Il 4 agosto 2026 l’ANAC ha pubblicato la relazione illustrativa al bando tipo n. 2/2026 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee, approvato con delibera n. 153 del 15 aprile 2026 e, secondo l’Autorità, «divenuto efficace e vincolante dallo scorso 30 maggio» (ANAC). Il comunicato è apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, con quello della delibera n. 148 del 1° aprile 2026, che ha aggiornato il bando tipo n. 1 per servizi e forniture (ANAC). Entrambi gli schemi, al paragrafo 18.1, chiedono alle stazioni appaltanti di individuare il maggior punteggio per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere. Nel 2026 l’Autorità ha anche censurato un disciplinare privo di quel punteggio, e il Consiglio di Stato ha precisato a quali condizioni la certificazione lo giustifica.
L’articolo 108 del codice dei contratti: il maggior punteggio dopo il correttivo
L’ultimo periodo dell’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) dispone: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere» di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità, il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Normattiva). Il correttivo, decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è intervenuto sul comma 7 con l’articolo 36, aggiungendo il periodo sui prodotti da costruzione rientranti in un sistema di scambio delle emissioni e adeguando il rinvio del periodo successivo; il periodo sulla parità di genere è rimasto invariato (Normattiva).
Per i criteri premiali a favore delle piccole e medie imprese e della prossimità territoriale, il terzo periodo dispone che le procedure «possono prevedere» tali criteri; per la certificazione l’ultimo periodo usa l’indicativo «prevedono». La differenza fra i due verbi separa le premialità facoltative dall’unica premialità che il comma rende obbligatoria. La norma non stabilisce invece quanto debba pesare il punteggio né come vada graduato.
I bandi tipo ANAC del 2026: la clausola sulla certificazione
Nei due schemi la regola è tradotta in una nota sugli elementi di valutazione dell’offerta tecnica: la stazione appaltante «individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere», con richiamo al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 novembre 2022 (ANAC; ANAC).
Nella delibera di precontenzioso n. 193 del 25 maggio 2026 l’Autorità ha ricordato, richiamando il Consiglio di Stato, che il bando tipo costituisce «parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga» (ANAC). Il disciplinare che omette il criterio si discosta, insieme, dalla legge e dallo schema al quale la stazione appaltante deve uniformarsi.
Il disciplinare senza punteggio: la vigilanza dell’ANAC e la risposta del TAR Piemonte
Con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026 l’Autorità ha esaminato una gara europea per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza di un progetto di rigenerazione urbana, bandita il 6 agosto 2025 (ANAC). La lex specialis non attribuiva alcun punteggio alla certificazione. La stazione appaltante aveva definito l’omissione meramente formale, osservando che gli aggiudicatari di entrambi i lotti erano certificati e invocando un indirizzo non univoco, «stante l’assenza di apposite previsioni in merito contenute nel Bando Tipo ANAC, consultato in fase di predisposizione degli atti di gara».
L’Autorità ha replicato che l’obbligo discende dall’articolo 108, comma 7, come già affermato nel Comunicato del 2022 e nella delibera n. 145/2025, e che la stessa previsione figurava nel paragrafo 18.1 del bando tipo n. 1 del 2025 e nel bando tipo n. 2, allora in consultazione. Ha quindi dichiarato il disciplinare non conforme, qualificando come «gravi» le criticità accertate nel loro insieme. Il possesso della certificazione da parte degli aggiudicatari non ha reso conforme il disciplinare che ometteva il criterio.
In giudizio l’esito è stato diverso: con la sentenza n. 984 del 30 aprile 2026 il TAR Piemonte ha respinto la censura di un’impresa, che si dichiarava certificata, sull’omessa previsione del criterio, perché anche gli altri operatori in graduatoria, e in particolare l’aggiudicataria, erano certificati: l’omissione «non ha inciso sulla graduatoria di gara», e depongono per l’infondatezza il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio del risultato dell’articolo 1 del codice (Giustizia amministrativa). A nostro avviso il giudice misura l’omissione sull’utilità che il ricorrente ne trarrebbe, l’Autorità sulla conformità degli atti di gara.
La certificazione idonea al punteggio: perimetro e accreditamento nella sentenza n. 1400/2026
Con la sentenza n. 1400 del 20 febbraio 2026 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio, sezione seconda, n. 12991/2025, relativa a una gara Consip il cui capitolato premiava la certificazione (Giustizia amministrativa). Tre affermazioni rilevano per le gare.
