Con una nota pubblicata il 2 settembre 2026 sul sito CEN-CENELEC, CEN ha dato notizia della pubblicazione del CWA 18398 «AI Professional Role Profiles and Educational Profiles», presentato come riferimento comune per descrivere ruoli, competenze e profili formativi dell’Intelligenza Artificiale e per collegarli a tipologie di istruzione e a livelli di padronanza (proficiency levels) consolidati (CEN-CENELEC). Il documento, approvato dal workshop il 22 maggio 2026, reca la data di giugno 2026 ed è disponibile sul sito CEN-CENELEC (CEN-CENELEC). L’8 settembre UNI ha ripreso la notizia, qualificando il documento come insieme di «linee guida per descrivere ruoli, competenze e profili formativi relativi all’IA» (UNI). In Italia è in vigore dal 30 aprile 2026 la UNI 11621-8:2026, della quale abbiamo descritto i dodici profili professionali dell’IA tra norma nazionale e CWA europeo (UNI), e la Circolare informativa Accredia DC n. 21/2026 del 17 giugno 2026 l’ha assunta a riferimento di uno schema di certificazione accreditata (Accredia). Il rapporto fra i due documenti dipende anzitutto dalla loro natura giuridica, ed è da questa che conviene partire.
Il CWA 18398: ruoli, profili formativi e risultati di apprendimento
Secondo CEN, il CWA non offre una tassonomia esaustiva ma un punto di riferimento iniziale per la codificazione della professione; presenta profili di ruolo e profili formativi, mappa competenze, livelli e abilità, distingue tra utenti non esperti (lay users), professionisti e professionisti dell’IA e si colloca rispetto agli altri documenti di normazione e al regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act. CEN aggiunge che il documento sosterrà formatori ed educatori che intendano far corrispondere i risultati di apprendimento ai diversi ruoli dell’IA a livelli differenti (CEN-CENELEC). L’annuncio del workshop, nell’aprile 2025, ne indicava le basi: lo European e-Competence Framework (EN 16234-1), i profili di ruolo ICT del CWA 16458 e le linee guida per lo sviluppo dei curricula professionali ICT della TS 17699 (CEN-CENELEC). UNI, dal canto suo, indica tra i destinatari i responsabili della formazione, «che potranno offrire un percorso di apprendimento basato sulle linee guida del CWA delineato per ciascun profilo professionale dell’AI» (UNI).
Il testo descrive trentasette profili di ruolo, raggruppati in sette famiglie (elaborazione e analisi dei dati, sviluppo, operazioni, supporto, orientamento, gestione, governo), collegati alle competenze dell’e-CF, e avverte che il rapporto tra quei profili e le categorie di operatori dell’AI Act non è biunivoco, perché il regolamento attribuisce gli obblighi alle organizzazioni e non ai ruoli (CEN-CENELEC). Il CWA descrive ruoli professionali, non destinatari di obblighi. Il contenuto della UNI 11621-8, norma a pagamento, non è invece consultabile: il raffronto puntuale tra i due documenti resta da condurre sui testi, e qui ci limitiamo alla vocazione formativa del CWA e al ruolo certificativo della norma UNI.
La natura giuridica del CWA: un accordo di workshop secondo la Guida CEN-CENELEC 29
CEN e CENELEC definiscono il CWA come un accordo elaborato e approvato in un workshop aperto a chiunque abbia interesse, senza limiti geografici; il CWA non ha lo status di norma europea, non comporta obblighi a livello nazionale e va ritirato se una norma europea successiva entra in conflitto con esso (CEN-CENELEC). La Guida CEN-CENELEC 29 precisa che il CWA riflette un accordo tra persone e organizzazioni identificate, responsabili del suo contenuto, e che il coinvolgimento delle parti interessate è limitato a quelle direttamente interessate all’oggetto; i membri nazionali non sono tenuti ad adottarlo né a ritirare le norme nazionali in contrasto, e comunicano se e come lo renderanno disponibile nel proprio Paese. Il CWA non è concepito per supportare requisiti legislativi europei, reca una dichiarazione di limitazione di responsabilità, è valido per tre anni, salvo conferma, e, trascorsi sei anni dalla prima pubblicazione, è sottoposto ai Technical Board per la decisione sul ritiro (CEN-CENELEC).
Il CWA esprime l’accordo dei partecipanti al workshop, non il consenso dell’intero sistema di normazione. Ne abbiamo tratto le conseguenze nell’approfondimento sulla UNI 11621-8: il CWA non impone ritiri né adeguamenti della norma italiana e coesiste con essa.
La certificazione accreditata: la norma UNI nella cornice della legge n. 4 del 2013
UNI presenta la UNI 11621-8 come parte dedicata alle attività professionali non regolamentate in ambito ICT, costruita in continuità con la metodologia della Parte 1 e con l’e-CF, con l’obiettivo di «rendere le competenze trasparenti, confrontabili e certificabili» (UNI). La cornice legislativa è la legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate. L’articolo 6, comma 2, fonda la qualificazione della prestazione professionale sulla conformità a «norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI»; l’articolo 9, comma 2, stabilisce che gli organismi di certificazione accreditati «possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione» (Gazzetta Ufficiale).
Il CWA, in quanto tale, non figura fra le tipologie elencate dall’articolo 6 e non è la norma UNI definita per una professione. Nel meccanismo della legge n. 4 del 2013 il riferimento della certificazione è la norma UNI, non il CWA. La Circolare Accredia ha fissato le regole per accreditare gli organismi che certificano le persone secondo la ISO/IEC 17024, di cui abbiamo descritto schema, esame e garanzie di imparzialità, nello schema riferito alla UNI 11621-8 e alla UNI 11506; il certificato deve riportare entrambe le norme e la denominazione completa del profilo (Accredia).
