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Immagine creata con IAAI-generated image

Il deepfake satirico resta un trattamento di dati: il Garante, il caso Mentana e i disclaimer che non bastano

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito R.T.I. Reti Televisive Italiane, editore di Striscia la Notizia, per alcuni servizi nei quali l’immagine e la voce di Enrico Mentana erano state manipolate con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione, adottata il 23 luglio 2026 e resa nota con il comunicato del 7 agosto, non si limita a dire che un deepfake satirico può ledere i diritti di chi vi compare. Dice qualcosa di più preciso e più utile a chi produce contenuti sintetici: la satira non sospende il regolamento sulla protezione dei dati, e segnalare che il video è un falso non basta se l’avvertenza non raggiunge lo spettatore.

Il caso

Il procedimento nasce dal reclamo presentato da Enrico Mentana ai sensi dell’articolo 77 del regolamento. Nei servizi contestati la sua immagine reale, ripresa all’interno dello studio da cui dirige un telegiornale di fascia serale, veniva riutilizzata per fargli pronunciare, tramite un doppiaggio generato con l’intelligenza artificiale, dichiarazioni mai rese, secondo un copione scritto dagli autori del programma. Come annota il provvedimento, i filmati si fregiavano anche del logo del telegiornale che il giornalista dirige, per rendere più credibile la messa in scena, e sono stati poi diffusi sul sito del programma, sui suoi canali social e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il reclamante ha chiesto la cancellazione delle immagini e ha lamentato che moltissime persone avessero creduto autentiche quelle esternazioni.

La difesa: licenza e diritto di satira

La società editrice ha replicato che i brani audiovisivi erano stati concessi in licenza da La7, che l’unica attività svolta era stata il doppiaggio di Mentana con una voce diversa dalla sua, e che il tutto rientrava nel diritto di satira, esercitato da un programma notoriamente sarcastico. Ha aggiunto di avere corredato titoli e servizi di avvertenze sulla natura artificiale dei video, pur ritenendole non necessarie, e ha richiamato il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale per osservare che i deepfake non sono, di per sé, una pratica vietata: sono previsti obblighi informativi in capo a chi li crea, ridotti quando il contenuto fa parte di un’opera palesemente satirica, e comunque applicabili, ha precisato la stessa R.T.I., soltanto a partire dal 2 agosto 2026. In sostanza, la difesa ha collocato la vicenda dentro il perimetro della satira e ha trattato l’etichetta come prova della propria correttezza.

Perché la satira non è un’esenzione

Il Garante ha ricondotto il trattamento all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, cui si applicano gli articoli da 136 a 139 del Codice, tra le cui forme rientra anche il diritto di satira. Da qui, però, non discende un’immunità. Quelle norme confermano la liceità del trattamento anche senza il consenso dell’interessato a una condizione precisa: che avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. La satira ha limiti più ampi della cronaca e della critica, perché vive di paradosso e iperbole, ma proprio per questo la sua natura deve restare percepibile. Nel caso in esame, osserva l’Autorità, è stata usata l’immagine reale del giornalista, collocata nel suo vero studio televisivo, con un’alterazione realizzata “con strumenti tali da non rendere chiaramente percepibile l’esistenza della predetta alterazione”, e con dichiarazioni che “appaiono, ad una visione immediata, veritiere” perché prive di quel grado di esagerazione che le rivelerebbe come un falso. Il contesto reale rende il trattamento particolarmente insidioso per l’identità personale e ne amplifica il potenziale disinformativo, come confermano i numerosi messaggi di scherno ricevuti dal reclamante sui social.

I disclaimer che non raggiungono lo spettatore

Il punto operativo del provvedimento sta qui. Il Garante non contesta l’assenza di avvertenze, ma la loro inadeguatezza. Il trattamento, si legge, non risulta accompagnato “dall’uso di disclaimer sufficientemente chiari, quanto meno con riferimento alle conoscenze tecnologiche di un pubblico medio o comunque poco attento”. Le caratteristiche stesse dei video, idonee a farli percepire come veritieri, avrebbero richiesto comunicazioni più esplicite e più evidenti nei vari momenti della messa in onda, in modo da intercettare anche gli utenti meno attenti o chi si fosse collegato a programma già iniziato. Non basta, in altre parole, che l’informazione esista: deve essere costruita per arrivare a chi guarda. Su questa base l’Autorità ha accertato la violazione dell’articolo 5 del regolamento, sui principi di liceità, correttezza e trasparenza, e dell’articolo 25, sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, per la mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Le misure

La sanzione non è pecuniaria. Trattandosi di una questione giuridica caratterizzata da novità, perché nasce dall’applicazione di strumenti tecnologici di recente introduzione entro l’espressione artistica, il Garante ha ritenuto proporzionato l’ammonimento previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento. Ha inoltre disposto, ai sensi della lettera f) dello stesso articolo, il divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante con le modalità contestate, fatta salva la conservazione per eventuali esigenze giudiziarie, e ha annotato le misure nel registro interno dell’Autorità. R.T.I. dovrà comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento. L’Autorità ricorda infine che l’inosservanza del divieto può esporre alla sanzione penale dell’articolo 170 del Codice e alla sanzione amministrativa dell’articolo 83, paragrafo 5, lettera e), del regolamento: l’ammonimento chiude questo procedimento, non la vicenda.

Il GDPR prima dell’AI Act, e accanto ad esso

La condotta è anteriore al 2 agosto 2026, data in cui sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689, come si è visto a proposito della trasparenza dei contenuti IA dopo il 2 agosto. La stessa R.T.I. lo ha rilevato in propria difesa. Su quell’articolo 50 è poi intervenuto il Digital Omnibus on AI, pubblicato l’8 luglio 2026 come regolamento (UE) 2026/1744: l’atto ne ha riscritto il paragrafo 7 sui codici di condotta e ha introdotto un periodo transitorio di quattro mesi, fino al 2 dicembre 2026, per l’obbligo di marcatura del paragrafo 2 a carico dei sistemi già immessi sul mercato, ma non ha toccato l’obbligo, per chi diffonde un deepfake, di renderlo riconoscibile: quello resta applicabile dal 2 agosto 2026. Ma la protezione dei dati non aspettava quella scadenza: il regolamento (UE) 2016/679 governava già quel trattamento, e ha continuato a farlo. I due regimi, del resto, convergono. L’obbligo dell’AI Act per i deepfake è quello di rivelare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente; quando il video fa parte di un’opera manifestamente satirica l’obbligo si riduce alla sola indicazione dell’esistenza di tali contenuti, ma in una forma appropriata, che è esattamente il punto sollevato dal Garante quando ha ritenuto le avvertenze non abbastanza chiare. La stessa esigenza, di rendere riconoscibile il contenuto sintetico, attraversa anche la marcatura leggibile dei contenuti generati dall’IA, mentre la logica della protezione fin dalla progettazione, richiamata qui attraverso l’articolo 25, è la stessa emersa in tema di minori, piattaforme e design predefinito.

Per chi impiega l’intelligenza artificiale sull’immagine e sulla voce di persone reali, anche a fini di intrattenimento, il messaggio è netto. L’etichetta non è la conformità: il trattamento deve essere corretto e protettivo fin dalla progettazione, e l’avvertenza sul carattere artificiale del contenuto va pensata per raggiungere lo spettatore medio, non quello già informato. La satira resta un diritto ampio, ma si esercita nel rispetto della dignità di chi vi compare. R.T.I. ha trenta giorni per riferire al Garante sulle iniziative adottate.


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