Armadio di analisi alla base di un camino e tablet con grafico delle emissioni

Immagine creata con IAAI-generated image

Monitoraggio delle emissioni con l’intelligenza artificiale: il dato trasmesso all’autorità di controllo e chi ne risponde

L’allegato VI alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede già che il sistema di monitoraggio in continuo validi i dati in modo automatico: il punto 3.7.2 stabilisce che il sistema di validazione deve provvedere «automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite», a validare i valori elementari e le medie orarie, e che le procedure di validazione «devono essere stabilite dall’autorità competente per il controllo, sentito il gestore» (Normattiva). L’automazione del dato ambientale precede quindi l’intelligenza artificiale ed è accompagnata da una regola precisa su chi decide. Quando un modello di IA stima le concentrazioni mancanti, scarta i valori che giudica anomali o stabilisce quando far scattare un allarme, occorre chiedersi se quella regola sia rispettata e chi risponda del dato che arriva all’autorità.

Gli obblighi di monitoraggio: dalla direttiva al decreto legislativo n. 152 del 2006

La direttiva 2010/75/UE chiede che l’autorizzazione contenga requisiti di controllo delle emissioni che specificano «la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione», e l’obbligo di comunicare all’autorità, almeno una volta l’anno, le informazioni necessarie a verificare la conformità (articolo 14, paragrafo 1, lettere c e d). Per i grandi impianti di combustione, l’allegato V, parte 3, impone che l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione segua le norme CEN, con misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento almeno una volta all’anno, e considera non valido il giorno con più di tre medie orarie non valide per malfunzionamento o manutenzione (EUR-Lex).

In Italia l’articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recepisce questi contenuti per l’autorizzazione integrata ambientale (Normattiva); l’articolo 29-decies, comma 2, pone in capo al gestore la trasmissione dei dati dei controlli secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione, e il comma 3 affida all’ISPRA, per gli impianti di competenza statale, o all’autorità competente, che si avvale delle agenzie regionali e provinciali, l’accertamento della «regolarità dei controlli a carico del gestore» (Normattiva). Per gli stabilimenti autorizzati ai sensi della Parte quinta, l’articolo 271, comma 17, rinvia all’allegato VI e ammette, alle condizioni indicate nello stesso comma, l’accertamento dei superamenti con un sistema di monitoraggio in continuo che rispetta le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181 (Normattiva); per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, l’articolo 267, comma 3, fa salva la disciplina del Titolo III-bis (Normattiva).

Le norme tecniche e i documenti di riferimento

La UNI EN 14181:2015, versione ufficiale in lingua inglese della EN 14181, riguarda l’assicurazione della qualità dei sistemi di misurazione automatici delle emissioni da sorgente fissa; secondo la scheda pubblica specifica le procedure di taratura e determinazione della variabilità (QAL2), di mantenimento della qualità in esercizio (QAL3) e di controllo annuale (AST) (UNI). L’allegato VI vi assoggetta grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie e richiede che l’idoneità degli analizzatori sia attestata secondo la UNI EN 15267.

Il Centro comune di ricerca ha pubblicato nel luglio 2018 il Reference Report on Monitoring (ROM), che offre indicazioni pratiche per applicare le conclusioni sulle BAT in materia di monitoraggio e aiutare le autorità a definire i requisiti di controllo nelle autorizzazioni (JRC). Le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2326, definiscono il sistema predittivo di monitoraggio delle emissioni (PEMS) come il «Sistema utilizzato per determinare in maniera continuativa la concentrazione di un inquinante in una sorgente di emissioni, in base al suo rapporto con una serie di parametri caratteristici di processo soggetti a monitoraggio continuo», e ne ammettono l’uso in alcuni casi (EUR-Lex). Il diritto europeo conosce già il dato di emissione stimato da un modello, nei limiti fissati dalle conclusioni sulle BAT. A nostro avviso un modello di apprendimento automatico che ricava le concentrazioni dai parametri di processo rientra, per funzione, in quella definizione e ne subisce le stesse condizioni.

Che cosa fa l’intelligenza artificiale sul dato: stimare, filtrare, segnalare

Le funzioni proposte dai fornitori si riconducono a tre. La prima è la stima: ricostruire le concentrazioni quando l’analizzatore è fermo o sostituirlo con un modello. Per gli stabilimenti della Parte quinta, l’allegato VI, punto 2.5, prevede che, se le misure in continuo non sono possibili, il gestore attui controlli alternativi basati anche su «correlazioni con parametri di esercizio», ma è l’autorità competente per il controllo a stabilire, sentito il gestore, le procedure di stima; per il punto 2.6 i dati così stimati concorrono alla verifica dei valori limite. La seconda è il filtro: scartare i valori non plausibili, attività che il punto 3.7.2 affida a procedure di validazione stabilite dalla stessa autorità e, per i grandi impianti di combustione, a soglie da essa fissate. La terza è la segnalazione: il punto 3.7 chiede che il sistema gestisca allarmi e anomalie, e il punto 3.7.1 che i dati introdotti dall’operatore siano archiviati con gli stessi criteri degli altri parametri (Normattiva).

