Il 26 febbraio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un datore di lavoro che rilevava le presenze con le impronte digitali dei dipendenti, ribadendo che «l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio» (Garante). È lo stesso principio affermato nel febbraio 2024 con una sanzione di settantamila euro a una società che usava il riconoscimento facciale per la medesima finalità (Garante). A due anni di distanza la risposta è identica, e la ragione per cui l’Autorità mantiene questa linea non risiede soltanto nella disciplina del consenso o della base giuridica, ma nella natura del dato.
Che cos’è un dato biometrico, e che cosa lo distingue
Il regolamento (UE) 2024/1689 definisce i dati biometrici come i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici. Accanto a questa, l’articolo 3 distingue con precisione l’identificazione biometrica, vale a dire il riconoscimento automatizzato che confronta i dati di una persona con quelli memorizzati in una banca dati, dalla verifica biometrica, che è il confronto uno a uno per confermare che una persona sia chi dice di essere, e definisce poi il sistema di riconoscimento delle emozioni, quello di categorizzazione biometrica e i sistemi di identificazione remota, in tempo reale e a posteriori (Commissione europea). Il regolamento (UE) 2016/679, dal canto suo, colloca i dati biometrici intesi a identificare univocamente una persona fra le categorie particolari di dati, il cui trattamento è vietato salvo le eccezioni dell’articolo 9.
La distinzione fra identificazione e verifica non è una questione formale: è la linea lungo la quale passa quasi tutta la disciplina. Confermare che chi sblocca un telefono sia il suo titolare non pone gli stessi problemi del riconoscere un volto in mezzo a una folla, e il diritto europeo tratta i due casi in modo diverso.
Ciò che accomuna tutte queste operazioni è una caratteristica che nessuna misura di sicurezza elimina: il dato biometrico non è sostituibile. Una password compromessa si cambia, una chiave si revoca, un numero di carta si riemette. Un’impronta, una conformazione dell’iride, la geometria di un volto restano quelli per tutta la vita. La conseguenza giuridica è che, in caso di violazione, non esiste una misura di rimedio che riporti l’interessato nella situazione anteriore. L’unica tutela realmente efficace è quella che opera prima.
I divieti dell’articolo 5: quattro fattispecie, in vigore dal 2 febbraio 2025
L’AI Act vieta quattro impieghi che riguardano la biometria, e li vieta dal 2 febbraio 2025, data di applicazione dei capi I e II, ben prima della data generale del 2 agosto 2026 che viene comunemente citata.
Alla lettera e) è vietato l’uso di sistemi «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso». Alla lettera f) è vietato l’uso di sistemi «per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione», con la sola eccezione dei motivi medici o di sicurezza. Alla lettera g) è vietata la categorizzazione biometrica che classifica le persone «per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale». Alla lettera h) è vietata l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo tre ipotesi tassative e con le garanzie dei paragrafi 2 e 3, fra cui l’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e la regola secondo cui «nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona può essere presa unicamente sulla base dell’output del sistema» (Commissione europea).
Occorre correggere due letture che ricorrono con frequenza. Il riconoscimento delle emozioni non è vietato in assoluto: lo è sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, mentre altrove rientra fra i sistemi ad alto rischio. E non è vietata ogni identificazione biometrica remota, ma soltanto quella in tempo reale, in spazi accessibili al pubblico, a fini di attività di contrasto. Va aggiunto che il Digital Omnibus, il regolamento (UE) 2026/1744, non ha toccato i divieti biometrici: ha aggiunto due nuove lettere relative ai contenuti sessuali sintetici non consensuali e al materiale di abuso sessuale su minori, applicabili dal 2 dicembre 2026.
Che cosa resta ad alto rischio: l’Allegato III, punto 1
Quel che non è vietato non è per ciò stesso libero. L’Allegato III, al punto 1, classifica ad alto rischio, nella misura in cui il diritto ne permetta l’uso, i sistemi di identificazione biometrica remota, i sistemi di categorizzazione biometrica basati su attributi o caratteristiche sensibili protetti e i sistemi di riconoscimento delle emozioni. Ne resta espressamente fuori la verifica biometrica «la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere».
