Illustrazione di copertina: Formazione obbligatoria sull'IA per i professionisti: il d.lgs. 179/2026 e la certificazione delle competenze

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Formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti: il d.lgs. 179/2026 e la certificazione delle competenze

L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, con entrata in vigore il 23 ottobre 2026 (Gazzetta Ufficiale). Il Capo III riguarda l’IA nei percorsi formativi, nelle professioni e nel lavoro; l’articolo 47 si rivolge direttamente ai professionisti, dando attuazione al criterio di delega dell’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva). La competenza sull’IA entra così tra gli obblighi formativi delle professioni, e non resta affidata alla scelta individuale. Riteniamo utile leggere la disposizione insieme agli strumenti che già esistono per rendere quella competenza verificabile: la certificazione delle persone sotto accreditamento e i dodici profili professionali dell’IA definiti dalla UNI 11621-8.

L’obbligo formativo degli ordini: tre aree di contenuto e sei mesi per i regolamenti

Il comma 1 dell’articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali «includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale». Il comma 2 fissa tre aree di contenuto: i profili tecnici, relativi al funzionamento, «anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione», alle potenzialità e ai limiti dei sistemi utilizzati nel settore professionale di riferimento; i profili giuridici, con particolare riguardo all’AI Act e alle disposizioni nazionali di attuazione; i profili deontologici, relativi alle responsabilità del professionista, agli obblighi informativi verso il cliente e al principio antropocentrico dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 132 del 2025. Il comma 3 prevede «un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua», senza quantificarlo, e rinvia la determinazione di contenuti, modalità di erogazione e periodicità alle procedure del comma 5 (Gazzetta Ufficiale).

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o gli organismi che regolano la formazione della categoria, adeguano i regolamenti o gli atti organizzativi secondo le procedure di settore, «ivi compresa, ove prevista, l’acquisizione del parere o dell’approvazione dell’autorità vigilante». Per le professioni sanitarie provvede, nello stesso termine, un accordo in Conferenza Stato-Regioni (comma 6); l’articolo 51 affida inoltre alla Commissione nazionale per la formazione continua la definizione, entro sei mesi, di «una specifica percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale» da destinare a questi percorsi, un criterio di quantificazione che l’articolo 47 non offre agli altri ordini (cfr. NicFab). L’articolo 43, comma 2, aggiunge che le attività di alfabetizzazione e formazione rivolte ai professionisti «possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM». Destinatari dell’obbligo sono gli ordini; riteniamo però che il monte ore minimo incida direttamente sul debito formativo di ciascun iscritto.

Le professioni non regolamentate: l’innesto sul sistema della legge 4/2013

Il comma 4 dell’articolo 47 estende le regole dei commi 1, 2 e 3 ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, «ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell’attività professionale temi legati all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale». Il comma 5, nell’ultimo periodo, dispone che le forme aggregative, anche per il tramite delle associazioni professionali, «rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l’accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 4 del 2013» (Gazzetta Ufficiale).

Il sistema richiamato ha una fisionomia precisa (Gazzetta Ufficiale). Le associazioni professionali, private e volontarie, promuovono la formazione permanente degli iscritti (articolo 2); le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione e, su mandato delle associazioni, possono controllarne l’operato ai fini della verifica degli standard professionali e qualitativi (articolo 3). Tra gli elementi di cui le associazioni assicurano la piena conoscibilità figurano l’obbligo di aggiornamento professionale costante e la «predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo» (articolo 5, comma 1, lettera e). La legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e fonda la qualificazione della prestazione sulla conformità a norme tecniche UNI (articolo 6). Le associazioni possono rilasciare agli iscritti un’attestazione, che non è requisito per esercitare e riporta anche l’eventuale certificazione accreditata di conformità alla norma tecnica UNI (articolo 7). Gli organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 possono rilasciare il certificato di conformità alla norma UNI su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione (articolo 9, comma 2). Il decreto innesta un obbligo formativo su un impianto costruito attorno all’adesione volontaria e alla qualificazione per norme tecniche.

La certificazione accreditata delle competenze: la ISO/IEC 17024 e i profili della UNI 11621-8

L’accertamento di cui parla il comma 5 riguarda l’assolvimento dell’obbligo, ossia la partecipazione ai percorsi; l’articolo 47 non menziona la certificazione delle competenze. Lo strumento che misura la competenza, e non la frequenza, è la certificazione delle persone secondo la ISO/IEC 17024, di cui abbiamo descritto architettura e novità nell’analisi su come si certificano le competenze professionali con la ISO/IEC 17024:2026. La terza edizione è stata pubblicata nel marzo 2026 e la scheda pubblica ISO segnala che la revisione considera anche gli strumenti di valutazione basati sull’IA (ISO). Come abbiamo illustrato in quella sede, un certificato accreditato attesta una competenza valutata da un terzo indipendente, a sua volta verificato: è ciò che lo distingue da un attestato di frequenza.

