Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 ed entra in vigore il 23 ottobre 2026 (Gazzetta Ufficiale). Adegua l’ordinamento al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act (EUR-Lex), «in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione». Quando abbiamo esaminato l’attuazione italiana dell’AI Act tra autorità di vigilanza, sanzioni e divieto sulle decisioni di lavoro, l’analisi si fondava sul comunicato stampa n. 185 del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026. Il testo pubblicato richiede alcuni aggiornamenti e sposta l’attenzione sull’organizzazione interna.
Dal comunicato al testo: massimali europei e nessun richiamo al Digital Omnibus
Il comunicato annunciava massimali inferiori a quelli europei e un raccordo con il regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus on AI, che avrebbe legato l’entrata in vigore delle sanzioni a quella dei corrispondenti obblighi e divieti (Governo). Il testo pubblicato non conferma né i massimali ridotti né il raccordo con il Digital Omnibus. L’articolo 23 riprende gli importi dell’articolo 99 dell’AI Act (AI Act Service Desk): 35 milioni di euro o 7 per cento del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, 15 milioni o 3 per cento per gli obblighi di fornitori, deployer e altri operatori, 7,5 milioni o 1 per cento per le informazioni inesatte. Su un punto il testo va invece oltre il comunicato: l’articolo 41 include espressamente tra le decisioni finali «le valutazioni delle prestazioni».
Le autorità nazionali: notifica all’AgID, vigilanza all’ACN e competenze di settore
L’Agenzia per l’Italia digitale è l’autorità di notifica per la valutazione, designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità (articolo 4) e può avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento (articolo 13, comma 5). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico (articoli 5 e 6). La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio dei rispettivi servizi finanziari e assicurativi; il Garante per la protezione dei dati personali opera «limitatamente a quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA» (AI Act Service Desk). L’articolo 5 fa però salve le competenze dell’ufficio europeo per l’IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 dell’AI Act (Gazzetta Ufficiale), e dopo il Digital Omnibus l’articolo 75 riserva a quell’ufficio, salve eccezioni, i sistemi basati su modelli per finalità generali dello stesso fornitore o della stessa impresa e quelli integrati in piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (EUR-Lex): come osserva Nicola Fabiano, non tutti i sistemi ricadono quindi sotto un’autorità italiana (NicFab). Per l’impresa la prima verifica riguarda quale autorità la vigilerà, e la risposta dipende dal settore e dal tipo di sistema. L’articolo 14 affida inoltre all’ACN, in attuazione dell’articolo 49, paragrafo 5, dell’AI Act, la registrazione nazionale dei sistemi dell’allegato III, punto 2, sulle infrastrutture critiche (AI Act Service Desk).
Il regime sanzionatorio: massimali europei, una fascia nazionale aggiuntiva e misure alternative
Il comma 4 dell’articolo 23 introduce una fascia che l’articolo 99 non prevede: il mancato rispetto degli articoli 27 e 86 dell’AI Act è punito «fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente». La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e il diritto alla spiegazione hanno ora una sanzione nazionale propria. La prima grava, tra gli altri, sui deployer che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici (AI Act Service Desk); sul rapporto con la DPIA rinviamo a la ISO/IEC 42005 come metodo comune tra FRIA e DPIA. Il secondo spetta a chi è oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base di un sistema dell’allegato III, escluso il punto 2, che produca effetti giuridici o incida in modo analogo e significativo sulla persona, con un impatto negativo, a suo giudizio, su salute, sicurezza o diritti fondamentali (AI Act Service Desk); a queste condizioni copre anche le decisioni basate sui sistemi del punto 4, relativi a occupazione e gestione dei lavoratori (AI Act Service Desk).
Per le violazioni di scarsa offensività l’articolo 22 consente, in alternativa, l’ordine di eliminare l’infrazione entro un termine o, a infrazione cessata, una dichiarazione pubblica sulla violazione e sul responsabile; l’inosservanza dell’ordine aumenta le sanzioni «sino a un terzo». Il provvedimento sanzionatorio «è pubblicato senza ritardo e per estratto» sul sito dell’autorità (articolo 24, comma 4). Anche la dichiarazione pubblica, alternativa alla sanzione pecuniaria, espone l’impresa sul piano reputazionale.
Le decisioni sul rapporto di lavoro e la sicurezza: intervento umano, motivazione e valutazione dei rischi
L’articolo 41, «fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679», impone al datore di lavoro di assicurare che le decisioni finali sulla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, riservando la decisione a una persona fisica «che eserciti un potere effettivo e autonomo». La selezione delle candidature resta esclusa; a nostro avviso il rinvio all’articolo 22 vi mantiene le garanzie del regolamento generale, le stesse su cui si fonda la sanzione a Uber per le disattivazioni automatiche dei conducenti. Il consenso del lavoratore non rende lecita una decisione adottata unicamente in modo automatizzato. Il lavoratore ha inoltre diritto a «una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda», con l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi e dei principali parametri considerati (comma 3). Il licenziamento e le altre decisioni adottati in violazione sono nulli (comma 4): il rischio per il datore di lavoro non è soltanto la sanzione, ma la nullità dell’atto.
