Fra le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, che si occupano di ambiente, l’articolo 95 è la sola che si rivolge in termini generali a tutti i sistemi di intelligenza artificiale e, espressamente, anche ai deployer. Non impone obblighi: prevede che l’ufficio per l’IA e gli Stati membri agevolino l’elaborazione di codici di condotta per l’applicazione volontaria di requisiti specifici, fra i quali la valutazione e la riduzione al minimo dell’impatto dei sistemi di IA sulla sostenibilità ambientale (EUR-Lex). Nel febbraio 2026 l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha approvato la raccomandazione ITU-T L.1801, dedicata alle linee guida per valutare l’impatto ambientale dei sistemi di IA (ITU). Gli strumenti per assumere un impegno e quelli per misurarlo esistono, ma appartengono a fonti diverse e vanno composti con attenzione da chi intende dichiarare risultati ambientali.
L’articolo 95: requisiti volontari, obiettivi e indicatori
L’articolo 95 distingue due tipi di codici. Il paragrafo 1 riguarda i codici intesi a promuovere l’applicazione volontaria ai sistemi diversi da quelli ad alto rischio di alcuni o di tutti i requisiti del capo III, sezione 2. Il paragrafo 2 riguarda invece codici relativi all’applicazione volontaria, «anche da parte dei deployer», di requisiti specifici a tutti i sistemi di IA, «sulla base di obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione volti a misurare il conseguimento di tali obiettivi». Fra gli elementi indicati a titolo esemplificativo, la lettera b) menziona «la valutazione e la riduzione al minimo dell’impatto dei sistemi di IA sulla sostenibilità ambientale, anche per quanto riguarda la programmazione efficiente sotto il profilo energetico e le tecniche per la progettazione, l’addestramento e l’uso efficienti dell’IA» (EUR-Lex).
La struttura della norma merita attenzione. Il legislatore lega l’impegno volontario alla misurabilità: senza indicatori, il codice non corrisponde al modello dell’articolo 95. Il considerando 165 lo ribadisce, affermando che per essere efficaci i codici dovrebbero basarsi su obiettivi chiari e su indicatori che consentano di misurarne il conseguimento. La lettera b), inoltre, non si limita all’energia consumata in esercizio: comprende la progettazione, l’addestramento e l’uso, e quindi l’intero percorso del sistema.
L’articolo 112, paragrafo 7, completa il quadro: entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni tre anni la Commissione valuta l’impatto e l’efficacia dei codici di condotta volontari per i sistemi diversi da quelli ad alto rischio, «anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale» (EUR-Lex). Un codice elaborato oggi entrerà dunque nella prima valutazione della Commissione.
Chi elabora i codici e che cosa risulta dalle fonti della Commissione
Il paragrafo 3 stabilisce che i codici di condotta possono essere elaborati «da singoli fornitori o deployer di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi», anche con la partecipazione di qualsiasi portatore di interessi, comprese le organizzazioni della società civile e il mondo accademico, e che possono riguardare uno o più sistemi tenendo conto della similarità della finalità prevista. Il Digital Omnibus sull’IA, il regolamento (UE) 2026/1744, ha sostituito il paragrafo 4: nell’incoraggiare e agevolare l’elaborazione dei codici, l’ufficio per l’IA e gli Stati membri tengono ora conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI, comprese le start-up, e delle piccole imprese a media capitalizzazione (EUR-Lex).
Quanto alle iniziative pubbliche, la Commissione riferisce di aver approvato il codice di buone pratiche per i modelli per finalità generali e di agevolare l’elaborazione di un codice sulla trasparenza dei sistemi di IA (Commissione europea). Si tratta di strumenti legati ad altri articoli del regolamento. Nelle pagine ufficiali della Commissione che abbiamo consultato non risultano iniziative dedicate ai codici dell’articolo 95 in materia ambientale: l’iniziativa, per ora, spetta alle organizzazioni e alle loro associazioni.
Le metriche disponibili: dal centro dati al sistema di IA
Chi voglia costruire indicatori dispone già di riferimenti, ma deve scegliere il livello a cui misurare. Il primo livello è quello dell’infrastruttura. La serie ISO/IEC 30134, curata dal sottocomitato ISO/IEC JTC 1/SC 39, definisce indicatori di prestazione per i centri di elaborazione dati: la ISO/IEC 30134-2:2026, seconda edizione pubblicata nel gennaio 2026 in sostituzione di quella del 2016, disciplina la Power Usage Effectiveness (PUE), ossia il rapporto fra l’energia assorbita dall’intero impianto e quella utilizzata dalle apparecchiature informatiche (ISO); la ISO/IEC 30134-3:2016 definisce il Renewable Energy Factor (REF), il fattore di energia rinnovabile, e ne specifica il metodo di calcolo e di presentazione (ISO). La stessa serie comprende indicatori sulle emissioni di anidride carbonica (parte 8) e sul consumo di acqua (parte 9) del centro dati (ISO; ISO). Sugli obblighi europei di comunicazione che gravano sui centri dati e sulle soluzioni impiantistiche per ridurne i consumi rinviamo a quanto scritto sul conto energetico dell’intelligenza artificiale e sui data center sottomarini.
