Impianto industriale visto dall alto circondato da un anello luminoso con punti di verifica

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Il sistema di gestione ambientale diventa un obbligo per le installazioni industriali: l’articolo 14 bis della direttiva sulle emissioni industriali

La direttiva (UE) 2024/1785 del 24 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio 2024, ha inserito nella direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali l’articolo 14 bis, secondo il quale «Per ogni installazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale» (EUR-Lex). La direttiva è in vigore dal 4 agosto 2024 (Commissione europea) e il suo articolo 4 fissa al 1° luglio 2026 il termine di recepimento. Già presente fra le migliori tecniche disponibili, per esempio come BAT 1 delle conclusioni sui grandi impianti di combustione (EUR-Lex), il sistema di gestione ambientale diventa un obbligo diretto del gestore, con contenuti minimi, pubblicazione e audit esterno. In Italia la direttiva non risulta ancora recepita, mentre a livello europeo una proposta della Commissione del dicembre 2025 interviene proprio su queste disposizioni.

I contenuti minimi del sistema: l’articolo 14 bis, paragrafo 2

L’articolo 14 bis, paragrafo 2, elenca ciò che il sistema comprende «almeno»: gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell’installazione, con misure per prevenire i rifiuti, ottimizzare l’uso delle risorse, dell’energia e il riutilizzo dell’acqua, prevenire o ridurre l’uso o le emissioni di sostanze pericolose; gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi agli aspetti ambientali significativi, che tengono conto dei valori di riferimento delle conclusioni sulle BAT; per le installazioni soggette all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, i risultati dell’audit energetico o del sistema di gestione dell’energia; un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse, con una valutazione del rischio e un’analisi delle possibilità di sostituzione; le misure, anche correttive e preventive, adottate per conseguire gli obiettivi; il piano di trasformazione dell’articolo 27 quinquies (EUR-Lex).

I valori di riferimento sono definiti dall’articolo 3, punto 13 ter, come «la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale». Le conclusioni sulle BAT determinano gli aspetti da trattare e, secondo la Commissione, possono aggiungere elementi settoriali specifici (EUR-Lex). Il paragrafo 3 commisura il dettaglio alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’installazione e consente di rinviare ai documenti già redatti in base ad altre normative dell’Unione. Il legislatore europeo non chiede un sistema qualsiasi, ma un sistema con un contenuto minimo verificabile.

Pubblicità, riesame e audit: il sistema esce dal perimetro aziendale

Il paragrafo 4 impone agli Stati membri di assicurare che le informazioni elencate al paragrafo 2 siano disponibili su internet, gratuitamente e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, con la possibilità di oscurare o escludere i dati la cui divulgazione pregiudicherebbe gli interessi tutelati dalla direttiva 2003/4/CE. Il gestore prepara e attua il sistema conformemente alle conclusioni sulle BAT del settore entro il 1° luglio 2027, salvo le installazioni indicate all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva di modifica; il sistema è riesaminato periodicamente ed è sottoposto ad audit per la prima volta entro la stessa data e poi almeno ogni tre anni, da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un verificatore ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), «che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo» (EUR-Lex).

L’autorizzazione deve contenere disposizioni che definiscono le caratteristiche del sistema (articolo 14, paragrafo 1, lettera b bis) e l’obbligo di comunicare all’autorità, almeno una volta l’anno, i progressi verso gli obiettivi di politica ambientale (lettera d, punto iii) (EUR-Lex). La Commissione chiarisce che il sistema non deve necessariamente far parte dell’autorizzazione e che l’obbligo dell’autorità di inserire quelle disposizioni, soggetto al regime transitorio e comunque esigibile entro il 1° settembre 2036, va distinto dall’obbligo del gestore di predisporre e attuare il sistema (EUR-Lex). La scadenza del gestore non coincide con l’aggiornamento della sua autorizzazione: attendere il riesame per avviare il lavoro sarebbe, a nostro avviso, un errore di pianificazione.

Il recepimento in Italia: una delega non ancora esercitata

La legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024, detta all’articolo 10 i criteri specifici per il recepimento, fra cui sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate e strumenti deflativi come la diffida ad adempiere (Normattiva). L’articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70, ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo entro il 30 giugno 2026, termine prorogato di novanta giorni se quello per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni precedenti o successivamente (Normattiva).

Alla data in cui scriviamo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale alcun decreto legislativo di recepimento (Gazzetta Ufficiale); la banca dati delle misure nazionali di attuazione non registra misure comunicate dall’Italia (EUR-Lex); il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo aggiornato al 28 agosto 2026, non contiene disposizioni che recepiscano l’articolo 14 bis: vi compaiono soltanto i richiami a EMAS e alla ISO 14001 per la cadenza del riesame (articolo 29-octies, commi 8 e 9) (Normattiva). Restano quindi da definire, sul piano nazionale, le modalità di pubblicazione, la vigilanza e le sanzioni.

