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ISO 45001 e cambiamento climatico: quando la salute e sicurezza sul lavoro incontra il clima

Con l’Amendment 1:2024 “Climate action changes”, il cambiamento climatico è entrato espressamente nello Standard ISO 45001, la norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, recepita in Italia come UNI EN ISO 45001:2023+A1 nell’ottobre 2024. E con la Circolare tecnica Accredia 24/2026 la conformità delle attrezzature di lavoro è divenuta condizione per il rilascio e il mantenimento dei certificati. Cosa significa, in concreto, per le organizzazioni certificate?

Che il cambiamento climatico fosse un tema ambientale lo sapevamo; che fosse anche un tema di salute e sicurezza sul lavoro lo hanno reso esplicito, sul piano della normazione, gli Amendment che l’ISO ha pubblicato nel febbraio 2024. Riteniamo utile un approfondimento dedicato, tenuto conto che il tema intercetta una delle aree di attenzione più vive anche a livello europeo, come dimostra il costante presidio dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro – EU-OSHA.

L’Amendment “Climate action changes”

Nel febbraio 2024 l’ISO ha pubblicato una serie coordinata di Amendment, denominati “Climate action changes”, che hanno introdotto in oltre trenta norme di sistema di gestione, dallo Standard ISO 9001 allo Standard ISO 14001, dallo Standard ISO/IEC 27001 allo Standard ISO 45001, un riferimento espresso al cambiamento climatico. La modifica opera sul punto 4 della struttura armonizzata: l’organizzazione, nell’analisi del proprio contesto, deve determinare se il cambiamento climatico sia un tema rilevante e considerare che le parti interessate possono avere requisiti connessi al clima.

Per lo Standard ISO 45001, l’Amendment è lo ISO 45001:2018/Amd 1:2024. In Italia, il recepimento è avvenuto con la UNI EN ISO 45001:2023+A1, pubblicata nell’ottobre 2024 ed entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 16 ottobre 2024: l’edizione si differenzia dalla precedente proprio per l’inclusione dell’aggiornamento A1 relativo alle azioni sul cambiamento climatico.

Come chiarito in sede di presentazione degli Amendment, non si tratta dell’introduzione di controlli nuovi, bensì di una esplicitazione: un’analisi del contesto intellettualmente onesta avrebbe già dovuto interrogarsi sul clima. Ma l’esplicitazione ha un peso: ciò che prima poteva essere trascurato senza rilievi, oggi deve essere considerato e, se ritenuto rilevante, presidiato, e gli auditor lo verificano.

Perché il clima è un rischio SSL

Il punto merita di essere sottratto all’astrattezza. Il cambiamento climatico incide sulla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso canali ormai ben documentati: lo stress termico da ondate di calore, che colpisce in particolare edilizia, agricoltura e logistica; gli eventi meteorologici estremi, che investono chi opera all’aperto o in emergenza; l’estensione geografica di vettori di malattia; il deterioramento della qualità dell’aria; e, non ultimo, i rischi indiretti connessi alla transizione stessa, dalle nuove tecnologie energetiche ai nuovi materiali.

Per il sistema di gestione SSL, ciò si traduce in domande operative precise: la valutazione dei rischi considera gli scenari climatici del territorio in cui si opera? Le misure organizzative, si pensi alla rimodulazione degli orari nelle giornate di calore estremo, sono pianificate o improvvisate? La sorveglianza sanitaria intercetta i profili di rischio emergenti? I piani di emergenza contemplano gli eventi estremi?

Il quadro italiano ed europeo

La prospettiva della normazione volontaria si salda, in Italia, con un quadro cogente che già impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: il clima non è dunque un’aggiunta esotica, ma una lente che rende esplicito ciò che una valutazione completa dovrebbe già contenere; ne sono conferma gli interventi delle autorità in occasione delle emergenze caldo degli ultimi anni. Sul piano europeo, EU-OSHA dedica al tema ricerche e strumenti operativi, nel solco di una attenzione crescente ai c.d. rischi emergenti.

