Illustrazione di copertina: IA e sicurezza sul lavoro: con il d.lgs. 179/2026 i sistemi di intelligenza artificiale entrano nella valutazione dei rischi

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IA e sicurezza sul lavoro: con il d.lgs. 179/2026 i sistemi di intelligenza artificiale entrano nella valutazione dei rischi

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 e in vigore dal 23 ottobre, dedica l’articolo 42 a «Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (Gazzetta Ufficiale). La disposizione non crea un adempimento separato: colloca i sistemi di intelligenza artificiale dentro la valutazione dei rischi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le conseguenze per documenti di valutazione, piani di cantiere e formazione restano in larga parte all’interprete; l’articolo 41, sulle decisioni relative al rapporto, è un tema distinto, che abbiamo considerato a proposito dell’attuazione italiana dell’AI Act e del divieto sulle decisioni di lavoro.

L’articolo 42 del d.lgs. 179/2026: quando l’IA diventa un rischio da valutare

L’articolo ha quattro commi. Il primo e il quarto affidano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il coordinamento delle misure di tutela e la promozione dell’intelligenza artificiale «anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali», in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro. Il secondo e il terzo riguardano il datore di lavoro.

Il comma 2 dispone che l’utilizzo di sistemi che incidono «sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza» sia valutato «nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28» del testo unico. Il criterio è l’incidenza sul lavoro, non la tecnologia in sé. Un sistema che assegna i compiti in base ai tempi rilevati o una telecamera che segnala comportamenti pericolosi ricadono nella norma per ciò che fanno all’organizzazione, non perché utilizzano l’apprendimento automatico.

L’articolo 28 già chiedeva di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Normattiva), e tra le misure generali di tutela dell’articolo 15 figurano i principi ergonomici, volti a ridurre gli effetti «del lavoro monotono e di quello ripetitivo» (Normattiva). Riteniamo perciò che il comma 2 non estenda l’oggetto della valutazione, ma ne espliciti un contenuto, che resta nella responsabilità non delegabile del datore di lavoro (articolo 17).

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) rileva che la gestione dei lavoratori mediante intelligenza artificiale comporta opportunità e rischi, tra cui la riduzione dell’autonomia e altri rischi psicosociali, con effetti di stress e affaticamento (EU-OSHA). Il ritmo imposto da un algoritmo è un fattore di rischio da valutare come quello imposto da una linea.

Aggiornare il DVR e i piani di sicurezza dei cantieri: tempi e presupposti nel d.lgs. 81/2008

L’articolo 42 non dice quando il documento vada aggiornato. Come osserva Andrea Dari, il decreto non collega a ogni utilizzo dell’IA un aggiornamento automatico, e la necessità di rielaborare va verificata secondo i presupposti dell’articolo 29 (cfr. Ingenio). Tra le ipotesi del comma 3 dell’articolo 29 figurano le «modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori»: la valutazione va rielaborata entro trenta giorni, con «immediata comunicazione» al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Normattiva).

A nostro avviso i quattro ambiti dell’articolo 42 operano come indice di significatività: un sistema che modifica ritmi, assegnazione dei compiti o decisioni di sicurezza integra, di regola, una modifica organizzativa rilevante ai sensi dell’articolo 29. Restano fuori gli strumenti che non toccano la prestazione.

Nei cantieri temporanei o mobili la sede è diversa. Il piano operativo di sicurezza è redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice per il singolo cantiere «ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)» (Normattiva), e l’articolo 96, comma 2, stabilisce che l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo costituiscono, per quel cantiere, adempimento anche dell’articolo 29, comma 3 (Normattiva). Riteniamo quindi che sistemi di visione che segnalano l’accesso ad aree pericolose o software che programmano lavorazioni e interferenze vadano valutati nel piano operativo dell’impresa che li impiega. Se li prevede il committente, la sede di coordinamento è il piano di sicurezza e di coordinamento, con prescrizioni «correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione» (Normattiva). Il coordinatore per l’esecuzione adegua quel piano «in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute» e verifica l’adeguamento dei piani operativi (articolo 92, comma 1, lettera b)), anche quando un sistema è introdotto a lavori avviati.

RSPP, medico competente e RLS: il ruolo delle figure della prevenzione

L’articolo 42 non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il loro coinvolgimento discende dall’articolo 29: il datore di lavoro effettua la valutazione con l’RSPP e, nei casi di sorveglianza sanitaria, con il medico competente, previa consultazione dell’RLS. Il medico competente collabora alla valutazione e alle misure per la tutela «della integrità psico-fisica dei lavoratori» (Normattiva), perimetro nel quale riteniamo rientrino ritmi e controlli imposti da un sistema. L’RLS è consultato «preventivamente e tempestivamente» sulla valutazione e riceve la documentazione relativa anche all’organizzazione del lavoro (Normattiva); la sua formazione particolare sui rischi specifici degli ambiti rappresentati (articolo 37, comma 10) dovrebbe, a nostro avviso, comprendere ormai i sistemi presenti in azienda.

