Illustrazione di copertina: Parità di genere certificata: la UNI/PdR 125:2022 per le imprese e la UNI/PdR 180:2026 per la spesa pubblica

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Parità di genere certificata: la UNI/PdR 125:2022 per le imprese e la UNI/PdR 180:2026 per la spesa pubblica

Il 17 luglio 2026 Accredia ha annunciato l’avvio della certificazione accreditata secondo la UNI/PdR 180:2026, la prassi di riferimento con cui enti e amministrazioni possono valutare gli effetti sulla parità di genere di politiche, spese e programmi di investimento; le regole per gli organismi di certificazione sono nella circolare tecnica DC n. 26/2026, approvata il 22 giugno 2026 (Accredia). La prassi, in vigore dal 10 febbraio 2026 secondo la scheda di catalogo (UNI), si affianca alla UNI/PdR 125:2022, riferimento della certificazione della parità di genere nelle imprese. I due documenti condividono l’impostazione per indicatori, ma differiscono per oggetto, schema di accreditamento e rapporto con la legge.

Due prassi, due oggetti: il sistema di gestione dell’impresa e la valutazione della spesa pubblica

Secondo la scheda di catalogo, la UNI/PdR 125:2022, in vigore dal 16 marzo 2022, definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, fondato su un insieme di indicatori prestazionali (KPI) relativi alle politiche di parità nelle organizzazioni (UNI).

La UNI/PdR 180:2026 è pensata invece per «guidare le Pubbliche Amministrazioni (PA) nella valutazione preventiva e successiva di tutte le politiche, i programmi, le spese e gli investimenti in termini di impatto su donne e uomini», con riferimento alla crescita occupazionale femminile e alla valorizzazione delle imprese attente alla parità di genere (UNI). Gli indicatori sono ricondotti a tre macro-aree, che Accredia pesa così: allocazione delle risorse (40 punti), affidamento alle imprese esecutrici (30 punti), azioni dirette della pubblica amministrazione (30 punti); per la certificazione occorre almeno il 60% del punteggio complessivo. Possono applicare il modello gli enti locali con oltre 5 mila abitanti, gli enti pubblici territoriali e non territoriali e i soggetti controllati, partecipati o attuatori di programmi di investimento finanziati. La valutazione si svolge ex ante ed ex post, e Accredia la collega al gender budgeting, la strategia di allocazione delle risorse orientata anche all’uguaglianza di genere (Accredia). Oggetto della prima prassi è l’organizzazione come datore di lavoro, oggetto della seconda è la spesa pubblica.

Il fondamento normativo: la certificazione dell’articolo 46-bis e il rinvio alla UNI/PdR 125

L’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, ha inserito nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) l’articolo 46-bis, che istituisce dal 1° gennaio 2022 la certificazione della parità di genere «al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità» (Normattiva). Il comma 2 rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei parametri minimi, «con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (Normattiva).

Il collegamento con la prassi è posto dal decreto 29 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022). L’articolo 1 dispone che i parametri minimi «sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022», «e successive modifiche o integrazioni». L’articolo 3 impone al datore di lavoro un’informativa annuale sul grado di adeguamento alla prassi e consente alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e ai consiglieri di parità di segnalare anomalie all’organismo certificatore, previo termine all’impresa «non superiore a centoventi giorni» per rimuoverle (Gazzetta Ufficiale).

Per la UNI/PdR 180:2026 un rinvio analogo non risulta dalle fonti consultate. La scheda di catalogo richiama i principi del d.lgs. 198/2006 e auspica «che le Istituzioni competenti prevedano strumenti adeguati, anche di natura legislativa», per raccogliere e monitorare i dati sulle politiche economiche delle amministrazioni (UNI). La prima prassi è parametro di legge, mentre la seconda resta, allo stato, uno strumento volontario.

Incentivi e appalti: gli effetti che la legge collega alla certificazione

L’articolo 5 della legge 162/2021 ha previsto, per l’anno 2022, un esonero contributivo per le aziende private certificate, «in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda», e al comma 3 un punteggio premiale per l’accesso alle agevolazioni; il comma 6 consente di estendere l’esonero agli anni successivi con un apposito provvedimento legislativo di stanziamento (Normattiva). Lo stanziamento è arrivato con la legge di bilancio per il 2022: l’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha portato a 52 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinandolo anche alla certificazione dell’articolo 46-bis «cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro» (Normattiva). La copertura dell’esonero non è dunque limitata a singole annualità, ma poggia su una dotazione annua a regime: con il messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804, l’INPS ha reso disponibile il modulo «SGRAVIO PAR_GEN» per i datori di lavoro privati certificati entro il 31 dicembre 2025, con domande presentabili fino al 30 aprile 2026 (INPS).

Nel codice dei contratti pubblici la regola è più netta. L’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo in vigore dal 6 novembre 2025, dispone: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere» di cui all’articolo 46-bis (Normattiva). Per le stazioni appaltanti il maggior punteggio legato alla certificazione è un obbligo, non una facoltà.