Per le organizzazioni certificate ISO 45001, l’Amendment è dunque anche un’occasione di allineamento: integrare gli scenari climatici nell’analisi del contesto e nella valutazione dei rischi significa, a un tempo, soddisfare la norma volontaria e rafforzare la tenuta della compliance cogente.

La certificazione 45001 e le attrezzature di lavoro: la Circolare tecnica Accredia 24/2026

Vi è infine un fronte nazionale recentissimo che chi detiene, o richiede, la certificazione UNI EN ISO 45001 non può ignorare. Con la Circolare tecnica DC n. 24/2026 del 22 giugno 2026 (Prot. DC2026SPM094), Accredia ha dettato le disposizioni per la «Valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati UNI EN ISO 45001», in attuazione dei requisiti dell’Appendice A, dedicata alla conformità normativa quale parte della certificazione accreditata dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, del documento IAF MD 22:2023.

Gli organismi di certificazione dovranno verificare, «adottando il principio del campionamento, in conformità di un approccio basato sui rischi», come le organizzazioni certificate assicurino il mantenimento della conformità delle attrezzature di lavoro. In particolare, l’organismo deve accertare che l’organizzazione abbia «effettuato la valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura di lavoro in uso/in esercizio, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 81/08»: per le macchine post 1996, la conformità alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto, con l’avvertenza che la Direttiva 2006/42/CE è «sostituita integralmente dal Regolamento (UE) 2023/1230 a partire dal 19 gennaio 2027»; per le attrezzature ante 1996, il rispetto dei requisiti minimi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Per le attrezzature non conformi, la circolare esige la messa fuori servizio di quelle pericolose non adeguabili ovvero «un programma di intervento per le attrezzature dichiarate riparabili/adeguabili», con misure, tempi, responsabilità e investimenti, il cui stato di avanzamento «deve essere monitorato nel tempo da parte dell’Organismo di Certificazione»; nelle more dell’adeguamento, le attrezzature «non possono restare in servizio». Particolare attenzione è dedicata alle modifiche sostanziali delle macchine, per le quali l’organizzazione dovrà dimostrare di aver operato in conformità al Regolamento (UE) 2023/1230, nonché alla valutazione dei rischi uomo-attrezzatura nel contesto aziendale, alla formazione e addestramento del personale, ai programmi di manutenzione comprensivi dei dispositivi di sicurezza e alle verifiche periodiche delle attrezzature dell’Allegato VII.

Ecco il messaggio sistemico: la conformità legale delle attrezzature entra stabilmente nel perimetro dell’audit di certificazione SSL, con evidenze documentali puntuali, dai criteri di campionamento ai programmi di intervento, che il gruppo di audit è tenuto a registrare. Un perimetro che presuppone, negli organismi, gruppi di audit dotati delle competenze aggiuntive specifiche per la salute e sicurezza sul lavoro richieste dalla specifica tecnica UNI CEI ISO/IEC TS 17021-10, che integra i requisiti generali dello Standard ISO/IEC 17021-1 per quest’area di certificazione. Per le organizzazioni certificate, il censimento e la qualificazione del parco attrezzature non sono più un adempimento parallelo alla certificazione: ne sono una condizione.

Conclusioni

Il filo che lega l’Amendment climatico dello Standard ISO 45001, le nuove disposizioni di Accredia sulle attrezzature di lavoro e la stagione regolatoria europea è evidente: il clima è divenuto un elemento strutturale del contesto di ogni organizzazione, e i sistemi di gestione, di qualunque famiglia, sono chiamati a farsene carico. Per la salute e sicurezza sul lavoro la posta è particolarmente concreta: dietro ogni scenario climatico ci sono lavoratrici e lavoratori esposti.

Alla luce di quanto esposto, ci si domanda se le organizzazioni sapranno cogliere la sollecitazione della normazione internazionale: aggiungere un paragrafo sul clima ai documenti di sistema è cosa diversa dall’integrare davvero gli scenari climatici nella valutazione dei rischi, ed è da questa integrazione che dipende la protezione effettiva delle persone che lavorano, a fronte di un clima che cambia più in fretta delle procedure.

Autore: Avv. Valentina Grazia Sapuppo