Il comma 3 dell’articolo 42 chiede un’«adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate». La formula riprende gli articoli 36 e 37, e l’articolo 37, comma 4, lettera c), già richiede formazione e, ove previsto, addestramento in occasione «della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie» (Normattiva). Non si tratta di un corso generico sull’intelligenza artificiale, ma di formazione sui rischi del sistema che il lavoratore usa o subisce: limiti di affidabilità delle segnalazioni, condotta da tenere quando il sistema sbaglia o si arresta, chi può correggerne le indicazioni.

Questo canale va distinto dall’informativa dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sui sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, richiamata dall’articolo 41, comma 3, del decreto e comunicata anche alle rappresentanze sindacali (Gazzetta Ufficiale). Il lavoratore deve sapere come funziona il sistema e, distintamente, come proteggersi dai suoi effetti. Riteniamo opportuno coordinare i due flussi.

AI Act e regolamento macchine: gestione dei lavoratori e componenti di sicurezza con IA

L’allegato III, punto 4, lettera b), dell’AI Act classifica ad alto rischio i sistemi destinati, tra l’altro, ad «assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali» o a «monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone» (AI Act Service Desk): in buona parte, gli stessi sistemi che incidono su organizzazione e ritmi. L’articolo 26 chiede al deployer di affidare la sorveglianza umana a persone con «competenza, formazione e autorità necessarie» e, se datore di lavoro, di informare rappresentanti e lavoratori prima della messa in servizio, obblighi applicabili ai sistemi dell’allegato III dal 2 dicembre 2027; precisa inoltre che essi «lasciano impregiudicati gli altri obblighi dei deployer previsti dal diritto dell’Unione o nazionale» (AI Act Service Desk). Il testo unico resta quindi applicabile accanto all’AI Act. Riteniamo che chi sorveglia il sistema vada indicato nel documento di valutazione tra i ruoli affidati a «soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri» (articolo 28, comma 2, lettera d)).

Sulle macchine il nesso è testuale. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha spostato il regolamento (UE) 2023/1230 dalla sezione A alla sezione B dell’allegato I dell’AI Act e ha obbligato la Commissione ad aggiungere, con atti delegati, all’allegato III del regolamento macchine requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio che ne sono componenti di sicurezza, da applicare entro il 2 agosto 2028 (EUR-Lex), come abbiamo visto per le macchine che apprendono nel regolamento 2023/1230. Tra i principi di ergonomia, quel regolamento chiede al fabbricante di «evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina» (EUR-Lex). Il ritmo di lavoro è così sia requisito di progettazione sia oggetto della valutazione del datore di lavoro.

Sullo sfondo resta l’articolo 11 della legge 23 settembre 2025, n. 132, per cui l’intelligenza artificiale è impiegata per «migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori» (Gazzetta Ufficiale): accanto alla riserva di decisione umana nella legge 132/2025, l’articolo 42 dà a quel principio uno strumento operativo già noto.

Profili critici: criteri ancora da definire e tempi europei non allineati

Il comma 2 non definisce quando un sistema «incide» sui quattro ambiti, né rinvia ad atti di indirizzo, e i commi 1 e 4 attribuiscono al Ministero compiti senza termini né strumenti. L’articolo 29, comma 6-quater, prevede già un decreto ministeriale sugli strumenti di supporto alla valutazione, inclusi quelli informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA: riteniamo che sia la sede naturale per indicazioni sui sistemi di IA.

Le sanzioni dell’articolo 23 del decreto riguardano obblighi del regolamento europeo, tra cui quelli del deployer dell’articolo 26, non l’articolo 42. Restano quelle del testo unico: l’articolo 55 punisce l’adozione del documento senza le modalità dell’articolo 29, commi 2 e 3, e la violazione degli obblighi di informazione e formazione degli articoli 36 e 37 (Normattiva). L’obbligo di formazione sui rischi dell’IA è presidiato solo nella misura in cui coincide con quelli già previsti dal testo unico.

Infine il calendario. La valutazione è dovuta dal 23 ottobre 2026, mentre gli obblighi del fornitore dei sistemi dell’allegato III, comprese le istruzioni per l’uso, si applicano dal 2 dicembre 2027 (EUR-Lex). Per oltre un anno il datore di lavoro dovrà valutare sistemi di cui il fornitore non è ancora tenuto a descrivere limiti e prestazioni secondo l’AI Act. Riteniamo che la lacuna vada colmata per via contrattuale, chiedendo al fornitore le informazioni necessarie alla valutazione.

Conclusioni

L’articolo 42 lascia al datore di lavoro, con l’RSPP, il medico competente e la consultazione dell’RLS, il compito di individuare i sistemi rilevanti, valutarli nel documento o, nei cantieri, nei piani operativi, e formare i lavoratori sui rischi specifici. Mancano criteri ministeriali e la documentazione che l’AI Act renderà obbligatoria solo dal dicembre 2027. Nel frattempo conviene censire i sistemi in uso secondo i quattro ambiti della norma, verificare i presupposti di rielaborazione dell’articolo 29, aggiornare i piani di cantiere e programmare una formazione sul sistema concreto, non sull’intelligenza artificiale in abstracto.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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