Per l’articolo 42 i sistemi che incidono su organizzazione, ritmi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza sono valutati «nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008», e i lavoratori ricevono informazione e formazione sui rischi specifici; sulle conseguenze per il documento di valutazione dei rischi e per le figure della prevenzione rinviamo all’approfondimento su intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro.
I ruoli interni da presidiare: governo dell’IA, cibersicurezza e prodotto
Le disposizioni esaminate individuano i soggetti obbligati, datore di lavoro, fornitore e deployer. Non attribuiscono compiti a figure interne determinate, e la ripartizione resta una scelta dell’impresa. Le corrispondenze che seguono sono una nostra valutazione, ciascuna con la disposizione che la sorregge e il suo limite.
Il primo presidio è il governo d’insieme: inventario dei sistemi, autorità competente per ciascuno, rendiconto all’organo amministrativo. A nostro avviso spetta al Chief AI Officer, la figura che risponde dell’intelligenza artificiale davanti al vertice, cui abbiamo ricondotto governo del rischio e rendicontazione. Il raccordo con il decreto passa per l’articolo 23, comma 6, che richiama i criteri dell’articolo 99, paragrafo 7, dell’AI Act, tra i quali il grado di cooperazione con le autorità e il grado di responsabilità dell’operatore «tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate» (AI Act Service Desk). Il criterio guarda alle misure, non alle figure; riteniamo però che un’attribuzione documentata di questi compiti aiuti a dimostrarle.
Il secondo è la sicurezza dei sistemi ad alto rischio. L’articolo 15 dell’AI Act chiede che siano «resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l’uso, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema», con misure contro l’avvelenamento dei dati (data poisoning) e dei modelli, gli esempi antagonistici e gli attacchi alla riservatezza (AI Act Service Desk). L’articolo 16, lettera a), obbliga il fornitore a garantire la conformità ai requisiti della sezione 2 del capo III, che comprende l’articolo 15 (AI Act Service Desk), e l’articolo 16 rientra nella fascia fino a 15 milioni o al 3 per cento dell’articolo 23, comma 2, del decreto. Quelle tecniche corrispondono in larga parte agli attacchi descritti a proposito dell’AI Security Specialist, il profilo chiamato a fermare gli attacchi propri dei sistemi di IA: riteniamo perciò che il presidio tecnico dell’articolo 15, paragrafo 5, spetti a questa figura, ferma la responsabilità del fornitore.
Il terzo è il ciclo di vita del prodotto. L’articolo 13 chiede che il funzionamento del sistema sia «sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l’output del sistema e utilizzarlo adeguatamente» e che le istruzioni per l’uso indichino, se del caso, le caratteristiche tecniche utili a spiegarne i risultati (AI Act Service Desk). A nostro avviso la spiegazione dell’articolo 86 e la motivazione dell’articolo 41, comma 3, saranno tanto più agevoli quanto più il fornitore avrà previsto tali informazioni in progettazione: un compito che riconduciamo all’AI Product Manager, che governa il ciclo di vita dei prodotti fondati sull’IA. Il limite è evidente: questa figura opera presso il fornitore, mentre motivazione e spiegazione restano obblighi del datore di lavoro e del deployer.
Profili critici: scadenze non coordinate e atti attuativi da adottare
Il primo profilo è il mancato coordinamento con il Digital Omnibus, che ha fissato al 2 dicembre 2027 l’applicazione delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III per i sistemi dell’allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I (EUR-Lex). Le sanzioni vigono dal 23 ottobre 2026, e gli articoli 16, 26 e 27 stanno nella sezione 3 del capo III. Per l’alto rischio, le sanzioni nazionali entrano in vigore prima degli obblighi europei che dovrebbero presidiare. Riteniamo che nessuna sanzione possa colpire un obbligo non ancora applicabile, perché l’articolo 23 punisce il mancato rispetto di obblighi dell’AI Act che fino a quelle date non sono esigibili; il decreto, tuttavia, non contiene una clausola di decorrenza delle sanzioni (cfr. NicFab). Per l’articolo 86, collocato nel capo IX ma riferito a sistemi i cui requisiti sono differiti, il momento dal quale la sanzione diventa esigibile resta da chiarire.
Il secondo riguarda gli atti da adottare: l’AgID deve definire le procedure di notifica degli organismi (articoli 4 e 13), le modalità della registrazione presso l’ACN sono rimesse a un decreto del direttore generale dell’Agenzia (articolo 14, comma 2) e quelle di esercizio dei poteri di vigilanza a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 15, comma 3); gli ordini professionali hanno sei mesi per adeguare i regolamenti sulla formazione (articolo 47, comma 5).
Conclusioni
Al datore di lavoro spetta riservare a una persona fisica le decisioni finali sul rapporto, motivarle su richiesta e considerare l’intelligenza artificiale nella valutazione dei rischi; a fornitori e deployer restano gli obblighi dell’AI Act secondo il calendario europeo, ora assistiti da sanzioni nazionali con massimali pieni. Mancano le procedure di notifica e un chiarimento sul raccordo con il Digital Omnibus. Il tempo che separa il 23 ottobre 2026 dal 2 dicembre 2027 va usato per assegnare i ruoli e documentare le procedure: inventario dei sistemi con l’autorità competente, procedura documentata per le decisioni sul personale, valutazione dei rischi aggiornata e attribuzione formale dei tre presidi.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








