L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) «in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione» ed entra in vigore il 23 ottobre 2026 (Gazzetta Ufficiale). Del contenuto annunciato dopo l’approvazione definitiva del 4 agosto abbiamo dato conto commentando l’attuazione italiana dell’AI Act. Il Capo III dedica gli articoli da 36 a 39 alla scuola e all’istruzione degli adulti, e l’articolo 36, comma 5, impone alle istituzioni scolastiche iniziative di orientamento per accompagnare «le studentesse e gli studenti» verso percorsi superiori nelle discipline STEAM, comprese quelle connesse all’intelligenza artificiale. Lo stesso decreto, all’articolo 47, rende obbligatoria la formazione sull’IA nei corsi degli ordini professionali, tema che abbiamo trattato a proposito della formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti. Esaminiamo che cosa il decreto dice, e che cosa non dice, sul divario di genere in questi percorsi.
L’articolo 36: moduli STEAM, linee guida e obbligo di orientamento
La struttura dell’articolo 36 alterna facoltà e obblighi. Il comma 2 consente alle scuole di promuovere, nei curricoli, moduli per il potenziamento delle competenze «scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM)» mediante l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica. Il comma 3 incarica il Ministero dell’istruzione e del merito di aggiornare le linee guida per le discipline STEM adottate con decreto ministeriale n. 184 del 15 settembre 2023, «favorendo l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito artistico». Il comma 4 chiama il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a contribuire all’analisi dei fabbisogni professionali connessi alle discipline STEAM e all’intelligenza artificiale, anche ai fini dell’«orientamento informato degli studenti».
Il comma 5 è la disposizione centrale. Le istituzioni scolastiche «adottano specifiche iniziative di orientamento», anche nei moduli di orientamento formativo previsti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzate ad accompagnare le studentesse e gli studenti «nella scelta consapevole di percorsi di istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM» e ad accrescere la conoscenza delle loro applicazioni, «incluse quelle connesse all’intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti». Per le stesse finalità il Ministero assicura la revisione e l’aggiornamento delle linee guida per l’orientamento adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale). Il comma 2 dice «possono promuovere», il comma 5 «adottano»: a differenza dei moduli STEAM, l’orientamento verso quelle discipline è un obbligo delle scuole, sia pure da esercitare nell’autonomia.
Il genere nel decreto: una formula testuale e due rinvii indiretti
Abbiamo cercato nel testo pubblicato i termini «studentesse», «genere», «parità» e «divario». Il primo compare, negli articoli, soltanto nell’articolo 36, comma 5; il secondo si trova unicamente nelle note redazionali che riproducono altre leggi: il decreto nomina le studentesse in una sola disposizione e non nomina mai il genere. La formula «studentesse e studenti» riprende il criterio di delega dell’articolo 24, comma 2, lettera g), della legge 23 settembre 2025, n. 132, che chiedeva il potenziamento delle competenze STEM «al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti» di percorsi superiori, «anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato».
Il genere entra nel decreto per due vie indirette. La prima è l’articolo 3, che dichiara il decreto adottato «nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 3 della legge IA»: tra quei principi la legge 132/2025 elenca la «non discriminazione» e la «parità dei sessi». La seconda è il rinvio dell’articolo 36, comma 3, alle linee guida STEM del 2023, che del divario di genere fanno un obiettivo esplicito. Quanto alla clausola sulle pari opportunità dell’articolo 38, comma 3, lettera d), essa riguarda la riduzione del divario digitale e l’accesso alle competenze emergenti «con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali»: il genere non è tra i criteri indicati.
Le linee guida ministeriali: il documento STEM del 2023 e quello per l’orientamento del 2022
Il decreto ministeriale n. 184/2023 è tra i provvedimenti attuativi del PNRR di cui il Ministero ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024 (Gazzetta Ufficiale). Le linee guida allegate richiamano l’investimento «Nuove competenze e nuovi linguaggi», la cui finalità è sviluppare le competenze STEM in tutti i cicli scolastici «con l’obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne»; indicano che le azioni finanziate prestano «particolare attenzione al superamento dei divari di genere nell’accesso alle carriere STEM»; consentono di promuovere azioni rivolte alle famiglie, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione «principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere»; affermano che è attraverso azioni di orientamento verso tali discipline «che si può promuovere la parità di genere nel campo dell’istruzione» (MIM).
Diverso è il caso delle linee guida per l’orientamento del 2022, che l’articolo 36, comma 5, chiede di rivedere: nel testo pubblicato dal Ministero non abbiamo rinvenuto riferimenti espliciti al genere, alle studentesse o agli stereotipi (MIM). Il documento da rivedere è proprio quello che oggi non contiene l’obiettivo di genere, mentre il documento che lo contiene viene aggiornato con il solo mandato di integrarvi l’intelligenza artificiale.
I dati Eurostat: specialiste ICT e laureate in discipline informatiche
Secondo Eurostat, nel 2025 le donne erano il 19,5% degli specialisti ICT occupati nell’Unione, e in Italia le specialiste erano 150.500 (Eurostat). La quota italiana, secondo la stima Eurostat, è del 16,6% nel 2025, in calo rispetto al 17,1% del 2024 (Eurostat). Sul versante della formazione, nel 2024 in Italia i laureati dell’istruzione terziaria nell’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono stati 8.787, di cui 1.596 donne; nell’Unione 223.623, di cui 49.334 donne (Eurostat). La stessa Eurostat ricorda che l’obiettivo europeo di 20 milioni di specialisti ICT occupati entro il 2030 è accompagnato da una maggiore convergenza verso l’equilibrio di genere, il gender balance.