Il secondo livello è quello del sistema di IA. Il rapporto tecnico ISO/IEC TR 20226:2025, pubblicato nel luglio 2025 dal sottocomitato ISO/IEC JTC 1/SC 42, offre una panoramica degli aspetti di sostenibilità ambientale dei sistemi di IA lungo il ciclo di vita, fra i quali il carico di lavoro, l’uso delle risorse, l’impatto in termini di carbonio, l’inquinamento, i rifiuti, il trasporto e la localizzazione, e delle relative metriche potenziali. La scheda precisa che il documento non individua le opportunità con cui l’IA può migliorare i risultati di sostenibilità (ISO): il rapporto riguarda l’impronta ambientale dell’IA, non i benefici ambientali che l’IA può produrre. La raccomandazione ITU-T L.1801, approvata il 6 febbraio 2026, in vigore e liberamente accessibile, fornisce linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale dei sistemi di IA (ITU).
Il terzo livello è quello del ciclo di vita del prodotto. La ISO 14040:2006 descrive principi e quadro di riferimento dell’analisi del ciclo di vita, mentre la ISO 14044:2006 ne specifica requisiti e linee guida, entrambe curate dal sottocomitato ISO/TC 207/SC 5 (ISO; ISO). Sono norme generali, non pensate per l’IA, ma offrono il linguaggio comune per definire obiettivo, campo di applicazione e confini di uno studio.
Resta il livello organizzativo. La ISO/IEC 42001:2023 specifica i requisiti di un sistema di gestione per l’IA, sul cui funzionamento e sulla cui certificazione rinviamo all’analisi dello schema AIMS (ISO); la ISO/IEC 42005:2025 fornisce indicazioni per la valutazione d’impatto dei sistemi di IA, e la sua scheda richiama fra le ragioni della norma le preoccupazioni etiche, sociali e ambientali (ISO). A nostro avviso un codice ai sensi dell’articolo 95 trova in questi strumenti la sede naturale per assegnare responsabilità e verificare periodicamente gli indicatori; sul rapporto fra valutazione d’impatto e altri adempimenti rinviamo alla ISO/IEC 42005.
Valori stimati e valori rilevati
Lo stesso AI Act ammette la stima. Per i modelli per finalità generali l’allegato XI chiede di documentare «il consumo energetico noto o stimato del modello» e, se il consumo non è noto, consente di basarlo sulle risorse computazionali utilizzate (EUR-Lex). La scelta è comprensibile, ma per chi assume impegni volontari la distinzione va dichiarata. Un valore stimato a partire dalla capacità di calcolo non equivale a un consumo rilevato da un contatore. Il deployer che utilizza servizi in cloud, in particolare, dispone spesso soltanto dei dati forniti dal proprio fornitore: un indicatore inserito in un codice dovrebbe essere alimentato da dati che l’organizzazione è effettivamente in grado di ottenere, con l’indicazione del metodo, del perimetro e dell’incertezza.
Profili critici: impegni volontari e asserzioni ambientali generiche
Un impegno volontario diventa rischioso quando viene comunicato all’esterno. La direttiva (UE) 2024/825, che gli Stati membri applicano a decorrere dal 27 settembre 2026, ha inserito fra le pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali la formulazione di un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali; fra gli esempi di asserzioni generiche il considerando 9 cita proprio «efficiente sotto il profilo energetico». La stessa direttiva annovera fra le azioni che possono risultare ingannevoli l’asserzione relativa a prestazioni ambientali future formulata senza «impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise», verificato periodicamente da un terzo indipendente (EUR-Lex). La disciplina riguarda le pratiche commerciali rivolte ai consumatori; l’adesione a un codice di condotta non basta, da sola, a sostenere una dichiarazione ambientale verso il pubblico.
Il secondo profilo è l’effetto rimbalzo, il rebound effect. Lo segnaliamo come valutazione nostra: un sistema più efficiente per singola operazione può essere usato più spesso, e il consumo complessivo può crescere anche quando l’efficienza migliora. Per questo riteniamo che un codice credibile debba affiancare agli indicatori di intensità quelli di consumo assoluto.
Conclusioni
L’articolo 95 offre una cornice normativa: stabilisce chi può elaborare i codici, chiede obiettivi e indicatori misurabili e affida alla Commissione una valutazione periodica dal 2028, ma lascia alle organizzazioni la scelta delle metriche. Le metriche esistono a livelli diversi, dall’infrastruttura al ciclo di vita, e nessuna da sola esaurisce il problema. A chi intende aderire a un codice o promuoverne uno conviene dichiarare il livello di misura scelto, distinguere i valori rilevati da quelli stimati, affiancare all’intensità il consumo assoluto e collegare gli impegni a un sistema di gestione in grado di verificarli, prima di trasformarli in comunicazione verso l’esterno.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








