Il 16 luglio 2026 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato una segnalazione del Comitato europeo per il rischio sistemico che qualifica i modelli di intelligenza artificiale di frontiera come fonte di rischio sistemico per il sistema finanziario dell’Unione. Il giorno successivo la Banca d’Italia e l’IVASS hanno chiesto ai consigli di amministrazione degli intermediari vigilati e delle imprese assicurative di riunirsi in seduta congiunta con il collegio sindacale, di redigere una relazione sul livello di esposizione al rischio e di allegarvi un piano di lavoro da trasmettere all’autorità entro il 31 dicembre 2026. Alla fine dello stesso mese le tre autorità europee di vigilanza hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sul medesimo tema. Nel giro di cinque settimane l’esposizione all’intelligenza artificiale ostile è diventata un onere documentale con una data certa in capo all’organo di amministrazione, e questo è accaduto senza che una sola disposizione sia stata modificata.
Che cosa ha segnalato il Comitato europeo per il rischio sistemico
La segnalazione CERS/2026/3, adottata il 25 giugno 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 luglio, definisce i modelli di intelligenza artificiale di frontiera come «modelli avanzati di IA per finalità generali in grado di incidere materialmente sulle operazioni informatiche offensive o difensive». Il Comitato osserva che tali modelli possiedono «un’elevata capacità nel settore della cibersicurezza» e sono «in grado di effettuare attacchi informatici completamente automatizzati contro sistemi complessi», scoprendo vulnerabilità e sviluppando exploit da utilizzare come arma. Non si tratta di uno scenario prospettico: il testo afferma che i dati attuali già lo indicano.
Il passaggio più denso sotto il profilo giuridico riguarda la valutazione delle conseguenze. Il Comitato riconosce che gli stessi modelli rafforzeranno anche le capacità difensive delle istituzioni finanziarie, ma avverte che «nel breve e medio termine, l’aumento della velocità, della portata e dell’accuratezza delle capacità offensive sarà probabilmente superiore ai benefici». Qualora i rischi si concretizzassero simultaneamente in tutte le funzioni e le istituzioni, si avrebbe «un aumento permanente del rischio informatico sistemico per il quale, al momento, non è disponibile un quadro di mitigazione pienamente efficace». È un’ammissione rilevante, perché arriva da un organismo che ha il compito di indicare gli strumenti di attenuazione e che qui dichiara di non disporne di pienamente efficaci.
Il crollo dei margini temporali di difesa
La parte più concreta della segnalazione riguarda il tempo, ed è quella che spiega perché il tema non resta confinato alle funzioni tecniche. Storicamente la scoperta di una vulnerabilità critica era un evento raro, e al fornitore di software veniva concesso un periodo standardizzato, «di solito 90 giorni», per correggerla prima della divulgazione al pubblico. Le pratiche di gestione delle correzioni nel sistema finanziario, osserva il Comitato, sono «prevalentemente reattive» e si reggono proprio su quel margine. L’elaborazione di un exploit utilizzabile come arma richiedeva giorni o settimane di lavoro di esperti umani, mentre oggi «può essere effettuata dai FAIM in pochi minuti o in poche ore».
Ne discende un problema che il Comitato descrive senza attenuazioni: se in un breve lasso di tempo emergessero troppe vulnerabilità critiche, le istituzioni finanziarie potrebbero trovarsi «a decidere se esporsi a rischi informatici significativi o se ridurre i requisiti per i test di patch, rischiando in tal modo incidenti operativi e interruzioni». Il dilemma non ha una soluzione tecnica, perché entrambe le opzioni comportano un’assunzione di rischio, e per questo diventa una decisione di governo dell’impresa e non una scelta della funzione informatica.
Le tre asimmetrie
Il Comitato individua tre asimmetrie che i modelli di frontiera alterano. La prima è fra giurisdizioni: la concentrazione geografica dei principali fornitori al di fuori dell’Unione espone l’Europa «a una dipendenza strategica e a un rischio geopolitico», e il testo chiede misure che facilitino un accesso adeguato e proporzionato ai modelli di nuova elaborazione, avvertendo che disposizioni che agevolino l’accesso solo per alcune categorie di enti o in alcune giurisdizioni contribuirebbero alla frammentazione del mercato unico. La seconda è fra chi attacca e chi difende: i modelli di frontiera riducono il prezzo di accesso per gli aggressori, mentre i difensori restano «vincolati da requisiti operativi, dipendenze e obblighi normativi», il che allunga i tempi di adeguamento. La terza è fra istituzioni meglio dotate di risorse e istituzioni meno attrezzate, con la conseguenza che «l’anello più debole della catena può incidere sulla stabilità del sistema».