È qui che, a nostro avviso, le due prassi si incontrano: l’impresa certificata secondo la UNI/PdR 125 ottiene il maggior punteggio nelle gare, mentre l’amministrazione certificata secondo la UNI/PdR 180 è valutata anche sull’affidamento alle imprese esecutrici. Le pagine pubbliche non descrivono però il contenuto dei singoli indicatori, e non si può quindi affermare che la UNI/PdR 180 misuri l’applicazione dell’articolo 108, comma 7.

Accreditamento e organismi di certificazione: due schemi diversi

Per la UNI/PdR 125 l’articolo 2 del decreto 29 aprile 2022 affida la certificazione a organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, con accreditamento rilasciato «in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022» (Gazzetta Ufficiale), la norma sugli organismi che svolgono audit e certificazione di sistemi di gestione (ISO). Con la terza edizione delle FAQ redatte con UNI (gennaio 2026), Accredia ha precisato che per gli organismi accreditati «le interpretazioni applicative fornite dal documento sono da considerarsi prescrittive» (Accredia).

Per la UNI/PdR 180 la circolare DC n. 26/2026 richiede invece l’accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, la norma sugli organismi che certificano prodotti, processi e servizi (ISO); il titolo della circolare ne indica l’oggetto, la «certificazione del processo di valutazione di impatto di genere sui programmi di investimento» (Accredia).

Quanto alla diffusione, Accredia riferisce per settembre 2025 di 62 organismi accreditati e 38.652 siti certificati (Accredia); UNI, il 3 aprile 2026, indicava più di 12.000 organizzazioni certificate e 64 organismi accreditati, su dati del Dipartimento per le pari opportunità (UNI). Le due serie contano unità diverse, siti e organizzazioni, e non sono direttamente confrontabili.

Profili critici: natura della prassi, destinatari pubblici e verifica degli indicatori

Il primo profilo riguarda la natura del documento. Il regolamento UNI per le prassi di riferimento, approvato il 21 febbraio 2022, le qualifica come «documenti pre-normativi», «elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione in un tavolo ristretto», in vigore per non più di cinque anni, prorogabili fino a ulteriori cinque, entro i quali sono trasformate in norma o ritirate (UNI). Una prassi di riferimento non è una norma tecnica e non ne condivide il percorso di consenso. Il 3 aprile 2026 UNI ha dichiarato che la UNI/PdR 125 «resta valida e applicabile» anche per i prossimi anni, in attesa della «sua possibile trasformazione in norma», e ha raccolto contributi fino al 24 aprile 2026 (UNI); esiti pubblici non ne abbiamo reperito. A nostro avviso, l’eventuale trasformazione imporrà di verificare se il rinvio del decreto del 2022 alle «successive modifiche o integrazioni» copra anche una norma.

Il secondo profilo riguarda i destinatari pubblici. Alla UNI/PdR 180 le fonti consultate non collegano alcun effetto giuridico, e riteniamo che, senza un aggancio normativo, essa rischi di valere come attestazione reputazionale più che come strumento di decisione sulla spesa. La soglia indicata da Accredia, inoltre, è riferita al punteggio complessivo e le pagine pubbliche non menzionano minimi per macro-area. Una soglia solo complessiva consentirebbe di compensare risultati deboli in un’area con risultati elevati in un’altra.

Il terzo profilo riguarda la verifica degli indicatori. Oggetto della certificazione, secondo il titolo della circolare, è il processo di valutazione, non i suoi esiti. Certificare il processo di valutazione non equivale a certificare la riduzione del divario. Per la UNI/PdR 125 il decreto del 2022 prevede un controllo esterno delle rappresentanze sindacali e delle consigliere e dei consiglieri di parità; per la UNI/PdR 180 la scheda di catalogo si limita ad auspicare che i dati siano «disponibili, accessibili, verificabili e adeguatamente visibili». Sulla governance dei dati disaggregati per genere insistono anche le raccomandazioni ai governi del Forum OCSE sulla parità di genere sull’intelligenza artificiale nei servizi pubblici. Per le imprese, il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, sulla trasparenza retributiva non richiama la certificazione, ma l’articolo 9, comma 9, fissa al 7 giugno 2027 la prima raccolta dei dati sul divario retributivo per i datori di lavoro con almeno centocinquanta dipendenti (Normattiva). A nostro avviso, quei dati potranno offrire un riscontro esterno alla parte retributiva della certificazione.

Conclusioni

Per le imprese la UNI/PdR 125:2022 resta il parametro fissato in attuazione dell’articolo 46-bis, con effetti su esonero contributivo, agevolazioni e appalti. Per le amministrazioni la UNI/PdR 180:2026 offre, dal luglio 2026, una certificazione accreditata del processo di valutazione d’impatto di genere, priva però, nelle fonti consultate, di aggancio normativo e di controllo pubblico sui dati. Conviene, a nostro avviso, che le amministrazioni certificate secondo la UNI/PdR 180 pubblichino indicatori e risultati per macro-area, e che le imprese certificate soggette al d.lgs. 96/2026 rendano coerenti fin d’ora i dati retributivi della certificazione con quelli della trasparenza retributiva.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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