Il quadro dell’OCSE va nella stessa direzione: i dati sulle specialiste ICT nei Paesi OCSE, sull’uso dell’intelligenza artificiale al lavoro e sulle competenze di programmazione dei giovani li abbiamo esaminati illustrando il documento del Forum OCSE 2026 su intelligenza artificiale e divari di genere. Riteniamo che il nesso con il decreto sia diretto: il comma 5 interviene sulla scelta dei percorsi di istruzione superiore, e i dati sui laureati mostrano lo squilibrio già all’uscita da quei percorsi, prima ancora dell’ingresso nel lavoro.
Profili critici: obiettivi di riequilibrio, indicatori, risorse e tempi
Il primo profilo riguarda gli obiettivi. L’articolo 36 non fissa alcun obiettivo di partecipazione femminile ai percorsi STEAM, né richiede che le iniziative di orientamento tengano conto degli stereotipi di genere. Il dato normativo è questo; la valutazione è nostra: la formula «studentesse e studenti» è un uso inclusivo del linguaggio, non una misura, e una norma che non nomina il divario non pone a carico di alcuno l’obbligo di ridurlo. Il raccordo con le linee guida STEM supplisce solo in parte, perché il comma 3 ne chiede l’aggiornamento senza dire se l’obiettivo di genere vada mantenuto.
Il secondo riguarda la misurazione. L’unico meccanismo di monitoraggio con indicatori previsto in questo ambito è quello dell’articolo 44, commi 6 e 7, per università e istituzioni AFAM: un monitoraggio annuale del Ministero dell’università e della ricerca, con indicatori definiti con decreto ministeriale sentita l’ANVUR. Per le scuole e per l’orientamento dell’articolo 36 il decreto non prevede indicatori, e in nessuno dei due casi chiede dati disaggregati per sesso. A nostro avviso il decreto del comma 7 è la sede in cui introdurli: senza dati disaggregati per sesso non si potrà verificare se l’orientamento abbia inciso sulle scelte delle studentesse.
Il terzo riguarda le risorse e i tempi. L’articolo 54 dispone che, fatto salvo l’articolo 37, comma 2, le amministrazioni provvedono alle attività previste dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale). L’eccezione riguarda soltanto il piano di formazione dei docenti sull’uso dei social media e delle piattaforme digitali, al quale l’articolo 37, comma 2, destina fino a 100 milioni di euro del Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027». L’orientamento verso le discipline STEAM non ha una dotazione propria: l’obbligo del comma 5 grava sulle scuole a invarianza di spesa. Né l’articolo 36 fissa un termine per aggiornare le due linee guida, a differenza dei novanta giorni entro cui l’articolo 37 chiede di avviare il piano di formazione dei docenti; il dato emerge anche dalla ricognizione delle scadenze del decreto proposta da Nicola Fabiano (NicFab).
Un’ultima osservazione riguarda gli strumenti. Se l’orientamento del comma 5 si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, l’AI Act classifica ad alto rischio, all’allegato III, punto 3, lettera c), quelli destinati a «valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere», e il considerando 56 avverte che tali sistemi, se progettati e utilizzati in modo inadeguato, possono «perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne» (EUR-Lex). Nicola Fabiano riconduce a quella lettera le piattaforme di orientamento che raccomandano percorsi sulla base del profilo dello studente (NicFab). La formazione dei docenti dell’articolo 38 e i contenuti minimi universitari dell’articolo 44 comprendono la conoscenza dei rischi e delle «distorsioni» dei sistemi; il tema della discriminazione algoritmica, e dei limiti della sola riserva di decisione umana nel rilevarla, lo abbiamo affrontato a proposito della legge 132/2025 e del bias algoritmico. Il decreto, a nostro avviso, tratta le distorsioni come contenuto formativo e non le collega né agli strumenti di orientamento né alla composizione di chi progetterà quei sistemi.
Conclusioni
Dal 23 ottobre 2026 le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare iniziative di orientamento verso le discipline STEAM e l’intelligenza artificiale rivolte a studentesse e studenti; il Ministero dell’istruzione e del merito deve rivedere le linee guida per l’orientamento e aggiornare quelle per le discipline STEM; il Ministero dell’università e della ricerca deve definire gli indicatori di monitoraggio per gli atenei. Mancano un obiettivo di riequilibrio, indicatori riferiti al genere, risorse dedicate all’orientamento e un termine per l’aggiornamento delle linee guida. Riteniamo che la revisione delle linee guida per l’orientamento debba recepire espressamente l’obiettivo di genere delle linee guida STEM, che l’aggiornamento di queste ultime debba conservarlo e che il decreto sugli indicatori dell’articolo 44 debba prevedere dati disaggregati per sesso. Le scuole, nel progettare le iniziative del comma 5, possono già fare riferimento alle linee guida STEM vigenti, che indicano nel superamento degli stereotipi di genere una finalità dell’orientamento.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








