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Il diritto non è un algoritmo: la riserva di giurisdizione umana fra AI Act, legge 132/2025 e linee guida CEPEJ

Nel dicembre 2025 la Commissione europea per l’efficacia della giustizia del Consiglio d’Europa ha adottato le linee guida sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa nei tribunali, e vi ha inserito un dato che merita di essere letto prima di qualunque considerazione di principio: secondo un’indagine condotta nell’ottobre 2025 fra i membri della rete europea di giustizia digitale (European Cyberjustice Network), il 46 per cento degli interpellati ha confermato che l’intelligenza artificiale generativa è già utilizzata nei tribunali (CEPEJ). Non si tratta quindi di prefigurare uno scenario futuro, ma di stabilire a quali condizioni strumenti già presenti negli uffici giudiziari possano continuare a esservi impiegati.

L’alto rischio dell’Allegato III, punto 8: che cosa comprende e che cosa no

Il regolamento (UE) 2024/1689 non vieta l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria. Lo classifica ad alto rischio, il che significa che lo ammette a condizioni stringenti. L’Allegato III, al punto 8, lettera a), include fra i sistemi ad alto rischio quelli «destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti», nonché quelli usati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie (Commissione europea).

Due precisazioni evitano gli errori più frequenti. La prima riguarda l’ampiezza della formula: l’inciso «o per suo conto» include nel perimetro anche i fornitori e i consulenti che operano per l’ufficio giudiziario, non solo l’impiego diretto da parte del magistrato. La seconda riguarda l’esclusione delle attività amministrative accessorie, che molti attribuiscono all’Allegato: quell’esclusione non è nell’Allegato III, è nel considerando 61, e i considerando orientano l’interpretazione senza avere forza precettiva autonoma. Chi costruisce una valutazione di conformità sulla distinzione fra attività decisoria e attività accessoria deve sapere che sta lavorando su un criterio interpretativo, non su una deroga testuale.

Va ricordato, infine, che gli obblighi del capo III per i sistemi dell’Allegato III si applicheranno a decorrere dal 2 dicembre 2027, secondo il calendario ridisegnato dal Digital Omnibus, il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026. Gli orientamenti della Commissione sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio, che l’articolo 6 imponeva di adottare entro il 2 febbraio 2026, risultano a oggi soltanto in bozza (Commissione europea).

Il considerando 61: sostegno al potere decisionale, non sostituzione

Il considerando 61 spiega perché quei sistemi siano stati collocati fra quelli ad alto rischio, e lo fa con parole che vale la pena riportare per esteso: «in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». Subito dopo il legislatore europeo fissa il punto di equilibrio: «L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana» (Commissione europea).

A questa impostazione corrisponde, sul piano della vigilanza, l’articolo 74, paragrafo 8, che per i sistemi usati in giustizia e democrazia affida la vigilanza del mercato alle autorità di controllo per la protezione dei dati o ad altra autorità designata alle medesime condizioni, con una clausola di salvaguardia esplicita: «Le attività di vigilanza del mercato non pregiudicano in alcun modo l’indipendenza delle autorità giudiziarie né interferiscono in altro modo con le loro attività nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali». È un equilibrio delicato: la vigilanza raggiunge il sistema, non il giudice.

Le linee guida CEPEJ del dicembre 2025: quattro principi e una regola sulla motivazione

Il documento adottato dalla CEPEJ alla quarantacinquesima riunione plenaria del 4 e 5 dicembre 2025 poggia su quattro affermazioni: l’esercizio del potere giurisdizionale è responsabilità esclusiva dei giudici, l’accesso effettivo a un giudice umano è sempre garantito, i risultati prodotti dall’intelligenza artificiale generativa non sono mai vincolanti e l’uso di questi strumenti nella redazione dei provvedimenti deve essere trasparente.

Il passaggio più significativo, e il meno citato, è però il paragrafo 58, dove si stabilisce che i giudici non devono essere tenuti a motivare in modo specifico il proprio discostarsi dalle proposte o dalle raccomandazioni generate dal sistema. La regola è meno tecnica di quanto sembri. Se il magistrato dovesse giustificare la divergenza, il suggerimento cesserebbe di essere tale e diventerebbe la posizione predefinita, quella da cui ci si allontana a proprio rischio. La libertà di non motivare lo scostamento dal suggerimento del sistema è ciò che impedisce al suggerimento di trasformarsi nella regola.

Le linee guida si innestano sulla Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla CEPEJ nel dicembre 2018, che aveva già fissato i cinque principi del rispetto dei diritti fondamentali, di non discriminazione, di qualità e sicurezza, di trasparenza, imparzialità ed equità, e il principio «del controllo da parte dell’utilizzatore» (Consiglio d’Europa). Sul piano convenzionale, la Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, adottata il 17 maggio 2024 e aperta alla firma a Vilnius il 5 settembre 2024, è stata ratificata dall’Unione europea il 15 maggio 2026 ma non risulta ancora in vigore, mancando il quorum previsto dal suo articolo 30 (Consiglio d’Europa).

L’articolo 15 della legge 132/2025: una riserva in quattro commi

La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, dedica alla materia un articolo che viene abitualmente citato per il solo primo comma, dove si stabilisce che nell’attività giudiziaria «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti» (Gazzetta Ufficiale). L’articolo ha però quattro commi, e gli altri tre non sono privi di rilievo.