La UNI 11621-8:2026, in vigore dal 30 aprile 2026, definisce i «profili di ruolo professionale di terza generazione relativi alle attività svolte nel settore dell’Intelligenza Artificiale (IA)» (UNI). Nella nostra panoramica sulla norma abbiamo ricordato che il suo ambito riguarda le figure che progettano, sviluppano, integrano e gestiscono sistemi di IA, con esclusione del semplice utilizzatore di strumenti già esistenti. La certificazione secondo la UNI 11621-8 non è lo strumento per dimostrare l’alfabetizzazione all’uso richiesta dall’articolo 47. Serve a chi dell’IA ha fatto l’oggetto della propria attività: si pensi al profilo dell’AI Consultant secondo la UNI 11621-8, che accompagna le organizzazioni nell’integrazione dell’IA, o al Chief AI Officer, la figura di governo dell’IA descritta dalla stessa norma. Per questi profili la legge n. 4 del 2013 offre già il percorso: norma tecnica UNI, certificato di un organismo accreditato, eventuale menzione nell’attestazione associativa. Ne derivano due livelli distinti, l’alfabetizzazione all’uso, obbligatoria per gli iscritti agli ordini e, nei limiti del comma 4, per le professioni non regolamentate, e la competenza specialistica, verificabile con la certificazione accreditata: tenerli separati evita di trattare un attestato di frequenza come prova di competenza specialistica.

Profili critici: il rinvio all’articolo 4 dell’AI Act, l’equo compenso e la qualità della formazione

Il primo nodo è il coordinamento con il diritto europeo. L’articolo 46, comma 1, relativo al personale dell’amministrazione della giustizia, prevede che i percorsi «assicurano il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall’articolo 4 del regolamento IA» (Gazzetta Ufficiale). Quell’articolo, nella versione originaria, chiedeva a fornitori e deployer misure «per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione» (Commissione europea). Il regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus on AI, in vigore dal 27 luglio 2026, lo ha sostituito: fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA» e «Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona» (EUR-Lex). Come osserva Nicola Fabiano, la riscrittura non ha trasformato un obbligo di risultato in un obbligo di mezzi, perché già il testo originario chiedeva di adottare misure, ma ha eliminato il parametro del «livello sufficiente» (NicFab): a nostro avviso il rinvio dell’articolo 46 punta oggi a un obbligo privo di soglia. Il decreto non richiama il regolamento 2026/1744 e la formula dell’articolo 46 riflette il lessico anteriore alla riscrittura dell’articolo 4 dell’AI Act nel Digital Omnibus, che abbiamo esaminato a suo tempo. L’articolo 47 non contiene invece alcun rinvio all’articolo 4: a nostro avviso l’obbligo per le professioni ha fondamento nazionale autonomo e non risente dell’alleggerimento europeo.

Il secondo nodo è l’articolo 49: l’uso di sistemi di IA da parte del professionista «può comportare una modulazione dell’equo compenso» secondo parametri che tengono conto «della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato», da definire entro dodici mesi integrando i decreti sui parametri. Nell’AI Act la qualificazione di alto rischio dipende dalla finalità prevista, ossia dall’uso del sistema previsto dal fornitore (articolo 3, punto 12), e dall’appartenenza ai casi dell’articolo 6, che comprendono i sistemi elencati nell’allegato III (articolo 6, paragrafo 2) (Commissione europea). A nostro avviso la gran parte degli strumenti impiegati nell’attività professionale corrente non rientra tra i sistemi ad alto rischio, sicché il criterio rischia di distinguere poco; il testo, inoltre, non indica in quale direzione debba operare la modulazione.

Il terzo nodo riguarda i contenuti e il controllo. Oltre alle tre aree del comma 2, l’articolo 47 non fissa risultati di apprendimento, prove di verifica né requisiti per i formatori, e lascia il monte ore ai regolamenti di categoria. Per gli ordini il controllo passa per le procedure di settore e, ove previsto, per l’autorità vigilante; per le professioni non regolamentate lo strumento indicato è la conoscibilità ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 4 del 2013, accanto alla vigilanza che l’articolo 10 della stessa legge affida al Ministero dello sviluppo economico. Nessuna delle disposizioni esaminate affida a un soggetto terzo indipendente la verifica della qualità dei singoli percorsi.

Conclusioni

Agli ordini spetta adeguare i regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, definendo monte ore, contenuti e modalità; alle forme aggregative e alle associazioni delle professioni non regolamentate spetta rendere conoscibili percorsi e modalità di accertamento, dove l’IA viene in rilievo per il settore; entro dodici mesi vanno integrati i decreti sui parametri richiamati dall’articolo 49. Mancano una quantificazione minima uniforme, criteri di qualità della formazione e il coordinamento dell’articolo 46 con il nuovo articolo 4 dell’AI Act. Riteniamo opportuno che ordini e associazioni prevedano, già nei regolamenti, una verifica finale dell’apprendimento, e che i professionisti la cui attività consiste nella progettazione, integrazione o governo di sistemi di IA valutino la certificazione accreditata a fronte dei profili della UNI 11621-8: la formazione obbligatoria assicura una base comune, mentre la competenza specialistica si documenta con la certificazione accreditata.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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