Il 23 giugno 2025 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione C(2025)3871, con la quale ha chiesto al CEN e al CENELEC di elaborare le norme armonizzate per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio disciplinati dal regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. L’allegato I della decisione individua dieci aree: gestione dei rischi, governance e qualità dei set di dati, conservazione delle registrazioni, trasparenza e informazioni agli utilizzatori, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza, cibersicurezza, sistema di gestione della qualità e valutazione della conformità (Commissione europea). Nessuna di esse riguarda il consumo di energia o di altre risorse. L’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento prevede invece che la richiesta di normazione, la standardisation request nel lessico della Commissione, comprenda anche prodotti dedicati a questo tema. Dalla distanza fra il testo del regolamento e il contenuto della richiesta conviene partire per capire che cosa l’AI Act chieda davvero in materia di efficienza energetica e che cosa, allo stato, manchi.
Il testo dell’articolo 40, paragrafo 2: due oggetti distinti
Il primo comma del paragrafo 2 impone alla Commissione di presentare senza indebito ritardo richieste di normazione riguardanti tutti i requisiti del capo III, sezione 2, e, se del caso, gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali. Subito dopo aggiunge: «La richiesta di normazione chiede inoltre prodotti relativi a processi di comunicazione e documentazione intesi a migliorare le prestazioni dei sistemi di IA in termini di risorse, come la riduzione del consumo di energia e di altre risorse del sistema di IA ad alto rischio durante il suo ciclo di vita, e allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico dei modelli di IA per finalità generali» (EUR-Lex).
La frase consente tre osservazioni. La prima riguarda l’oggetto: il legislatore parla di prodotti della normazione e non di norme armonizzate; nel regolamento (UE) n. 1025/2012 il «prodotto della normazione europea» è «qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee», adottata da un’organizzazione europea di normazione (EUR-Lex). La seconda riguarda il contenuto: ciò che si chiede sono processi di comunicazione e documentazione, non soglie di consumo né livelli minimi di prestazione. L’AI Act chiede di documentare e comunicare il consumo di risorse, non di contenerlo entro limiti prefissati. La terza riguarda l’ambito: la frase tiene insieme due oggetti diversi, il ciclo di vita del sistema ad alto rischio e lo sviluppo dei modelli per finalità generali, che nel regolamento seguono regimi distinti.
Va aggiunto un dato sistematico. Fra i requisiti della sezione 2 del capo III, contenuti negli articoli da 9 a 15, non compare alcun requisito relativo al consumo di energia o di risorse. Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, il Digital Omnibus sull’IA, ha aggiunto al paragrafo 2 un nuovo comma, dedicato ai prodotti della normazione utili alla conformità congiunta con la normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I, e ha lasciato invariata la frase sull’efficienza energetica (EUR-Lex).
La richiesta C(2025)3871: dieci aree e un richiamo generale all’ambiente
La decisione del giugno 2025 sostituisce la precedente decisione C(2023)3215, adottata quando il regolamento era ancora una proposta, fissa al 31 agosto 2025 il termine per l’elaborazione delle norme e stabilisce che la decisione stessa scada il 28 febbraio 2027 (Commissione europea). Oltre a un cenno generale nel considerando 7, secondo cui le norme armonizzate contribuiscono a un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente, l’unico richiamo all’ambiente si trova fra i requisiti generali dell’allegato II, dove si chiede che le norme contribuiscano agli obiettivi di politica pubblica del regolamento, fra i quali figura, accanto alla salute, alla sicurezza e ai diritti fondamentali, la protezione dell’ambiente (Commissione europea). La pagina della Commissione dedicata alla normazione dell’AI Act, aggiornata al 3 agosto 2026, elenca le stesse dieci aree (Commissione europea).
La formula dell’articolo 40 è all’indicativo e descrive un contenuto della richiesta, non una facoltà della Commissione. A nostro avviso, dunque, il secondo periodo dell’articolo 40, paragrafo 2, non risulta ancora tradotto nella richiesta di normazione vigente. Il considerando 121 del regolamento, del resto, chiede una rappresentanza equilibrata degli interessi nell’elaborazione delle norme, che comprenda espressamente «i portatori di interessi in materia sociale e ambientale» (EUR-Lex): la dimensione ambientale è quindi presente nel metodo previsto dal legislatore, anche dove manca nell’oggetto della richiesta.
I modelli per finalità generali: consumo dichiarato e relazione del 2028
Per i modelli per finalità generali il regolamento contiene già un obbligo documentale. L’allegato XI, sezione 1, punto 2, lettera e), include nella documentazione tecnica «il consumo energetico noto o stimato del modello» e precisa che, se il consumo non è noto, esso può basarsi su informazioni relative alle risorse computazionali utilizzate (EUR-Lex). Il regolamento accetta quindi, in modo esplicito, la stima in luogo della misura. Sul rapporto fra questi obblighi e lo strumento volontario predisposto per adempierli rinviamo a quanto scritto sul codice di buone pratiche per i modelli GPAI.