Il comma 2 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di disciplinare gli impieghi per l’organizzazione dei servizi, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie: la stessa espressione del considerando 61, usata qui non per escludere dall’alto rischio ma per fondare un potere regolatorio interno. Il comma 3 stabilisce che, fino alla compiuta attuazione del regolamento europeo, la sperimentazione e l’impiego negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero, sentite le Autorità nazionali. Il comma 4 impegna il Ministro a promuovere attività didattiche sull’intelligenza artificiale nella formazione dei magistrati e del personale amministrativo. Si aggiunge l’articolo 17, che inserisce le cause aventi a oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale fra le materie di competenza esclusiva del tribunale ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile.

Un’avvertenza terminologica. Nella legge la parola «predittiva» non compare mai: le formule «riserva di giurisdizione umana» e «divieto di giustizia predittiva» sono glosse dottrinali, utili sul piano espositivo ma da non attribuire al testo.

Un dato da correggere: il 79 per cento, non il 94

Nel dibattito italiano circola da anni la notizia di un sistema capace di prevedere le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo con un’accuratezza del 94 per cento, superiore a quella dei giudici. Il dato è inesatto. Lo studio a cui ci si riferisce è quello di Aletras, Tsarapatsanis, Preoţiuc-Pietro e Lampos, pubblicato su PeerJ Computer Science nel 2016, e dichiara un’accuratezza media del 79 per cento (PeerJ). Il 94 per cento appartiene a tutt’altro: una sperimentazione commerciale del 2018 sulla revisione di cinque accordi di riservatezza.

Contano più del numero le condizioni in cui è stato ottenuto. Il campione era di 584 casi, in lingua inglese, limitati agli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione, con classi bilanciate per costruzione e una linea di base del 50 per cento. Soprattutto, il sistema non leggeva i ricorsi delle parti ma le sentenze già redatte dalla Corte, circostanza che gli autori dichiarano apertamente osservando che la sottosezione sulle circostanze del caso «è stata formulata dalla Corte stessa» e non può quindi essere intesa come specchio neutro della vicenda. Studi successivi hanno ridimensionato ulteriormente il quadro: un lavoro del 2020 riporta un’accuratezza media del 75 per cento, che scende in una forbice fra il 58 e il 68 per cento quando si prevedono casi futuri sulla base di casi passati, e rileva che un risultato del 65 per cento si ottiene usando soltanto i cognomi dei giudici del collegio (Artificial Intelligence and Law).

Riteniamo che quest’ultimo dato sia il più istruttivo di tutti. Un modello che prevede correttamente l’esito in due casi su tre conoscendo soltanto la composizione del collegio non comprende il diritto: misura una regolarità sociologica. È esattamente la ragione per cui il ragionamento giuridico non è riducibile a calcolo.

Profili critici: la sorveglianza umana non è una firma

Il sistema normativo descritto fa dipendere la propria effettività da un solo elemento: la persona che decide. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), dell’AI Act chiede a chi esercita la sorveglianza umana di restare consapevole «della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull’output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio», che il testo italiano rende con «distorsione dell’automazione». È una consapevolezza che la sola previsione normativa non è in grado di garantire.

Il rischio concreto non è la sostituzione del giudice, ma il suo allineamento al suggerimento del sistema. Se un sistema suggerisce e la divergenza costa tempo, motivazione e possibilità di censura, la riserva di decisione si trasforma in una formalità: il provvedimento è sottoscritto dal magistrato, ma la decisione è di fatto determinata dal sistema. È la ragione per cui il paragrafo 58 delle linee guida CEPEJ, che esonera dal motivare il discostamento, ha maggiore rilievo di molte dichiarazioni di principio, e per cui il comma 4 dell’articolo 15 sulla formazione dei magistrati non ha carattere accessorio. Senza una competenza minima su ciò che il sistema fa e sui dati su cui è stato addestrato, la sorveglianza umana è un adempimento, non un controllo: sul punto valgono le considerazioni già svolte a proposito della riscrittura dell’articolo 4 dell’AI Act sull’alfabetizzazione.

Resta poi il problema che il nostro ordinamento affronta per ultimo: la qualità dei dati. Un sistema addestrato sulla giurisprudenza esistente riproduce le regolarità di quella giurisprudenza, comprese quelle che nessuno vorrebbe conservare, e il singolo magistrato non è in condizione di accorgersene perché esamina il singolo caso e non l’insieme dei risultati. Su questo terreno la legge italiana tace e gli strumenti stanno negli articoli 10 e 14 del regolamento europeo, che però si applicheranno ai sistemi dell’Allegato III soltanto dal dicembre 2027. Una considerazione analoga vale per i sistemi di punteggio applicati alle persone, di cui ci siamo occupati parlando delle città digitali e del divieto di social scoring.

Conclusioni

Il quadro che ne risulta è meno drammatico e più impegnativo di come viene comunemente rappresentato. L’AI Act colloca quei sistemi fra quelli ad alto rischio, la CEPEJ ne esclude la vincolatività, la legge italiana riserva al magistrato l’interpretazione, l’applicazione e la valutazione delle prove. Il punto critico non è l’esistenza della norma, ma la sua effettività, che dipende da tre condizioni oggi assenti o incomplete: la formazione di chi decide, gli strumenti per vedere che cosa il sistema abbia fatto e su quali dati, e un calendario che per l’alto rischio arriva al dicembre 2027 mentre l’uso negli uffici è già al 46 per cento. Fra l’adozione degli strumenti e la loro disciplina intercorrono, dunque, due anni privi di copertura normativa.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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