Su questo sfondo la segnalazione formula la richiesta che poi si ritrova, quasi alla lettera, negli atti nazionali: le autorità finanziarie «dovrebbero inoltre garantire che i consigli di amministrazione delle istituzioni finanziarie private si impegnino appieno ad attenuare i rischi di cybersicurezza indotti dalle FAIM, che siano posti in essere quadri chiari in materia di governance e responsabilità e che siano pianificati in modo adeguato risposte tempestive, unitamente ai corrispondenti investimenti interni». La sede della decisione, ancora una volta, è il consiglio, come già era accaduto con la direttiva NIS 2 e con il Cyber Resilience Act, un passaggio che avevamo esaminato in La responsabilità cyber sale in consiglio di amministrazione.
Che cosa chiedono la Banca d’Italia e l’IVASS
Il 17 luglio 2026, il giorno dopo la pubblicazione della segnalazione, la Banca d’Italia ha diffuso una comunicazione al mercato in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale, rivolta ai soggetti vigilati dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria: banche e gruppi bancari meno significativi, compresa Bancoposta, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione, fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari finanziari iscritti nell’albo dell’articolo 106. Lo stesso giorno l’IVASS ha pubblicato una comunicazione di identico oggetto, rivolta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia e alle rappresentanze generali per l’Italia delle imprese con sede in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo.
Il fondamento dichiarato è il regolamento (UE) 2022/2554, il Digital Operational Resilience Act. La Banca d’Italia scrive di muoversi «in coerenza con l’impostazione della Vigilanza unica europea, e tenendo presente i requisiti previsti dal Digital Operational Resilience Act (DORA) che mantengono piena valenza anche in questo contesto». L’IVASS, dal canto suo, si dichiara «in linea con i requisiti previsti dal Digital Operational Resilience Act (DORA)». Nessuna delle due autorità introduce un obbligo nuovo: entrambe leggono un obbligo esistente alla luce di una minaccia mutata. Chi si muove fra più discipline sovrapposte trova un inquadramento dei perimetri in NIS 2, DORA e Cyber Resilience Act.
La relazione, il piano e il punto di responsabilità
La parte operativa è quella che vincola l’agenda dei prossimi mesi. La Banca d’Italia si attende che «il Consiglio di Amministrazione, nel corso di una seduta congiunta con il Collegio Sindacale, esamini il contenuto della presente Comunicazione», e che nella medesima seduta sia avviata la stesura di una relazione che, distintamente per ciascuna delle aree indicate, rappresenti il livello attuale di esposizione al rischio e l’adeguatezza dei presidi esistenti, individui le principali carenze e le relative priorità di intervento e definisca un piano di lavoro «con l’indicazione delle azioni, dei tempi e degli investimenti necessari, proporzionato al profilo di rischio, alla complessità dei servizi, all’attività e all’operatività dell’intermediario». Il piano deve inoltre precisare le modalità con cui il consiglio stesso ne verificherà l’avanzamento, e ogni entità deve individuare e comunicare all’autorità «uno specifico punto di responsabilità aziendale», indicato a titolo di esempio nella funzione di controllo dei rischi informatici di secondo livello. La comunicazione fissa il termine in modo netto: «La Relazione, con allegato il piano di lavoro, deve essere trasmessa alla Vigilanza entro il 31 dicembre 2026». La comunicazione dell’IVASS ricalca lo stesso impianto e la stessa scadenza di fine anno per le imprese assicurative.
Le aree su cui la relazione deve articolarsi sono sei: la governance, l’igiene informatica, la gestione delle risorse informatiche e della potenziale superficie di esposizione, la gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti, il monitoraggio con le misure di rilevazione e difesa, e infine le attività di test. Non si tratta di un questionario a risposta chiusa, ma di uno schema espositivo: per ciascuna area occorre dichiarare dove si è, che cosa manca, in che ordine si interviene e con quali risorse. È esattamente il tipo di documento che, in caso di incidente, viene letto a ritroso.
