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Trasparenza dell’IA: le linee guida completano il quadro operativo, il Digital Omnibus quello normativo

Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di intelligenza artificiale: gli obblighi dell’articolo 50 dell’AI Act, che si applicano dal 2 agosto 2026. Lo stesso giorno la pagina del codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA si è arricchita di un set di icone europee per l’etichettatura, mentre le domande e risposte sulla firma hanno confermato sulla pagina ufficiale il termine del 27 luglio per entrare nel primo elenco dei firmatari. A dieci giorni dalla scadenza, la cassetta degli attrezzi è completa. E ora è completo anche il quadro normativo: il Digital Omnibus on AI, l’atto che riscrive una parte delle regole che la stessa Commissione presenta già come acquisite, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 luglio 2026 come regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026.

Che cosa chiariscono le linee guida

Le linee guida definiscono l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza e si rivolgono, oltre che a fornitori e deployer, alle autorità competenti chiamate a vigilare: l’obiettivo dichiarato è un’applicazione coerente, efficace, proporzionata e uniforme in tutta l’Unione. Sul versante dei fornitori, i sistemi progettati per interagire direttamente con le persone devono rendere riconoscibile che si sta dialogando con una macchina, e i contenuti generati o manipolati dall’IA devono portare una marcatura leggibile dalle macchine, che ne consenta la rilevazione. Sul versante dei deployer, l’informazione è dovuta quando le persone sono esposte a deepfake, a testi generati dall’IA e pubblicati su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale, oppure a sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica.

Il valore pratico del documento sta nelle definizioni, nelle esenzioni e negli esempi. Le linee guida spiegano che cosa costituisce un sistema direttamente interattivo, il chatbot è l’esempio di scuola, che cosa rientra nel contenuto sintetico, compreso il testo generato in tutto o in parte dall’IA, e quali interventi restano fuori dal perimetro, come l’editing standard: correggere ortografia e grammatica non trasforma un testo umano in un contenuto da marcare.

Le icone e il codice: la via pratica per dimostrare la conformità

Insieme alle linee guida la Commissione ha messo a disposizione un set di icone europee che i deployer possono utilizzare per etichettare i contenuti generati dall’IA: uno strumento volontario, pensato per rendere l’etichettatura immediatamente riconoscibile. Il codice di condotta resta articolato in due sezioni, la prima per i fornitori, su marcatura e rilevazione dei contenuti, la seconda per i deployer, sull’etichettatura di deepfake e testi generati; i firmatari collaboreranno in appositi gruppi di lavoro per condividere le pratiche di attuazione. Sul piano tecnico, la marcatura leggibile dalle macchine continua a poggiare su standard nati fuori dall’Europa, un tema che su queste pagine è già stato messo a fuoco a proposito della marcatura dei contenuti.

La differenza tra firmare e non firmare è di comodità probatoria, non di sostanza. Chi aderisce al codice può fare affidamento sulle sue misure per dimostrare la conformità; chi sceglie altre strade dovrà dimostrarne l’adeguatezza caso per caso davanti alle diverse autorità di vigilanza del mercato, con il rischio di letture non allineate da uno Stato membro all’altro, in un’Unione che proprio sul dialogo tra regolatori sta cercando una base giuridica più solida. Resta fermo quanto la Commissione ha scritto nella sua opinione dell’8 luglio: l’adesione al codice non costituisce prova conclusiva della conformità agli obblighi dell’articolo 50.

Il calendario: 27 luglio, poi il 2 agosto

La proroga che l’AI Office aveva annunciato per posta elettronica, e di cui avevamo dato conto ricostruendo il calendario della firma, è ora ufficiale: per figurare nel primo elenco dei firmatari, che sarà pubblicato prima del 2 agosto, il modulo va trasmesso entro le 18:00 CEST del 27 luglio 2026. La firma resta possibile anche dopo, in via continuativa. Dal 2 agosto, oltre agli obblighi di trasparenza, diventa applicabile la maggior parte delle regole dell’AI Act, compresi i poteri di esecuzione della Commissione e delle autorità nazionali di vigilanza del mercato: la fase in cui la trasparenza dei contenuti era un fatto di buona volontà si chiude lì.

Il Digital Omnibus on AI è in Gazzetta: il differimento al 2 dicembre è diritto

Nel comunicato la Commissione scrive che i sistemi immessi sul mercato prima di agosto dovranno conformarsi agli obblighi di marcatura e rilevazione dal 2 dicembre 2026. Quella data non sta nell’AI Act: sta nel Digital Omnibus on AI, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno e dal Consiglio il 29 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 luglio 2026 come regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026. Modificando l’AI Act, l’atto introduce un periodo transitorio di quattro mesi a partire dal 2 agosto 2026 per l’obbligo di marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2, a beneficio dei fornitori che avevano già immesso i propri sistemi sul mercato: di qui il termine del 2 dicembre 2026. Quel differimento, fino a pochi giorni fa un approdo politico, è oggi una norma applicabile.

Per fornitori e deployer la settimana che si apre è decisiva sul piano operativo: chi vuole comparire nel primo elenco firma entro il 27 luglio; tutti gli altri predispongono con mezzi propri la prova della conformità, sapendo che dal 2 agosto gli obblighi di trasparenza si applicano nella versione oggi in vigore. Per i sistemi preesistenti, dunque, il conto alla rovescia corre verso il 2 dicembre 2026.


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