Il 13 ottobre 2026 il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board, EDPB) ha pubblicato la Dichiarazione 1/2026 sugli occhiali intelligenti (smart glasses), dispositivi indossabili dotati di fotocamere, microfoni, altoparlanti e funzioni di intelligenza artificiale. Il documento offre indicazioni preliminari a utenti, produttori e fornitori di servizi sull’applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) a questi strumenti.
La dichiarazione e il rapporto di accompagnamento
Secondo il comunicato dell’EDPB, la dichiarazione è stata adottata nel corso dell’ultima riunione plenaria del Comitato; il testo reca la data di adozione del 13 ottobre 2026. La dichiarazione descrive gli occhiali intelligenti come dispositivi indossabili che spesso somigliano a normali occhiali da vista o da sole e che possono collegarsi a Internet, ad altri dispositivi o ad applicazioni mobili, utilizzati per ascoltare musica, effettuare chiamate, scattare fotografie, registrare video, tradurre in tempo reale, trasmettere in diretta e visualizzare contenuti in realtà aumentata.
Nello stesso comunicato l’EDPB ha dato notizia del rapporto «The connected gaze. Video recording, surveillance and administering evidence in the age of smart glasses», pubblicato il 1° ottobre 2026 nell’ambito del programma Support Pool of Experts (SPE) dell’EDPB. Il rapporto è stato predisposto da un contraente esterno, Yann Bruna, professore associato e sociologo dell’Università Paris-Nanterre, ed esprime le opinioni degli autori, che non corrispondono necessariamente alla posizione ufficiale del Comitato. Lo studio, di natura qualitativa, è stato commissionato su proposta dell’autorità francese per la protezione dei dati e integra uno studio quantitativo della stessa autorità.
Usi e rischi individuati
La dichiarazione elenca tra i rischi principali la registrazione di persone a loro insaputa, perché i dispositivi sono difficili da distinguere dai normali occhiali, la captazione di conversazioni di sottofondo alle quali l’utente non partecipa e la possibile combinazione con tecnologie di riconoscimento facciale o vocale, che negli spazi pubblici comporta rischi elevati. Viene indicato anche un effetto sociale meno evidente, per cui le persone possono modificare il proprio comportamento e limitare la propria spontaneità quando ritengono di poter essere registrate.
Particolare attenzione è dedicata ai luoghi sensibili, tra cui strutture sanitarie, scuole e altri luoghi frequentati da minori, spogliatoi, piscine e spiagge, servizi igienici, situazioni intime e luoghi di lavoro. Secondo il comunicato, la ricerca alla base del rapporto SPE indica che gli occhiali intelligenti diventano talvolta strumenti di sorveglianza interpersonale e di raccolta di prove, e che creano squilibri di potere tra chi li utilizza e chi viene ripreso. Nello stesso comunicato la presidente dell’EDPB, Anu Talus, sottolinea che i minori sono particolarmente esposti, sia quando usano gli occhiali sia quando vengono ripresi; la dichiarazione raccomanda a sua volta un’attenzione particolare alla tutela dei minori.
Ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati
Sul piano dei ruoli, la dichiarazione precisa che la responsabilità può ricadere sull’utente, sul produttore o sul fornitore delle applicazioni e dei servizi di intelligenza artificiale collegati, singolarmente o in modo congiunto. L’utente che impiega i dispositivi per attività esclusivamente personali rientra, di regola, nell’esenzione per le attività a carattere domestico prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del GDPR, che secondo il Comitato va interpretata in senso restrittivo e valutata caso per caso, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-212/13, Ryneš).
L’esenzione non si applica, richiamando le cause C-101/01, Lindqvist, e C-345/17, Buivids, quando foto o video sono condivisi con un numero indefinito di persone su un profilo social pubblico, né all’uso in attività ufficiali, professionali, politiche o comunque non personali: in questi casi l’utente può essere titolare del trattamento e soggetto agli obblighi di trasparenza. I produttori e i fornitori di servizi restano invece soggetti al GDPR anche quando l’utente è esentato, e non possono fare affidamento sugli utenti per adempiere i propri obblighi di informazione. Ogni ulteriore trattamento deve inoltre risultare compatibile con le finalità originarie, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 4.
Trasparenza verso le persone riprese e base giuridica
Per la trasparenza (articoli 12 e 13 del GDPR) il Comitato osserva che le persone riprese, c.d. non utenti, spesso ignorano che sia in corso un trattamento, chi lo effettui e per quale finalità, e che le informative tradizionali risultano di norma insufficienti. Sono indicate come misure, da combinare tra loro, indicatori luminosi visibili in condizioni di luce diverse, con l’impossibilità di registrare quando l’indicatore è coperto, segnali acustici, requisiti di attivazione vocale, notifiche di prossimità sugli smartphone (mai come unico strumento e senza tracciamento degli utenti) e caratteristiche di design che distinguano gli occhiali intelligenti da quelli comuni. Il Comitato raccomanda inoltre standard di settore e iniziative di sensibilizzazione del pubblico.