Competenza tecnologica dell’organo e propensione al rischio
Due indicazioni della comunicazione della Banca d’Italia meritano attenzione perché toccano la composizione dell’organo e non soltanto i suoi atti. La prima riguarda la propensione al rischio: gli organi con funzione di amministrazione e di gestione «devono rivedere il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF) per incorporare i rischi derivanti dalle tecnologie di frontiera». Non è un aggiornamento di procedura, perché il quadro di riferimento sulla propensione al rischio è l’atto con cui il consiglio dichiara quanto rischio è disposto ad assumere, e modificarlo significa rivedere una scelta di indirizzo.
La seconda riguarda le competenze: «è importante che l’organo di amministrazione e di gestione annoveri al proprio interno componenti dotati di adeguate competenze tecnologiche, anche in materia di intelligenza artificiale, e che preveda un budget adeguato a garantire la propria formazione nel continuo». L’aspettativa si affianca a quella che l’articolo 4 del regolamento sull’intelligenza artificiale rivolge a fornitori e deployer in tema di alfabetizzazione, con la differenza non irrilevante che qui il destinatario è nominato con precisione ed è il vertice dell’impresa. Sui contorni di quell’obbligo europeo, e su quanto si sia attenuato dopo il Digital Omnibus, si veda Alfabetizzazione in materia di IA: che cosa resta dell’articolo 4.
Profili critici: aspettative di vigilanza, non norme nuove
Il 31 luglio 2026 l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che invoca un approccio di vigilanza intersettoriale, basato sul rischio e coerente sui rischi informatici derivanti dai modelli di frontiera. Il comunicato che l’accompagna precisa che le entità finanziarie «should have robust governance and risk management frameworks in place» e che la dichiarazione è offerta a entità e autorità competenti «as a basis for supervisory dialogue». Vi si dà conto anche delle attività di sorveglianza previste dal DORA sui fornitori terzi critici di servizi informatici.
Qui si concentra il profilo critico. Una segnalazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una dichiarazione delle autorità europee di vigilanza e due comunicazioni al mercato non sono fonti che creano obblighi nuovi, e nessuna di esse prevede una sanzione propria per l’inadempimento. Ciò che producono è un’aspettativa di vigilanza documentata e datata, che opera su un piano diverso: la relazione non richiesta o il piano non predisposto diventano un elemento di valutazione nel dialogo con l’autorità e, in caso di incidente, un indice della diligenza dell’organo rispetto a un rischio che gli era stato formalmente rappresentato. È lo stesso meccanismo per cui l’adesione a uno strumento volontario pesa sul giudizio senza mai sostituirsi alla norma.
Resta poi una discontinuità di calendario che vale la pena segnalare. La stessa segnalazione del Comitato riferisce che la Banca centrale europea, nel suo ruolo di autorità di vigilanza bancaria, ha chiesto agli enti significativi di valutare tempestivamente l’impatto dell’evoluzione del panorama delle minacce e di elaborare «entro il 31 ottobre 2026 un piano d’azione di ampia portata che delinei misure concrete volte ad affrontare tali rischi». Ne deriva che, a fronte del medesimo rischio e della medesima disciplina, il termine cade il 31 ottobre per gli enti significativi e il 31 dicembre per gli intermediari meno significativi e per le imprese assicurative. La differenza è coerente con l’articolazione della vigilanza, ma comporta che un gruppo con componenti sottoposte ad autorità diverse debba coordinare due scadenze e due destinatari per un unico esercizio di autovalutazione.
Per chi siede in consiglio di amministrazione di un intermediario o di un’impresa assicurativa la conseguenza pratica è già determinata. Entro fine anno serve una seduta congiunta con il collegio sindacale documentata a verbale, una relazione articolata sulle sei aree indicate, un piano con azioni, tempi e investimenti, un meccanismo di verifica dell’avanzamento e il nominativo del punto di responsabilità aziendale da comunicare all’autorità. Il quadro di riferimento sulla propensione al rischio va riaperto per includere le tecnologie di frontiera, e la formazione dell’organo va dotata di un budget. Nessuno di questi adempimenti nasce da una norma entrata in vigore quest’estate: nascono dalla lettura che le autorità danno oggi di obblighi già vigenti dal gennaio 2025, e proprio per questo non ammettono l’argomento della novità.