L’architettura, quindi, è a tre livelli: vietato nei casi tassativi, ad alto rischio per il resto, libero soltanto per la verifica uno a uno. Gli obblighi del capo III per i sistemi dell’Allegato III si applicheranno però a decorrere dal 2 dicembre 2027, secondo il calendario ridisegnato dal Digital Omnibus, mentre i divieti, come si è detto, operano già.
Il lavoro: una linea costante del Garante, e una legge che tace
Sul luogo di lavoro il quadro italiano è più netto di quanto si creda, e non dipende dall’AI Act. Il Garante muove dal provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014, tuttora richiamato nei suoi provvedimenti (Garante), e dall’articolo 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), per concludere che manca una norma che consenta l’uso di dati biometrici per il controllo delle presenze. Il consenso del lavoratore non colma la lacuna, per la nota asimmetria del rapporto.
Qui va segnalato un punto che riteniamo decisivo per chi si occupa di conformità: la legge 23 settembre 2025, n. 132, non contiene una sola disposizione in materia di biometria. Nei suoi ventotto articoli non compaiono le parole «biometrico», «facciale», «videosorveglianza» o «impronte». Numerosi commenti circolati nel 2026 le attribuiscono norme sull’identificazione biometrica in tempo reale e sull’autorizzazione giudiziaria: quelle previsioni appartengono al decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre e in vigore dal 30 (Gazzetta Ufficiale), e riguardano le attività di polizia, non il lavoro. Il decreto costruisce l’autorizzazione all’identificazione biometrica remota in tempo reale su due binari, il procuratore della Repubblica fuori dal procedimento penale, all’articolo 8, e il giudice per le indagini preliminari all’interno di esso, con il nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale; vieta di alimentare le banche dati con tecniche di «scraping non mirato»; impone che la banca dati di confronto sia formata per ciascun utilizzo e cancellata alla scadenza; e all’articolo 10, comma 11, esclude che il riconoscimento facciale a posteriori possa servire «a fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle persone». Sul rapporto di lavoro, invece, la legge e il decreto tacciono entrambi. L’unica volta in cui la legge nomina la dignità è all’articolo 11, comma 2, proprio a proposito del lavoro, dove si dispone che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale «non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali»: sull’assetto complessivo di quel testo abbiamo scritto commentando l’attuazione italiana dell’AI Act.
Gli aeroporti e il parere 11/2024: la conservazione del modello biometrico
Il caso più istruttivo degli ultimi anni non riguarda il lavoro ma i trasporti. Nel maggio 2024 il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato un parere sull’uso del riconoscimento facciale per fluidificare il transito dei passeggeri, distinguendo quattro scenari in base a chi conservi il dato biometrico e dove (EDPB). La conclusione è che soltanto le soluzioni in cui il modello biometrico, o la chiave necessaria a utilizzarlo, resta sotto il controllo esclusivo del passeggero possono considerarsi compatibili con il principio di minimizzazione, mentre l’archiviazione centralizzata sotto il controllo del gestore espone l’intero insieme dei dati se la riservatezza dell’archivio viene compromessa, e riduce in misura significativa il controllo del passeggero sui propri dati.
Su quella base, nel settembre 2025 il Garante italiano ha disposto la limitazione provvisoria di un sistema di imbarco biometrico attivo in un aeroporto milanese, che alla fine di luglio aveva già riguardato oltre ventiquattromila interessati (Garante). Il vizio contestato non era la finalità, che è legittima, ma l’architettura: la conservazione centralizzata del modello biometrico.
Per le attività di contrasto resta il riferimento alle linee guida 05/2022 del Comitato, adottate nella versione definitiva il 26 aprile 2023, dove si afferma che il trattamento di dati biometrici «costituisce di per sé una grave ingerenza, indipendentemente dal risultato», e che la stretta necessità richiesta dall’articolo 10 della direttiva 2016/680 esclude «qualsiasi trattamento di carattere generale o sistematico» (EDPB).
