Dal 27 luglio 2026 è in vigore il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, il Digital Omnibus sull’IA, che ha modificato il regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, e ha fissato al 2 dicembre 2027 l’applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III e al 2 agosto 2028 quella per i sistemi dell’allegato I (EUR-Lex). Per le imprese manifatturiere dei settori a più elevato impatto ambientale, come la produzione di cemento, calce, gesso e vetro (divisione 23 della NACE Rev. 2), le attività metallurgiche (divisione 24) e la fabbricazione di carta e di prodotti chimici (divisioni 17 e 20) (EUR-Lex), il rinvio non equivale a un vuoto di regole. Consideriamo un’impresa certificata ISO 14001 che introduca sistemi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva di forni e filtri di abbattimento, l’ottimizzazione dei consumi energetici, il monitoraggio di emissioni e polveri, il supporto alla classificazione dei rifiuti e il controllo qualità con visione artificiale. Nessuno di questi usi è ad alto rischio in quanto tale, e per la manutenzione predittiva la classificazione dipende dalle parti sorvegliate; ciascuno incontra però obblighi già applicabili, tutele dei lavoratori e responsabilità ambientali che restano in capo all’impresa.
La classificazione degli usi industriali dopo il Digital Omnibus
Un sistema di IA è ad alto rischio, in base all’articolo 6, paragrafo 1, dell’AI Act, quando è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I, o è esso stesso tale prodotto, e il prodotto è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi (EUR-Lex). Il Digital Omnibus ha modificato la definizione di componente di sicurezza all’articolo 3, punto 14, e ha inserito nell’articolo 6 il paragrafo 1 bis, secondo cui i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza, come l’ottimizzazione delle prestazioni, l’efficienza dei servizi, l’automazione o il controllo della qualità, non sono considerati componenti di sicurezza; il paragrafo 1 ter, in deroga, considera invece componenti di sicurezza i sistemi il cui guasto o malfunzionamento metterebbe a rischio la salute e la sicurezza (EUR-Lex).
Ne deriva che l’ottimizzazione energetica e il controllo qualità di aspetti non legati alla sicurezza restano di regola fuori dall’alto rischio. Per la manutenzione predittiva la risposta dipende dalle parti monitorate: la bozza di linee guida della Commissione sulla classificazione annovera fra le funzioni di sicurezza il monitoraggio della necessità di manutenzione quando l’intervento omesso può causare danni fisici, come la rilevazione dell’usura di parti rilevanti per la sicurezza (AI Act Service Desk). Il quadro cambia anche se il sistema svolge una funzione di sicurezza dell’impianto, per esempio un interblocco del forno; in entrambi i casi il prodotto deve poi rientrare in una normativa dell’allegato I con valutazione di terza parte. Quanto all’allegato III, il punto 2 riguarda i componenti di sicurezza delle infrastrutture critiche, fra cui la fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità; a nostro avviso uno stabilimento manifatturiero, in quanto tale, non vi rientra. Il punto 4, lettera b), comprende invece i sistemi destinati a monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nei rapporti di lavoro (EUR-Lex). In uno stabilimento, il confine dell’alto rischio passa più spesso per il personale che per l’impianto: se le immagini raccolte per il controllo qualità venissero usate anche per valutare gli operatori, l’impresa, in qualità di deployer, sarebbe tenuta dal 2 dicembre 2027 agli obblighi dell’articolo 26, compreso quello di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di mettere in servizio o utilizzare il sistema (articolo 26, paragrafo 7).
Gli obblighi già applicabili: alfabetizzazione, emozioni, trasparenza
L’articolo 4, come sostituito dal Digital Omnibus, chiede a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e precisa che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione (EUR-Lex). Sulla nuova formulazione rinviamo a quanto scritto sull’alfabetizzazione in materia di IA dopo il Digital Omnibus: in un impianto la formazione deve raggiungere anzitutto manutentori, addetti alla qualità e responsabili ambientali.
Dal 2 febbraio 2025 si applica il divieto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che riguarda l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza (EUR-Lex). Con l’avvertimento n. 342 del 14 maggio 2026, relativo a un sistema di sentiment analysis dei messaggi dei dipendenti, il Garante ha richiamato quel divieto e ha affermato che le informazioni sulla sfera emotiva dei lavoratori sono informazioni «la cui conoscibilità è dunque preclusa al datore di lavoro» (Garante privacy). Una funzione che inferisca emozioni o livelli di stress degli operatori non è un accessorio neutro del sistema di visione: va esclusa in sede di acquisto, salvo che ricorrano i motivi medici o di sicurezza previsti dalla norma.
Dal 2 agosto 2026 si applica infine l’articolo 50; per il deployer rileva soprattutto il paragrafo 4, sui testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, salvo revisione umana o controllo editoriale (EUR-Lex).
