Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo i due decreti legislativi che adeguano l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2024/1689, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il primo riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale, il secondo i poteri delle autorità nazionali e l’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione. Tre settimane prima il Garante per la protezione dei dati personali aveva reso parere favorevole su entrambi gli schemi, ma con condizioni. Sul punto che tocca più da vicino i lavoratori il testo definitivo si è mosso nella direzione opposta a quella indicata dall’Autorità.
Due decreti, una delega
La fonte pubblica disponibile è il comunicato stampa n. 185 del Consiglio dei ministri, che descrive il contenuto essenziale dei due provvedimenti e le modifiche introdotte dopo i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante. I testi definitivi non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale: quanto segue si fonda su quel comunicato e sui due pareri dell’Autorità, questi ultimi integralmente consultabili. È una differenza che conta, perché in questa materia l’ampiezza dell’obbligo si decide sulla formulazione della singola disposizione, non sulla sua sintesi.
AgID notifica, ACN vigila, il Garante resta sull’articolo 74
Il secondo decreto costruisce l’assetto della governance nazionale. L’Agenzia per l’Italia digitale è l’autorità di notifica, incaricata delle procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e del monitoraggio dei requisiti degli organismi notificati. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l’autorità di vigilanza del mercato. Accanto a loro, la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni vigilano sui sistemi ad alto rischio impiegati nella fornitura di servizi finanziari, mentre al Garante spettano i sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia, secondo l’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento.
La designazione dell’autorità di notifica non è un dettaglio organizzativo. È il passaggio che rende percorribile la catena della valutazione di conformità, quella che i fornitori di sistemi ad alto rischio devono attraversare portando con sé il sistema di gestione della qualità richiesto dall’articolo 17. Senza organismi designati e notificati, l’obbligo resta scritto e la procedura resta ferma.
Sanzioni sotto il massimo europeo, sperimentazione anticipata
Il comunicato descrive un quadro sanzionatorio graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate all’AI Act dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti. È una clausola di allineamento che evita il paradosso di una sanzione nazionale esigibile prima dell’obbligo europeo che dovrebbe presidiare, e che si spiega con il differimento di alcune scadenze deciso dal Digital Omnibus.
Il provvedimento anticipa poi l’operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio. Sul versante della formazione, il comunicato indica l’aggiornamento delle indicazioni nazionali e la formazione stabile dei docenti con una dotazione di 100 milioni di euro per il contrasto dei rischi connessi all’abuso delle piattaforme e delle reti sociali digitali, l’alfabetizzazione e la riqualificazione del personale pubblico in raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e con Formez, la formazione dei magistrati affidata alla Scuola Superiore della Magistratura e l’inserimento obbligatorio della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione Continua in Medicina. È il capitolo che l’articolo 4 dell’AI Act, riscritto dal Digital Omnibus, ha in larga parte rimesso alle scelte nazionali.
Le decisioni sul lavoro e il confine della selezione
La disposizione destinata ad avere l’impatto più immediato riguarda il rapporto di lavoro. Le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, e il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo. Il parere del Garante descrive la norma dello schema in modo più analitico: la decisione finale deve essere sempre assunta da una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo, l’uso dei sistemi deve rispettare la dignità e la riservatezza del lavoratore e il principio di non discriminazione, il lavoratore ha diritto a ottenere una motivazione intelligibile della decisione, con indicazione dell’incidenza dell’intelligenza artificiale e dei parametri considerati. È lo stesso nucleo del diritto a comprendere la logica di un trattamento che l’Autorità ha già affermato quando un punteggio decide l’accesso a una fornitura.
Il testo definitivo aggiunge però una precisazione: non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione. Chi viene escluso da uno screening automatico, dunque, non è destinatario di una decisione ai fini di questa norma, per quanto quell’esclusione sia definitiva rispetto al posto per cui ha concorso.