L’irrevocabilità messa alla prova: due violazioni accertate
Che l’irrevocabilità non sia un argomento teorico lo dimostrano due vicende documentate da organi di controllo pubblici. Nel 2015 la violazione dei sistemi dell’Office of Personnel Management statunitense ha comportato la sottrazione delle impronte digitali di circa 5,6 milioni di persone, nell’ambito di un incidente che ha interessato dati personali di 22,1 milioni di individui (Government Accountability Office). Nel 2019 un subappaltatore della dogana statunitense ha trasferito su una propria rete, senza autorizzazione, i dati biometrici raccolti in un progetto pilota di riconoscimento facciale, e quella rete è stata violata: circa 184.000 immagini di viaggiatori sono state compromesse. L’Ispettorato generale del Dipartimento della sicurezza interna, nel suo rapporto, osserva che l’incidente può danneggiare la fiducia dei cittadini nella capacità del governo di custodire i dati biometrici (DHS Office of Inspector General).
Va tenuto distinto, da queste due vicende, il caso della raccolta massiva di immagini facciali dal web, che non è una violazione ma un illecito a monte, sanzionato dal Garante italiano nel febbraio 2022 con venti milioni di euro (Garante) e dall’autorità olandese nel settembre 2024 con trenta milioni e mezzo. È esattamente la pratica che l’articolo 5, lettera e), dell’AI Act ha poi vietato.
Profili critici: che cosa si perde con il dato
Le norme che abbiamo esaminato proteggono il dato biometrico come dato, attraverso le categorie della liceità, della minimizzazione e della sicurezza. Riteniamo che questo impianto colga soltanto una parte del problema, e che la parte scoperta sia quella più difficile da tradurre in obbligo.
Quando un dato biometrico viene sottratto, l’interessato non perde un’informazione che lo riguarda: perde la possibilità di separarsi da essa. Le sue caratteristiche fisiche restano utilizzabili da terzi, a sua insaputa e senza limiti di tempo, e nessuna revoca può ripristinare la situazione precedente. È in questo senso che il tema tocca la dignità, e non soltanto la riservatezza: riguarda l’attitudine della persona a rimanere padrona della propria identificabilità. Se si accetta questa lettura, ne discende una conseguenza pratica, che è la ragione per cui l’architettura conta più della finalità. La scelta fra conservare il modello nel dispositivo dell’interessato e conservarlo in un archivio centrale non è una preferenza tecnica ma la decisione che determina se un incidente futuro sarà rimediabile o definitivo, ed è la stessa ragione per cui l’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 colloca la protezione «fin dalla progettazione» prima di ogni altra misura.
Va detto, infine, che la tendenza regolatoria non va tutta in una direzione. Nel febbraio 2026 il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo hanno ricordato, in un parere congiunto sul pacchetto di semplificazione, che i dati biometrici godono di una protezione particolare in ragione dei rischi accresciuti per i diritti degli interessati, e che anche soluzioni tecnicamente meno invasive possono comportare rischi elevati quando il trattamento avviene su larga scala (EDPB). È un richiamo che conviene tenere presente mentre si discute di alleggerimenti.
Conclusioni
Il diritto europeo tratta la biometria su tre piani, il divieto, l’alto rischio e la verifica uno a uno, e il Garante italiano mantiene sul lavoro una linea che non dipende dall’AI Act ma dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-septies del Codice. La legge 132/2025, contrariamente a quanto si legge, non aggiunge nulla su questo terreno, e il decreto legislativo 160/2026 che ne ha esercitato la delega disciplina la biometria soltanto nelle attività di polizia. Per chi progetta un sistema, la domanda operativa non è se il trattamento sia consentito, ma dove sia conservato il modello biometrico e chi lo controlli: è l’unica scelta che, in caso di violazione, distingue un incidente da un danno che non si ripara.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








