si chiude nel 2026, la scelta di dare al nuovo comitato su diversità e inclusione obiettivi misurabili. Alle organizzazioni per la parità conviene seguire il negoziato e partecipare fin d’ora attraverso gli organismi nazionali.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