Formazione e certificazione: il raccordo nei risultati di apprendimento
Il punto di contatto fra i due documenti è nei risultati di apprendimento. Il CWA serve, per dichiarazione di CEN, a far corrispondere i risultati di apprendimento ai ruoli; la Circolare Accredia chiede che la valutazione preveda «una combinazione di metodi idonei a garantire l’effettiva verifica dei risultati dell’apprendimento» e che il riesame della domanda includa l’analisi del curriculum, «integrato da evidenze documentali comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato». A nostro avviso è qui che un percorso costruito sul CWA trova la sua collocazione: entra nella certificazione come evidenza formativa, non come esito della valutazione.
Due profili, nei nostri articoli, mostrano perché questo raccordo serve. Nel ritratto dell’AI Prompt Engineer, mestiere spesso frainteso abbiamo riportato l’analisi europea dei fabbisogni del progetto ARISA, che segnala un’offerta formativa quasi assente a fronte di una domanda urgente. Nel profilo dell’AI Deep Learning Engineer, tra fondamenta teoriche e domanda di mercato abbiamo osservato che, in un mercato in cui i corsi brevi promettono specialisti in poche settimane, la verifica terza restituisce al titolo un contenuto misurabile. Entrambi rientrano tra i profili per i quali la Circolare ritiene opportune, oltre alle prove scritte e orali, prove pratiche; nessuno dei due figura, con questa denominazione, tra i titoli dei trentasette profili del CWA (CEN-CENELEC). Riteniamo che il CWA possa aiutare a strutturare l’offerta formativa mancante, mentre la misura delle competenze resta affidata alle prove dello schema accreditato.
Il nuovo articolo 4 dell’AI Act e i «quadri europei delle competenze»
Il regolamento (UE) 2026/1744, c.d. Digital Omnibus, in vigore dal 27 luglio 2026, ha sostituito l’articolo 4 dell’AI Act: fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA» del personale e di chiunque si occupi del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi per loro conto, e l’obbligo «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona». Il paragrafo 3 prevede che il consiglio per l’IA adotti raccomandazioni «tenendo conto dei quadri europei delle competenze» (EUR-Lex). Secondo la Commissione, il lavoro su tali raccomandazioni è in corso e la vigilanza sull’articolo 4 spetta alle autorità di vigilanza del mercato dal 2 agosto 2026 (Commissione europea).
L’articolo 4 non definisce i «quadri europei delle competenze»; il considerando 8 del Digital Omnibus ne indica, a titolo di esempio, il quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) e il quadro di riferimento per l’introduzione all’intelligenza artificiale nell’istruzione primaria e secondaria (EUR-Lex), entrambi rivolti alla generalità delle persone e non ai professionisti dell’IA. Se il CWA 18398 vi sarà considerato lo diranno le raccomandazioni. Il CWA, approvato prima dell’entrata in vigore del Digital Omnibus, legge ancora l’articolo 4 nella formulazione originaria del livello sufficiente e affida a un profilo dedicato, l’AI Educator, i programmi di alfabetizzazione a supporto della conformità (CEN-CENELEC): è proprio il parametro che la riscrittura ha eliminato, come osserva Nicola Fabiano (NicFab). La UNI 11621-8, inoltre, secondo la presentazione di UNI esclude dal proprio ambito il semplice utilizzatore di strumenti già esistenti, mentre l’alfabetizzazione riguarda il personale nel suo insieme. I profili professionali, europei o nazionali, non sono il parametro dell’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4.
Profili critici: corrispondenze mancanti, durata del CWA e valore degli attestati
Il primo profilo riguarda le corrispondenze. Né le fonti pubbliche consultate né il CWA, il cui indice non prevede un allegato di raccordo con la UNI 11621-8, offrono una tavola di corrispondenza tra i profili dei due documenti; dedurla dalla somiglianza dei nomi esporrebbe i percorsi formativi al rischio di non preparare alla valutazione attesa.
Il secondo riguarda la durata. Un CWA valido tre anni e sottoposto dopo sei anni alla decisione sul ritiro impone a chi vi ancora un curriculum di prevederne la revisione fin dall’inizio.
Il terzo riguarda gli attestati. Poiché il CWA, per sua natura, non è destinato a supportare requisiti legislativi, un attestato di formazione costruito sul CWA non equivale a una certificazione accreditata delle competenze. È la stessa cautela che abbiamo suggerito a proposito della ISO/IEC 17024, invitando a diffidare degli attestati privi di esame o di accreditamento.
Conclusioni
Il CWA 18398 e la UNI 11621-8 condividono la radice e-CF, ma operano su piani distinti. Agli enti di formazione e alle università conviene usare il CWA per definire livelli e risultati di apprendimento, dichiarando in modo verificabile a quale profilo della norma italiana i percorsi preparano. Agli organismi di certificazione accreditati resta la valutazione secondo lo schema fondato sulla UNI 11621-8 e sulla UNI 11506, nella cornice della legge n. 4 del 2013. Ai fornitori e ai deployer resta l’obbligo dell’articolo 4 dell’AI Act, che nessuno dei due documenti misura. In attesa di una tavola di corrispondenza pubblica e delle raccomandazioni del consiglio per l’IA, il confronto tra i due documenti va condotto sui testi e sui risultati di apprendimento, non sui nomi dei profili.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








