Dispositivi connessi da cui parte un flusso di dati luminoso verso una mano aperta, accanto a un pannello con interruttore attivo

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Il regolamento europeo sui dati e l’accesso predefinito: che cosa cambia per i prodotti connessi dal 12 settembre 2026

Il regolamento (UE) 2023/2854 sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, noto come regolamento sui dati (Data Act), si applica dal 12 settembre 2025. Dal 12 settembre 2026 si aggiunge un obbligo ulteriore: i prodotti connessi immessi sul mercato dopo quella data devono essere progettati e fabbricati in modo che i dati generati siano accessibili all’utente per impostazione predefinita.

Il regolamento sui dati e il suo calendario di applicazione

Il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguarda norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 dicembre 2023 ed è entrato in vigore l’11 gennaio 2024.

L’articolo 50 scandisce un calendario articolato. La regola generale fissa l’applicazione a decorrere dal 12 settembre 2025. L’obbligo derivante dall’articolo 3, paragrafo 1, si applica invece ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026. Il capo IV, dedicato alle clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente, si applica ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025 e, a decorrere dal 12 settembre 2027, anche ai contratti conclusi in precedenza quando siano a tempo indeterminato oppure scadano almeno dieci anni dopo l’11 gennaio 2024. Il capo III riguarda soltanto gli obblighi di messa a disposizione dei dati previsti da norme entrate in vigore dopo il 12 settembre 2025.

La scadenza del 12 settembre 2026 non modifica quindi l’assetto generale del regolamento, già applicabile da un anno. Incide sul modo in cui i prodotti vengono concepiti, perché sposta l’adempimento dalla fase del rapporto contrattuale a quella della progettazione industriale.

L’accessibilità predefinita dei dati del prodotto

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti connessi siano progettati e fabbricati, e i servizi correlati progettati e forniti, in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano per impostazione predefinita accessibili all’utente in modo facile, sicuro e gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto.

La definizione di prodotto connesso è contenuta nell’articolo 2, punto 5: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’utente. La Commissione europea, nella pagina dedicata al regolamento, indica fra gli esempi le automobili, i televisori intelligenti e i macchinari industriali.

Per impostazione predefinita significa che l’accesso non dipende da una richiesta dell’utente né da una configurazione successiva all’acquisto. Il parametro temporale indicato dall’articolo 50 è l’immissione sul mercato: la nuova regola riguarda gli esemplari immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 e non i prodotti già presenti, che restano soggetti agli obblighi di messa a disposizione su richiesta.

Informazioni precontrattuali, accesso su richiesta e condivisione con terzi

L’articolo 3, paragrafo 2, impone al venditore, al locatore o al noleggiante, che può essere il fabbricante, di fornire all’utente, prima della conclusione del contratto e in modo chiaro e comprensibile, alcune informazioni minime: il tipo, il formato e il volume stimato dei dati che il prodotto connesso può generare, oltre agli altri elementi elencati dalla disposizione.

L’articolo 4 disciplina l’ipotesi in cui l’utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto connesso o dal servizio correlato. In questo caso il titolare dei dati li mette a disposizione senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone, in modo facile, sicuro e gratuito, nel formato indicato dalla norma e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale, sulla base di una semplice richiesta effettuata con mezzi elettronici quando ciò sia tecnicamente fattibile.

L’articolo 5 riconosce all’utente il diritto di chiedere che i dati prontamente disponibili siano messi a disposizione di terzi, alle stesse condizioni di qualità e di tempestività e a titolo gratuito per l’utente. La disposizione esclude dal novero dei terzi ammissibili le imprese designate come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali. È questa la previsione su cui si fondano gli scenari richiamati dalla Commissione europea in tema di riparazione e manutenzione, perché consente all’utente di rivolgersi a operatori indipendenti dal fabbricante.

Esclusioni, vigilanza e sanzioni

L’articolo 7 esclude dagli obblighi del capo II i dati generati dall’uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da una microimpresa o da una piccola impresa, e dei servizi correlati da esse forniti, a condizioni determinate, con una previsione analoga per le imprese qualificate come medie imprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE.

L’articolo 37 affida a una o più autorità competenti designate da ciascuno Stato membro l’applicazione e l’esecuzione del regolamento, con la possibilità di istituire nuove autorità o di fare affidamento su quelle esistenti. Quando le autorità designate sono più di una, lo Stato membro individua fra di esse un coordinatore dei dati. La vigilanza sull’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 resta attribuita alle autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 40 rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e prevede la notifica delle relative norme alla Commissione europea, che tiene e aggiorna un registro pubblico delle misure comunicate.

Prospettive

Il calendario del regolamento prosegue oltre il 2026. Il 12 settembre 2027 il capo IV si estende ai contratti conclusi prima del 12 settembre 2025 nei casi indicati dall’articolo 50, mentre l’articolo 49 fissa al 12 settembre 2028 il termine entro cui la Commissione europea effettua la valutazione del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Sul piano degli strumenti di accompagnamento, la Commissione ha pubblicato risposte alle domande frequenti, un progetto di raccomandazione su clausole contrattuali tipo non vincolanti per l’accesso e l’uso dei dati e su clausole contrattuali standard per i contratti di cloud computing, e orientamenti sui dati dei veicoli; ha inoltre avviato un helpdesk giuridico dedicato. Resta annunciata una guida sul compenso ragionevole per la condivisione obbligatoria dei dati fra imprese nel quadro del capo III.

Un secondo elemento non definito riguarda il testo stesso del regolamento. La proposta di regolamento nota come Digital Omnibus, presentata dalla Commissione europea il 19 novembre 2025 (COM(2025) 837), incide anche sulle norme in materia di dati ed è registrata nella procedura 2025/0360(COD); secondo il Legislative Train Schedule del Parlamento europeo il fascicolo risulta presentato e non ancora concluso. Fino all’esito della procedura legislativa il quadro applicabile resta quello del regolamento (UE) 2023/2854 nel testo vigente.

In dialogo con l’Agenda 2030

Obiettivo 9. Imprese, innovazione e infrastrutture: l’accessibilità predefinita dei dati generati dai prodotti connessi interviene sull’architettura dei dispositivi e sulle infrastrutture di trasmissione e trattamento dei dati industriali.

Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica: il regolamento estende agli utenti professionali l’accesso ai dati sul funzionamento delle apparecchiature e disciplina le condizioni alle quali i dati sono messi a disposizione di altri operatori economici.

Obiettivo 12. Consumo e produzione responsabili: la possibilità di condividere i dati con operatori indipendenti dal fabbricante riguarda i servizi di riparazione e manutenzione e quindi la durata di utilizzo dei prodotti connessi.

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide: l’articolo 37 richiede la designazione di autorità competenti nazionali e l’articolo 40 rimette agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Fonti


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