La prima riguarda il perimetro: la certificazione «deve bensì riguardare tutta la struttura aziendale dell’impresa verificata, e non soltanto una sua parte». La seconda riguarda l’organismo: poiché gli organismi di valutazione della conformità non si accreditano per un intero settore ma per uno specifico campo di applicazione, quello che rilascia la certificazione deve avere uno scopo di accreditamento riguardante «specificamente lo schema di valutazione della conformità costituito dalla UNI/PdR 125:2022». Per il Collegio il decreto ministeriale 29 aprile 2022 resta imprescindibile anche quando la legge di gara non lo richiama, e l’attestato di un organismo privo di quell’accreditamento non è equivalente. Senza un accreditamento specifico per lo schema della prassi, la certificazione non dà diritto al punteggio. È la verifica dello schema accreditato che abbiamo raccomandato anche per le certificazioni delle persone, commentando la nuova edizione della ISO/IEC 17024.
La terza riguarda l’avvalimento premiale. Il Collegio ha escluso, come già il giudice di primo grado, la sostituzione dell’impresa ausiliaria la cui certificazione si era rivelata inidonea: tra ausiliaria e punteggio vi è un collegamento funzionale, simul stabunt, simul cadent, e la certificazione riguarda «rapporti e processi lavorativi intraziendali/datoriali», incidendo sul contenuto oggettivo dell’offerta. Chi si avvale della certificazione altrui sopporta il rischio di un accreditamento inadeguato dell’organismo che l’ha rilasciata, secondo il principio di autoresponsabilità richiamato dal Collegio.
Oltre il punteggio: garanzia provvisoria, impegni occupazionali e misure premiali
L’articolo 106, comma 8, consente di ridurre la garanzia provvisoria fino al 20 per cento quando l’operatore possiede certificazioni o marchi «individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione» (Normattiva). L’allegato II.13 comprende la UNI/PdR 125, «Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni» (Normattiva). A differenza del punteggio, la riduzione della garanzia legata alla certificazione dipende da una scelta della stazione appaltante. Negli affidamenti sotto soglia tali riduzioni non si applicano (articolo 53, comma 4-bis) (Normattiva).
Quanto agli impegni, l’articolo 102, comma 1, lettera c), impone di chiedere agli operatori di garantire «le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa», e il comma 2 limita la verifica di attendibilità all’offerta dell’aggiudicatario (Normattiva). L’articolo 57, nel testo sostituito dal correttivo, richiede clausole sociali come requisiti necessari dell’offerta per lavori e servizi «diversi da quelli aventi natura intellettuale» e rinvia all’allegato II.3 per i meccanismi premiali (Normattiva). L’allegato II.3, articolo 1, comma 4, rende requisito necessario l’impegno a riservare all’occupazione giovanile e a quella femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni, salva la deroga motivata del comma 7; il comma 5, lettera d), consente un punteggio aggiuntivo per chi abbia adottato misure per le pari opportunità, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi apicali (Normattiva).
Profili critici: misura del punteggio, cumulo delle premialità e verifiche
Il primo profilo è la misura: né la norma né la nota del paragrafo 18.1 indicano un peso minimo. A nostro avviso un punteggio obbligatorio ma di entità trascurabile rispetta la lettera della norma e ne attenua la funzione, che l’ANAC, richiamando il giudice amministrativo, individua nel premiare il concorrente «che ha già posto in atto le misure concrete». Riteniamo opportuno che la determina a contrarre ne motivi il peso.
Il secondo profilo è il cumulo. La certificazione e la misura della lettera d) dell’allegato II.3 possono valorizzare gli stessi fatti organizzativi, e le disposizioni esaminate non regolano il concorso fra le due. A nostro avviso conviene riservare alla lettera d) gli elementi che la certificazione non attesta, come i dati del triennio su assunzioni e livelli retributivi; sui secondi le regole europee di trasparenza retributiva, recepite con decreto in vigore dal 7 giugno 2026, impongono obblighi informativi ai datori di lavoro.
Il terzo profilo è la verifica. Dopo la sentenza n. 1400 la stazione appaltante deve controllare lo scopo di accreditamento dell’organismo e il perimetro del certificato; i chiarimenti resi in gara hanno, per il Collegio, valore «semplicemente dichiarativo». Infine, nella nota del paragrafo 18.1 dei due schemi, come riprodotta anche nella delibera n. 106, il rinvio all’articolo 46-bis indica il «decreto legislativo n. 196/2006», mentre il codice delle pari opportunità è il decreto legislativo n. 198/2006: chi riproduce lo schema dovrebbe correggere il riferimento.
Conclusioni
L’obbligo del maggior punteggio è rimasto intatto dopo il correttivo e i bandi tipo del 2026, ai quali le stazioni appaltanti devono uniformarsi, lo riproducono nel paragrafo 18.1. Spetta alla stazione appaltante fissarne il peso, definire regole di prova coerenti con la sentenza n. 1400 e decidere nei documenti iniziali sulla riduzione della garanzia; spetta all’operatore verificare l’accreditamento specifico dell’organismo, anche quando ricorre all’avvalimento. Manca un’indicazione sulla misura minima del punteggio e la tutela giurisdizionale incontra il limite dell’interesse concreto del ricorrente: la vigilanza dell’ANAC resta il presidio principale dell’obbligo.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