La proposta di semplificazione: un quadro ancora in movimento

Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha presentato la proposta COM(2025) 986, parte del pacchetto di semplificazione ambientale noto come Environmental Omnibus, che riscrive l’articolo 14 bis: consente di coprire con un unico sistema più installazioni dello stesso gestore o della stessa impresa nel medesimo Stato membro; sopprime l’inventario delle sostanze chimiche pericolose, l’atto di esecuzione sulle informazioni da pubblicare, l’obbligo di audit e l’obbligo di elaborare i piani di trasformazione da includere nel sistema; rinvia al 1° luglio 2030 il termine per predisporre e attuare il sistema (EUR-Lex). La procedura 2025/0394(COD) risulta ancora in corso (EUR-Lex); il documento di domande e risposte della Commissione del 15 settembre 2026 dichiara di non tenere conto delle modifiche proposte, per non anticipare l’esito dell’iter legislativo (EUR-Lex).

Finché la proposta non è approvata, il testo vigente resta quello della direttiva (UE) 2024/1785. Pianificare sul presupposto del rinvio al 2030 sarebbe un rischio non giustificato dal diritto in vigore: inventario delle sostanze e audit restano adempimenti dovuti fino a diversa decisione del legislatore.

Il rapporto con la ISO 14001 e con EMAS

La direttiva non impone un modello. Alla domanda se il sistema debba essere EMAS o ISO 14001, la Commissione risponde «No» e aggiunge: «È tuttavia possibile fare riferimento diretto a un sistema di gestione ambientale sviluppato secondo EMAS o ISO 14001» (EUR-Lex). Il considerando 26 della direttiva di modifica indica come revisore un organismo accreditato «come previsto dalla norma ISO 17021» o un verificatore ambientale EMAS (EUR-Lex), e la proposta del 2025 motiva la soppressione dell’audit osservando che EMAS e ISO 14001 già prevedono audit interni ed esterni periodici (EUR-Lex).

Per chi ha aggiornato il proprio sistema alla ISO 14001:2026, la struttura esistente è il luogo naturale in cui innestare gli elementi mancanti. Il sistema certificato è una base di lavoro, ma non dimostra di per sé l’adempimento dell’articolo 14 bis.

I dati del sistema: indicatori, strumenti digitali e intelligenza artificiale

Il considerando 42 osserva che «Strumenti digitali come i sistemi di gestione digitalizzati potrebbero contribuire a valutare e gestire in termini quantitativi e qualitativi i rischi connessi all’inquinamento nonché ad aiutare gli operatori nella trasformazione delle loro installazioni» (EUR-Lex). Un sistema fondato su indicatori pubblicati e comunicati ogni anno all’autorità dipende dalla qualità dei dati che lo alimentano; anche la ISO 14001:2026, al punto A.6.1.4 dell’appendice informativa, annovera fra le opportunità l’uso di dati analitici avanzati e la raccolta di dati in tempo reale.

A nostro avviso, quando i dati di consumo, rifiuti o emissioni sono stimati, integrati o filtrati da sistemi di intelligenza artificiale, il sistema di gestione deve documentare il metodo, la persona che valida il risultato e il trattamento dei dati mancanti. Un indicatore pubblicato è una dichiarazione del gestore, anche quando lo calcola un algoritmo. Il tema supera il perimetro aziendale: la direttiva (UE) 2024/2881 chiede alle autorità di avvalersi delle informazioni sulle emissioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE quando valutano la qualità dell’aria con modellizzazione o stime obiettive (EUR-Lex), in vista degli standard europei di qualità dell’aria al 2030.

Profili critici: la certificazione non equivale al sistema dell’articolo 14 bis

Il primo profilo riguarda l’oggetto della verifica. L’audit dell’articolo 14 bis accerta la conformità del sistema e della sua attuazione «al presente articolo», non a una norma tecnica; un certificato ISO 14001 attesta la conformità alla norma, nel campo di applicazione dichiarato. Nessun certificato volontario attesta, da solo, l’adempimento di un obbligo di legge con contenuti propri. L’inventario delle sostanze con i criteri del regolamento REACH, i valori di riferimento delle conclusioni sulle BAT, i risultati dell’audit energetico e il piano di trasformazione vanno quindi verificati uno per uno: un certificato, come abbiamo osservato a proposito degli schemi di certificazione dei sistemi di gestione, vale per ciò che il suo riferimento copre.

Il secondo profilo riguarda il perimetro: la direttiva vigente ragiona per ogni installazione, mentre un sistema certificato può coprire un sito o un’intera impresa, e la proposta del 2025 che avvicinerebbe i due piani non è diritto vigente. Il terzo riguarda la pubblicità: le informazioni del sistema sono destinate a chiunque e l’oscuramento è circoscritto agli interessi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE. Ciò che il gestore scrive nel sistema deve reggere anche davanti al pubblico, oltre che davanti al revisore.

Conclusioni

L’articolo 14 bis trasforma il sistema di gestione ambientale in un obbligo del gestore con contenuti minimi, pubblicazione su internet e audit esterno, da attuare secondo il testo vigente entro il 1° luglio 2027. In Italia manca ancora il decreto legislativo di recepimento e a livello europeo la proposta COM(2025) 986 potrebbe ridurre i contenuti e spostare il termine al 2030; nessuno dei due elementi modifica, allo stato, il testo in vigore. Spetta al Governo esercitare la delega e al legislatore europeo decidere sulla semplificazione; ai gestori spetta prepararsi sul testo vigente. Conviene confrontare fin d’ora il sistema certificato con l’elenco del paragrafo 2, documentare le lacune e l’origine dei dati che alimentano gli indicatori, senza considerare la certificazione sufficiente a dimostrare l’adempimento.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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