Quanto alla base giuridica (articolo 6, paragrafo 1, del GDPR), ogni attività di trattamento richiede una base valida, la cui validità richiede verosimilmente una valutazione caso per caso alla luce delle leggi applicabili, del trattamento e del contesto. Dove le leggi nazionali tutelano il diritto all’immagine e richiedono il consenso per la riproduzione e la diffusione pubblica dell’immagine di una persona, il consenso sarà probabilmente la base più appropriata. Quando titolare del trattamento è il produttore o il fornitore del servizio collegato, la dichiarazione osserva che sarebbe difficile ottenere un consenso valido dai non utenti, con i quali non hanno alcun rapporto; in ogni caso il consenso raccolto dopo la registrazione non è valido. Il legittimo interesse richiede il test in tre fasi (interesse legittimo, necessità, assenza di prevalenza dei diritti degli interessati) ed è indicato come particolarmente difficile da giustificare per trattamenti commerciali ulteriori e per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Il diritto di opposizione (articolo 21, paragrafo 1) deve poter essere esercitato in qualsiasi momento, e il trattamento di categorie particolari di dati richiede anche una condizione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Altri profili: protezione dei dati fin dalla progettazione e normativa sulla vita privata nelle comunicazioni elettroniche
La dichiarazione richiama la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25 del GDPR), la sicurezza del trattamento, il ricorso a responsabili e sub-responsabili, i trasferimenti verso paesi terzi e la tutela rafforzata dei minori. Osserva inoltre che gli occhiali intelligenti possono essere considerati apparecchiature terminali alle quali può applicarsi anche la disciplina della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, richiamandone l’articolo 5, paragrafo 3: ciò avviene in particolare quando nel dispositivo sono integrati sensori che raccolgono, memorizzano localmente ed elaborano informazioni, o quando le informazioni sono rese disponibili per impostazione predefinita a un server remoto.
Tra le misure tecniche incoraggiate figurano la minimizzazione dei dati (limitando registrazione continua, trasmissione in diretta e conservazione), l’oscuramento delle persone sullo sfondo, la pseudonimizzazione o anonimizzazione, l’elaborazione sul dispositivo, la disattivazione predefinita della memorizzazione persistente quando lo scopo principale è l’assistenza in tempo reale, la delimitazione geografica dei luoghi sensibili (geofencing) e forme di attrito (c.d. privacy frictions) che rallentano la condivisione sui social network. La dichiarazione richiama inoltre fonti diverse dalla protezione dei dati: alcuni usi possono essere vietati dal diritto penale, civile o del lavoro nazionale e da altre norme di settore. Lo stesso documento osserva che dispositivi affini, come campanelli video, telecamere da cruscotto, telecamere indossabili e assistenti vocali, pongono questioni analoghe.
Prospettive
Il comunicato presenta la dichiarazione come una prima indicazione. Il Comitato osserva che ulteriori indicazioni potrebbero essere utili, anche per sensibilizzare produttori, utenti, titolari del trattamento e terzi, e che proseguirà l’analisi delle questioni di riservatezza poste dagli occhiali intelligenti, anche in relazione ad altri dispositivi video. Restano da definire gli eventuali standard di settore per la segnalazione della registrazione in corso, le iniziative di sensibilizzazione e le modalità con cui le autorità nazionali per la protezione dei dati applicheranno i principi enunciati ai singoli casi.
In dialogo con l’Agenda 2030
- Obiettivo 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture). Gli occhiali intelligenti sono dispositivi indossabili che integrano sensori, connettività e funzioni di intelligenza artificiale; la dichiarazione indica la protezione dei dati fin dalla progettazione e standard di settore come riferimenti per la loro diffusione.
- Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). La dichiarazione riguarda la tutela della vita privata e dei diritti fondamentali delle persone riprese, il ruolo delle autorità di controllo e le regole di trasparenza e responsabilità per utenti, produttori e fornitori.
Fonti
- EDPB, comunicato del 13 ottobre 2026 sulla dichiarazione relativa agli occhiali intelligenti
- EDPB, Statement 1/2026 on smart glasses (pagina del documento)
- EDPB, Statement 1/2026 on smart glasses (testo, PDF)
- EDPB, rapporto SPE «The connected gaze» (pagina del documento)
- EDPB, rapporto SPE «The connected gaze» (testo, PDF)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (EUR-Lex)
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (EUR-Lex)