In tutti e tre i casi il metodo non è una scelta tecnica interna. Per la Parte quinta, l’articolo 271, comma 18, stabilisce che, se il gestore ricorre a metodi o sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell’autorizzazione, «i risultati della relativa applicazione non sono validi» e si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 2-bis (Normattiva). Per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale la metodologia è fissata nell’autorizzazione, e discostarsene può integrare, a nostro avviso, l’inosservanza delle prescrizioni sanzionata dall’articolo 29-quattuordecies, comma 2 (Normattiva). Introdurre senza passare per l’autorità un modello che stima o filtra i dati significa cambiare il metodo di monitoraggio.

AI Act: un sistema di regola non ad alto rischio

Il monitoraggio delle emissioni non figura fra i settori dell’allegato III del regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, il cui punto 2 riguarda i componenti di sicurezza nella gestione delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale e della fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità (EUR-Lex). Riteniamo quindi che un modello di monitoraggio delle emissioni non sia, di regola, ad alto rischio. Si applica comunque l’articolo 4, come sostituito dal regolamento (UE) 2026/1744, che chiede ai deployer di sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del personale (EUR-Lex), su cui rinviamo a quanto scritto sull’alfabetizzazione dopo il Digital Omnibus.

La registrazione degli eventi (log) dell’articolo 12 e la sorveglianza umana dell’articolo 14 riguardano i soli sistemi ad alto rischio, ma offrono un lessico utile: l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), chiama «distorsione dell’automazione» la tendenza a fare eccessivo affidamento sul risultato del sistema, ed è il rischio dell’operatore che accetta senza verifica la validazione proposta dal modello. Sul piano ambientale la tracciabilità è già un obbligo: l’allegato VI impone registri degli interventi e delle interruzioni e la conservazione dei dati rilevati ed elaborati per almeno cinque anni, salvo diversa disposizione autorizzativa (punti 2.7, 2.8 e 5.4).

Chi risponde del dato trasmesso

Il dato trasmesso è del gestore. L’articolo 29-quattuordecies, comma 8, sanziona il gestore che omette di comunicare i dati delle misurazioni, con riduzione a un decimo se le comunicazioni sono tardive entro sessanta giorni o «formalmente incomplete o inesatte» ma complete degli elementi essenziali; il comma 9 applica la pena dell’articolo 483 del codice penale, la reclusione fino a due anni, a chi nelle stesse comunicazioni «fornisce dati falsificati o alterati» (Normattiva; Normattiva). Per la Parte quinta, l’articolo 271, comma 20, impone di comunicare entro 24 ore le difformità accertate nel monitoraggio del gestore. L’articolo 452-bis del codice penale, infine, punisce chi «abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» delle acque o dell’aria (Normattiva): il requisito della misurabilità fa dei dati di monitoraggio, a nostro avviso, un elemento centrale anche dell’accertamento penale.

Nessuno di questi obblighi si trasferisce al fornitore del modello. Il contratto può disciplinare le conseguenze economiche di un errore; gli obblighi verso l’autorità restano del gestore.

Profili critici: il dato ricostruito e la soglia di allarme delegata

Il primo profilo riguarda il valore del dato ricostruito. Una stima prodotta secondo una procedura stabilita dall’autorità concorre alla verifica dei valori limite; una stima prodotta da un modello che l’autorità non conosce espone il gestore, a nostro avviso, al rischio che i risultati siano dichiarati non validi. Un dato ricostruito vale nei controlli quanto la procedura che l’autorità ha approvato per produrlo.

Il secondo riguarda i falsi negativi. Se il modello classifica come anomalia strumentale un picco reale, la violazione non viene comunicata, mentre l’articolo 29-decies, comma 2, impone di informare immediatamente l’autorità. Distinguere l’errore del modello dall’alterazione del dato richiederà di ricostruire che cosa il sistema ha scartato, con quale versione e con quali soglie: conservare i valori scartati accanto a quelli validati è la condizione per dimostrare la correttezza della propria condotta.