Le condizioni poste dal Garante e i punti aperti del comunicato
Con il parere n. 532 del 14 luglio 2026 l’Autorità aveva espresso parere favorevole con quattro condizioni e un’osservazione. Le condizioni chiedevano di estendere al Garante il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche nell’ambito di sua competenza, di rinviare all’articolo 166 del Codice per il procedimento sanzionatorio dell’Autorità, compresa la destinazione dei proventi della riscossione, di precisare quale opzione dell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento si intenda adottare quanto alla responsabilità per la valutazione di conformità, e di prevedere la partecipazione del Garante ai progetti dello Spazio di sperimentazione che comportino trattamento di dati personali, come vuole l’articolo 57, paragrafo 10. L’osservazione, invece, invitava a valutare l’estensione del divieto di decisione automatizzata alle decisioni di carattere valutativo suscettibili di determinare implicazioni significative sul rapporto di lavoro.
Il confronto con il comunicato consente di dire con certezza due cose. Il coinvolgimento del Garante negli spazi di sperimentazione è stato introdotto, e in questo la condizione risulta accolta. L’osservazione sul lavoro non lo è stata: dove il Garante chiedeva di allargare il perimetro del divieto alle valutazioni, il testo definitivo lo ha invece delimitato, escludendone la selezione delle candidature. Sulle altre condizioni il comunicato si limita a dire che sono stati esplicitati i poteri attribuiti al Garante limitatamente ai sistemi impiegati nelle attività di contrasto, in materia di migrazione e asilo e nella gestione del controllo delle frontiere: una formula che non consente di verificare se il potere di linee guida, il rinvio all’articolo 166 e la scelta sull’articolo 31, paragrafo 9, siano entrati nel testo. Sarà la lettura degli articoli, una volta pubblicati, a dirlo. Resta sullo sfondo un punto che l’Autorità ha sollevato nel parere e che nessun comunicato risolve: la clausola di invarianza finanziaria convive con stanziamenti che il Garante stesso definisce insufficienti rispetto alle competenze che gli vengono attribuite.
Polizia, biometria e un nuovo articolo del Codice penale
Il primo decreto reca la prima disciplina organica dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell’operatore ed è esclusa l’adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell’elaborazione automatizzata. L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, mentre è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Sul piano penale il decreto introduce nel Codice l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo. Sul piano civile rafforza la posizione del danneggiato con l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla sua residenza e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
Anche qui il parere n. 531 del 14 luglio 2026 aveva posto condizioni puntuali: sostituire la locuzione “revisione umana qualificata” con quella di “sorveglianza umana”, vietare l’uso di dati operativi sensibili per attività di ricerca e sperimentazione imponendo in loro sostituzione dati sintetici o dati sottoposti a masking o pseudonimizzazione, definire requisiti di qualità, misure di sicurezza, tempi di cancellazione e garanzie di non incrementalità della banca dati di riferimento per ogni singolo utilizzo autorizzato, circoscrivere le deroghe all’obbligo di cancellazione dei dati acquisiti illegittimamente. Il comunicato conferma che sui requisiti minimi della banca dati, sugli obblighi di cancellazione e sulla non incrementabilità il testo è stato integrato. Sui dati operativi sensibili parla invece di precisazione delle modalità di trattamento per le attività di ricerca e sperimentazione, che non è il divieto sostitutivo richiesto dall’Autorità.
Che cosa resta da definire
Mancano i testi. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’attuazione italiana dell’AI Act si legge in un comunicato, e nessuna valutazione di conformità si costruisce su un comunicato. Mancano poi le fonti di secondo livello che i due decreti presuppongono, dai provvedimenti dei direttori generali sulla registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio ai decreti congiunti che devono definire composizione, funzionamento e criteri di eleggibilità dello Spazio di sperimentazione. Nel frattempo tre cose sono già chiare per chi deve organizzarsi: chi fornisce o utilizza sistemi ad alto rischio deve capire quale autorità lo guarderà, perché la risposta cambia a seconda del settore; chi si è dotato di un sistema di gestione della qualità deve verificare che regga davanti a organismi notificati che l’AgID deve ancora designare; e chi seleziona personale con strumenti automatici deve sapere che il divieto sulle decisioni finali non copre lo screening delle candidature, mentre gli obblighi del regolamento generale sulla protezione dei dati continuano a coprirlo.




