Dal 2 agosto 2025 i fornitori che immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali devono rispettare gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act (Commissione europea). Fra questi c’è la redazione di una documentazione tecnica che, secondo l’allegato XI, sezione 1, punto 2, lettera e), comprende «il consumo energetico noto o stimato del modello» (AI Act Service Desk). Il dato quindi esiste, ma la norma non prevede che arrivi all’impresa che acquista un servizio costruito su quel modello, e il codice di buone pratiche pubblicato dalla Commissione il 10 luglio 2025 lo destina alle sole autorità. Per uffici acquisti e legali d’impresa la questione è come ottenere, per via contrattuale, un’informazione che la legge fa produrre ma non fa circolare lungo la filiera.
Il perimetro dell’obbligo: documentazione per le autorità, informazioni per i fornitori a valle
L’articolo 53, paragrafo 1, distingue due flussi. La lettera a) impone ai fornitori di redigere e mantenere aggiornata la documentazione tecnica del modello, con almeno le informazioni dell’allegato XI, «affinché possa essere trasmessa, su richiesta, all’ufficio per l’IA e alle autorità nazionali competenti». La lettera b) riguarda invece le informazioni da mettere a disposizione dei fornitori di sistemi di IA che intendono integrare il modello nei propri sistemi, con il contenuto minimo dell’allegato XII (AI Act Service Desk). L’allegato XII elenca descrizione del modello, mezzi tecnici per integrarlo, formati dei dati in ingresso e in uscita, dati di addestramento; il consumo energetico non vi compare (AI Act Service Desk). Neppure la sezione 2 dell’allegato XI, riservata ai modelli con rischio sistemico, aggiunge nulla sul punto: riguarda strategie di valutazione, test contraddittorio e architettura del sistema (AI Act Service Desk).
Ne discende una conclusione netta. L’obbligo di documentare il consumo energetico grava sul fornitore del modello, non sull’impresa che acquista. Quest’ultima, se utilizza un servizio basato sul modello, è di regola un deployer e non è destinataria di alcuna informazione ai sensi dell’articolo 53; se integra il modello in un proprio sistema, diventa fornitore a valle e ha titolo alle sole informazioni dell’allegato XII. In nessuno dei due casi l’AI Act le riconosce il diritto di conoscere il dato energetico.
Il quadro può evolvere. L’articolo 53, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare le metodologie di misurazione e di calcolo relative all’allegato XI, punto 2, lettere d) ed e), «al fine di consentire che la documentazione sia comparabile e verificabile»; il paragrafo 6 le consente di modificare gli allegati XI e XII alla luce degli sviluppi tecnologici. Il regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus sull’IA, non ha modificato né l’articolo 53 né i due allegati; ha invece riscritto l’articolo 56, paragrafo 6, sulla valutazione dei codici di buone pratiche da parte della Commissione (EUR-Lex).
Il modulo di documentazione del codice di buone pratiche: un dato riservato alle autorità
Il capitolo sulla trasparenza del codice di buone pratiche offre ai firmatari un modulo, il Model Documentation Form, che indica per ciascuna voce se l’informazione è destinata all’ufficio per l’IA, alle autorità nazionali competenti o ai fornitori a valle (downstream providers). La Commissione e il consiglio per l’IA hanno confermato che il codice è uno strumento volontario adeguato per dimostrare la conformità agli obblighi dei fornitori (Commissione europea). La sezione dedicata al consumo di energia, riferita all’addestramento e all’inferenza, chiede la quantità di energia utilizzata per l’addestramento, misurata o stimata, espressa in megawattora con almeno due cifre significative, e la descrizione della metodologia seguita in assenza dell’atto delegato previsto dall’articolo 53, paragrafo 5. Se mancano informazioni essenziali dal fornitore di capacità di calcolo o di hardware, il firmatario può dichiarare il dato non disponibile, precisando che cosa gli manca. Per l’inferenza il modulo non chiede un valore energetico, ma la quantità di calcolo rilevata su un compito di riferimento (benchmark), in operazioni in virgola mobile (Commissione europea).
Tutte queste voci sono contrassegnate per l’ufficio per l’IA e per le autorità nazionali, non per i fornitori a valle, e le informazioni destinate alle autorità sono fornite soltanto su richiesta. Il codice rende il dato energetico disponibile alle autorità, ma non lo mette in circolazione lungo la filiera. Il capitolo prevede due aperture. I fornitori a valle possono chiedere informazioni ulteriori nella misura necessaria a comprendere capacità e limiti del modello e ad adempiere ai propri obblighi, e il firmatario risponde entro un termine ragionevole e comunque entro 14 giorni, salvo circostanze eccezionali; i firmatari sono inoltre incoraggiati a valutare se rendere pubbliche, in tutto o in parte, le informazioni documentate (Commissione europea). A nostro avviso il primo canale difficilmente copre il dato energetico, che non serve a comprendere capacità e limiti del modello; il secondo dipende da una scelta del fornitore. Sul rapporto fra il codice e gli obblighi del capo V rinviamo all’analisi del codice di buone pratiche per i modelli GPAI.
Che cosa chiedere nei contratti di fornitura
In assenza di un titolo legale, il contratto di fornitura è lo strumento con cui l’impresa acquirente può ottenere il dato energetico. Le indicazioni che seguono sono una nostra valutazione, costruita sulle categorie della documentazione ufficiale.