Il terzo riguarda la soglia di allarme. L’allegato VI riserva all’autorità competente per il controllo le procedure di validazione e, per i grandi impianti di combustione, alcune soglie, da fissare in funzione del processo e del sistema di misura; un modello che modifica da sé le proprie soglie sposta quella decisione fuori dal perimetro previsto. La soglia oltre la quale un dato diventa un allarme deve restare una scelta documentata e attribuibile a una persona. L’articolo 29-quattuordecies, comma 4, lettera c), aggrava del resto le pene quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche quello dei valori limite di qualità dell’aria, oggetto dei nuovi standard europei al 2030. Nel sistema di gestione ambientale, infine, la ISO 14001:2026 annovera al punto A.7.1, fra le risorse tecnologiche, i sistemi di controllo dell’inquinamento, le banche dati e il software.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale applicata al monitoraggio delle emissioni non è, di regola, ad alto rischio secondo l’AI Act, ma opera dentro una disciplina ambientale che regola già stima, validazione e conservazione del dato e che attribuisce all’autorità di controllo le scelte di metodo. Le disposizioni richiamate non menzionano i modelli di apprendimento automatico, e si applicano loro in quanto metodi di stima e di validazione. Restano in capo al gestore la responsabilità del dato trasmesso, le comunicazioni tempestive e la conservazione dei registri; in capo all’autorità, l’approvazione delle procedure. Conviene sottoporre all’autorità ogni modello che stima o filtra dati destinati ai controlli, documentarne versioni e soglie, conservare i valori scartati e affidare a una persona identificata la validazione delle anomalie.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


AI AnthropoCosmic In evidenzaAI AnthropoCosmicUn progetto internazionale per un’IA a servizio dell’Uomo, dell’Ambiente e del Cosmo, che mette al centro la dignità della persona nella progettazione dei sistemi. Leggi l’articoloAI Open Mind AI AnthropoCosmic FeaturedAI AnthropoCosmicAn international project for an AI at the service of humanity, the environment and the cosmos, placing human dignity at the centre of system design. Read the articleAI Open Mind Agentic AI In evidenzaAgentic AILimiti prima dell’azione, evidenze durante, responsabilità dopo. Il volume di Nicola Fabiano sulla governance dei sistemi agentici, con la prefazione di Antonino Caffo.Capitolo 16 a cura dell’Avv. Valentina Grazia SapuppoLeggi l’articolo Agentic AI FeaturedAgentic AILimits before the action, evidence during, responsibility afterwards. Nicola Fabiano’s book on the governance of agentic systems, with a preface by Antonino Caffo.Chapter 16 by Valentina Grazia SapuppoRead the article
Intervista Radio Radio IntervistaLegge e colossi del digitaleIl patteggiamento di Meta sui minori non è una condanna. Stati Uniti ed Europa seguono strade opposte, e sugli agenti di IA resta aperta la domanda su chi risponde.Un Giorno Speciale su Radio Radio, con Alessio De Paolis · audio dal minuto 2:26:00Ascolta l’intervistaGuarda il videoLeggi l’articolo
Digital Omnibus ContributoIl Digital Omnibus cambia l’AI ActNuove scadenze per i sistemi ad alto rischio e un chiarimento sull’obbligo di AI literacy: più tempo per adeguarsi, nessuno sconto sulla preparazione di persone e processi.Articolo scritto per il blog di SkillaLeggi su Skilla
Digeat Festival 2026 SpeakerDigeat Festival 2026Valentina Grazia Sapuppo tra i relatori del festival dedicato a protezione dei dati, archivi digitali e regole del futuro. Interviene sul tema «Le regole dell’IA: nuove leggi o principi del diritto?».Venerdì 6 novembre 2026, ore 16:30, Ex Convitto Palmieri, LecceL’interventoLa scheda relatriceIl festival
AI AnthropoCosmic 2026Moderatrice e relatriceAI AnthropoCosmic 2026Valentina Grazia Sapuppo nel progetto dell’Università Pontificia Salesiana su Persona, Ambiente e Cosmo: moderazione della sessione mattutina del Convegno finale e intervento negli AI Laboratori del Domani su commercio elettronico e IA.14 novembre 2026, online · 28 novembre 2026, Università Pontificia Salesiana, RomaIl convegnoL’incontroIl contributoLa relatriceIl progetto
Interview Radio Radio InterviewLaw and the digital giantsThe Meta settlement on minors is not a conviction. The United States and Europe take opposite paths, and on AI agents the question of who answers remains open.Un Giorno Speciale on Radio Radio, with Alessio De Paolis · audio from 2:26:00 · in ItalianListen to the interviewWatch the videoRead the article
Digital Omnibus ContributionThe Digital Omnibus reshapes the AI ActNew deadlines for high-risk systems and a clarification on the AI literacy duty: more time to comply, no discount on preparing people and processes.Article written for the Skilla blog, in ItalianRead on Skilla
Digeat Festival 2026 SpeakerDigeat Festival 2026Valentina Grazia Sapuppo among the speakers of the festival on data protection, digital archives and the rules of the future. She takes part in the panel «The rules of AI: new laws or principles of law?».Friday 6 November 2026, 16:30, Ex Convitto Palmieri, LecceThe panelSpeaker profileThe festival
AI AnthropoCosmic 2026Moderator and speakerAI AnthropoCosmic 2026Valentina Grazia Sapuppo in the project of the Università Pontificia Salesiana on Person, Environment and Cosmos: moderator of the morning session of the closing conference and speaker at the AI Laboratori del Domani on e-commerce and AI.14 November 2026, online · 28 November 2026, Università Pontificia Salesiana, Rome · sessions held in ItalianThe conferenceThe sessionThe contributionSpeakerThe project