Sul versante della normazione, l’articolo 112, paragrafo 6, stabilisce che entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenti una relazione sui progressi compiuti nello sviluppo di prodotti della normazione relativi allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico dei modelli per finalità generali, e valuti la necessità di ulteriori misure o azioni, «comprese misure o azioni vincolanti» (EUR-Lex). Due elementi meritano attenzione. Il legislatore ha previsto fin dall’inizio che la via della normazione volontaria possa non bastare, e ha riservato alla Commissione la valutazione di strumenti vincolanti. Inoltre la verifica del 2028 riguarda soltanto i modelli per finalità generali, non i sistemi ad alto rischio, per i quali il regolamento non prevede una relazione specifica sui prodotti della normazione in materia di risorse.
Lo stato dei lavori: che cosa risulta dalle fonti pubbliche
Il programma di lavoro pubblico del comitato tecnico congiunto CEN-CENELEC JTC 21 comprende un progetto di norma europea, il prEN 18287, intitolato “Requirements and guidance for the environmental impact evaluation of artificial intelligence systems and services”, indicato con lo stato «Under Approval» e con una data prevista per il voto fissata al 13 luglio 2027 (CEN-CENELEC). Il progetto non rientra fra le dieci aree della richiesta. Poiché il regolamento (UE) n. 1025/2012 definisce norma armonizzata «una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione» (EUR-Lex), riteniamo che una norma europea su questo tema, finché non sia coperta da una richiesta, possa essere applicata su base volontaria ma non possa essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale come norma armonizzata ai fini dell’AI Act. Vale qui una distinzione già incontrata a proposito del recepimento della ISO/IEC 42001: la sigla EN attesta l’adozione come norma europea, non lo status di norma armonizzata.
Sul piano internazionale, il sottocomitato ISO/IEC JTC 1/SC 42 ha pubblicato nel luglio 2025 il rapporto tecnico ISO/IEC TR 20226:2025, che offre una panoramica degli aspetti di sostenibilità ambientale dei sistemi di IA lungo il ciclo di vita e delle relative metriche potenziali (ISO). Si tratta di un documento di natura informativa, non di un insieme di requisiti. Quanto alle norme armonizzate delle dieci aree, la Commissione indica che le prime sono attese nel 2026 (Commissione europea); la prima a giungere all’inchiesta pubblica (enquiry), il 30 ottobre 2025, è stata quella sul sistema di gestione della qualità, il prEN 18286.
Riteniamo che la misurazione sia la condizione preliminare di qualunque politica di efficienza energetica credibile. Ciò che non viene rilevato secondo un metodo condiviso non può essere confrontato fra fornitori diversi, né migliorato in modo verificabile nel tempo.
Profili critici: una presunzione che non copre ciò che la norma non tratta
Il primo profilo riguarda le metriche. Un requisito di efficienza energetica privo di metriche condivise resta una dichiarazione. Due fornitori che dichiarano il consumo del proprio sistema possono riferirsi a perimetri diversi: la sola fase di addestramento o anche l’uso, il solo hardware di calcolo o anche l’infrastruttura del centro dati, un valore misurato o un valore stimato. A livello di impianto esistono obblighi di comunicazione e indicatori consolidati per i centri di elaborazione dati, di cui ci siamo occupati trattando il conto energetico dell’intelligenza artificiale; a livello del singolo sistema di IA, invece, la normazione europea sta ancora definendo il metodo.
Il secondo profilo riguarda la presunzione di conformità. L’articolo 40, paragrafo 1, la riconosce ai sistemi conformi alle norme armonizzate «nella misura in cui tali requisiti o obblighi sono contemplati da tali norme» (EUR-Lex). La presunzione segue il perimetro della norma e il perimetro del requisito: poiché gli articoli da 9 a 15 non contengono un requisito di efficienza energetica, la conformità alle norme armonizzate delle dieci aree non dirà nulla sull’efficienza energetica del sistema.
Il terzo profilo riguarda i tempi. La decisione C(2025)3871 scade il 28 febbraio 2027, mentre il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applicherà dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell’allegato III e dal 2 agosto 2028 a quelli dell’allegato I, secondo il calendario ridisegnato dal Digital Omnibus (EUR-Lex). Riteniamo che la revisione della richiesta, che quella scadenza porrà comunque all’ordine del giorno, sia l’occasione per dare attuazione al secondo periodo dell’articolo 40, paragrafo 2.
Conclusioni
Allo stato, l’AI Act non impone ai fornitori di sistemi ad alto rischio alcun requisito di efficienza energetica: chiede alla Commissione di ottenere dalla normazione strumenti per documentare e comunicare il consumo di risorse, e ai fornitori di modelli per finalità generali di indicare il consumo energetico noto o stimato. La richiesta di normazione vigente non comprende la parte ambientale dell’articolo 40, il progetto europeo sulla valutazione dell’impatto ambientale procede al di fuori di essa e la prima verifica prevista dal regolamento, nel 2028, riguarda i soli modelli per finalità generali. Restano quindi in capo alla Commissione l’attuazione della richiesta e la relazione del 2028, in capo agli organismi di normazione la definizione delle metriche. Per i fornitori, documentare fin d’ora i consumi, dichiarando metodo, perimetro e grado di stima, è la scelta più prudente: consente di disporre di dati confrontabili quando le metriche saranno condivise, senza dover ricostruire a posteriori ciò che non è stato rilevato.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