La prima clausola riguarda la natura del dato. Poiché l’allegato XI ammette la stima basata sulle risorse computazionali, conviene chiedere che il fornitore dichiari se il valore comunicato è misurato o stimato e, nel secondo caso, su quali grandezze si fonda. La seconda riguarda la metodologia: il firmatario del codice ha già descritto il proprio metodo nel modulo, e la clausola può chiedere di condividerlo e di adeguarlo all’eventuale atto delegato. La terza riguarda il perimetro. Il valore del modulo si riferisce all’addestramento, mentre all’impresa che utilizza il servizio interessa soprattutto l’uso: il contratto può prevedere un valore per unità di utilizzo, precisando se comprende il solo calcolo o anche l’infrastruttura del centro dati, e in quali centri il servizio viene erogato. La quarta riguarda gli aggiornamenti: il codice impegna i firmatari ad aggiornare la documentazione anche in caso di nuove versioni del modello e a conservare le versioni precedenti per dieci anni dall’immissione sul mercato (Commissione europea), e il contratto può prevedere la comunicazione dei dati aggiornati a ogni cambio di versione. Il fornitore potrà infine chiedere un accordo di riservatezza, che conviene rendere compatibile con l’uso del dato nella rendicontazione dell’impresa.
Il collegamento con la rendicontazione di sostenibilità
La direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, la CSRD, opera attraverso principi di rendicontazione adottati con il regolamento delegato (UE) 2023/2772. Perimetro e tempi sono stati rivisti due volte. La direttiva (UE) 2025/794 ha differito di due anni gli obblighi della seconda e della terza ondata di imprese, portandoli agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2028 (EUR-Lex). La direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 ha ristretto l’obbligo alle imprese con più di 1.000 dipendenti in media e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro, e le sue disposizioni sulla rendicontazione vanno recepite entro il 19 marzo 2027 (EUR-Lex).
Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 del 3 luglio 2026 ha poi sostituito gli allegati del regolamento delegato (UE) 2023/2772, che contengono i principi, con una versione semplificata, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027. Nel nuovo ESRS E1, dedicato ai cambiamenti climatici, l’obbligo di informativa E1-7 chiede all’impresa di comunicare «il proprio consumo totale di energia in megawattora (MWh) relativo alle operazioni proprie», mentre l’obbligo E1-8 riguarda le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, queste ultime per ciascuna categoria significativa, con riferimento anche alla catena del valore a monte e a valle (EUR-Lex).
La distinzione ha conseguenze pratiche, che segnaliamo come valutazione nostra. Se il modello è eseguito nei centri dati del fornitore, il suo consumo non rientra nell’energia delle operazioni proprie dell’impresa acquirente, mentre vi rientra se l’impresa lo esegue sulla propria infrastruttura. Nel primo caso il dato può rilevare, se significativo, per le emissioni di ambito 3 della catena del valore a monte, e l’impresa soggetta a rendicontazione potrà ottenerlo solo dal fornitore: una ragione ulteriore per disciplinarlo nel contratto.
Profili critici: un dato stimato, non comparabile, che non misura l’uso
Il primo profilo riguarda la comparabilità. Finché la Commissione non adotta l’atto delegato previsto dall’articolo 53, paragrafo 5, ogni fornitore sceglie il proprio metodo, e il valore può essere una stima ricavata dalle risorse computazionali. Il legislatore ha previsto quell’atto proprio perché la documentazione sia comparabile e verificabile: due valori dichiarati oggi da fornitori diversi non sono necessariamente confrontabili fra loro. Chi li usasse per confrontare offerte concorrenti dovrebbe prima verificarne metodo e perimetro.
Il secondo profilo riguarda l’uso. Il valore del modulo misura l’energia spesa per addestrare il modello, un costo sostenuto a monte; per l’inferenza il modulo chiede soltanto una misura di calcolo su un compito di riferimento. Il consumo generato dall’impresa dipende dai suoi volumi, dai compiti che assegna e dall’infrastruttura che eroga il servizio. Il consumo dell’inferenza si forma dal lato dell’utilizzatore, e nessuna documentazione del fornitore lo contiene già. A livello di impianto esistono obblighi di comunicazione per i centri dati, di cui ci siamo occupati trattando il conto energetico dell’intelligenza artificiale; a livello del singolo contratto il dato va costruito.
Il terzo profilo riguarda la catena di fornitura. Il modulo ammette che il fornitore del modello non disponga dei dati del proprio fornitore di calcolo; la stessa difficoltà si ripresenta quando il servizio è acquistato da un intermediario, e il contratto dovrebbe allora obbligarlo a ottenere e trasmettere il dato.
Conclusioni
L’AI Act fa produrre il dato energetico dei modelli per finalità generali ma lo destina alle autorità: l’allegato XII non lo include fra le informazioni per i fornitori a valle, il modulo del codice di buone pratiche lo riserva all’ufficio per l’IA e alle autorità nazionali, e il Digital Omnibus non ha modificato questo assetto. Restano in capo alla Commissione l’atto delegato sulle metodologie, che renderebbe i valori comparabili, e l’eventuale revisione degli allegati. All’impresa che acquista conviene chiedere nel contratto un dato qualificato: misurato o stimato, con metodo, perimetro e aggiornamenti dichiarati, e prevederne fin d’ora l’uso nella rendicontazione di sostenibilità, anche quando l’obbligo di rendicontare non la riguarda ancora.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