Telecamere, sistemi automatizzati e valutazione dei rischi: le tutele dei lavoratori
Le telecamere di un sistema di visione artificiale che riprendono anche gli operatori ricadono nell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300: gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Normattiva).
Se il sistema fornisce indicazioni rilevanti per l’assegnazione dei compiti, la sorveglianza o la valutazione dei lavoratori, si aggiunge l’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152: informazione sui sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, analisi dei rischi e valutazione d’impatto dei trattamenti (comma 4), comunicazione scritta almeno 24 ore prima di ogni modifica che incida sulle condizioni di lavoro (comma 5) (Normattiva). Sul piano della sicurezza, l’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, impone di rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, e il relativo documento nel termine di trenta giorni (Normattiva). Affidare a un algoritmo la conduzione predittiva di un forno è, a nostro avviso, una di queste modifiche. Nessuna di queste tutele dipende dalla classificazione del sistema secondo l’AI Act.
L’IA dentro il sistema di gestione ambientale
La ISO 14001:2026, di cui abbiamo illustrato le principali novità, non contiene disposizioni specifiche sull’intelligenza artificiale, ma offre gli strumenti per governarla. Riteniamo che l’introduzione di un sistema di IA debba essere trattata come una modifica da pianificare secondo il punto 6.3; che l’energia e le risorse consumate dal sistema, in locale o presso fornitori esterni, siano un aspetto ambientale da valutare secondo il punto 6.1.2; e che un sistema usato per monitorare emissioni o consumi sia uno strumento di monitoraggio e misurazione da tenere sotto controllo ai sensi del punto 9.1.1. Un sistema di IA introdotto per ridurre gli impatti ambientali è anche, a sua volta, una fonte di impatti da valutare.
Per impostare questa valutazione l’impresa può tenere conto del rapporto tecnico ISO/IEC TR 20226:2025, pubblicato nel luglio 2025 dal sottocomitato ISO/IEC JTC 1/SC 42, che offre una panoramica degli aspetti di sostenibilità ambientale dei sistemi di IA lungo il ciclo di vita e delle relative metriche potenziali (ISO). Quando il calcolo avviene in centri dati esterni, l’aspetto ambientale si estende ai servizi acquistati, sui quali rinviamo al conto energetico dell’intelligenza artificiale.
Profili critici: l’effetto rimbalzo e le responsabilità che restano umane
Il primo profilo è di sostanza ambientale. L’Agenzia europea dell’ambiente osserva che i miglioramenti di efficienza tendono a ridurre costi e prezzi di produzione, incentivando l’aumento della produzione e dei consumi, un processo talvolta definito rebound effect (Agenzia europea dell’ambiente). L’efficienza per unità di prodotto non coincide con la riduzione dell’impatto complessivo: per questo riteniamo che gli obiettivi ambientali legati all’IA vadano misurati anche in valore assoluto.
Il secondo profilo riguarda l’imputazione delle scelte. L’articolo 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore», sulla base delle linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (Normattiva). Il codice proposto da un algoritmo resta, sul piano giuridico, una scelta del produttore del rifiuto. Lo stesso vale per l’autorizzazione integrata ambientale: l’articolo 29-decies, comma 2, pone in capo al gestore la trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione (Normattiva). Un falso negativo del sistema di monitoraggio non trasferisce quell’obbligo al fornitore del software. Se poi l’impresa impiega sistemi ad alto rischio, l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana può assumere rilievo penale, quando ne derivi pericolo per la vita o l’incolumità, e fondare la responsabilità dell’ente, secondo il quadro introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, che abbiamo esaminato trattando chi risponde quando il sistema agisce.
Conclusioni
Per l’impresa manifatturiera certificata ISO 14001, l’IA applicata a forni, filtri, energia, emissioni, rifiuti e qualità non è ad alto rischio in quanto tale, salvo che il sistema svolga una funzione di sicurezza, come nella manutenzione di parti rilevanti per la sicurezza, ma non è comunque priva di disciplina. Restano in capo all’impresa, fin da ora, l’alfabetizzazione del personale, l’esclusione di qualunque inferenza sulle emozioni dei lavoratori, le procedure dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e dell’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, l’aggiornamento della valutazione dei rischi e le responsabilità ambientali del produttore di rifiuti e del gestore autorizzato. Manca, allo stato, una metrica condivisa dell’impronta ambientale dei sistemi di IA, che il rapporto ISO/IEC TR 20226 descrive senza fissare requisiti. Conviene trattare ogni sistema di IA come una modifica del sistema di gestione ambientale: pianificarla, valutarne gli aspetti ambientali, verificarne l’affidabilità come strumento di misura e documentare, per ogni decisione rilevante per l’autorizzazione o per la classificazione dei rifiuti, la persona che l’ha assunta.
Autore: Valentina Grazia Sapuppo








