Catena di anelli metallici con un anello centrale incrinato

Immagine creata con IAAI-generated image

Chi risponde quando il sistema agisce: imputabilità e responsabilità nella catena del valore dell’IA

Il diritto dell’Unione ha sempre tenuto fermo un punto: il sistema di intelligenza artificiale è un oggetto, non un soggetto. Il regolamento (UE) 2024/1689 non gli attribuisce doveri e non gli imputa conseguenze, ma costruisce un elenco di operatori, il fornitore, il fabbricante del prodotto, il deployer (così la versione italiana del regolamento chiama chi utilizza il sistema), il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore, e distribuisce fra loro obblighi e responsabilità. L’ipotesi di uno status di persona elettronica, evocata in sede parlamentare quasi dieci anni fa, non risulta tradotta in alcun atto vincolante dell’Unione.

La scelta è corretta, e riteniamo che non vada abbandonata. Resta però da verificare se il modo in cui quella responsabilità viene distribuita regga alla prova dei sistemi che agiscono, quelli che compiono in autonomia sequenze di azioni sul mondo esterno.

Fornitore e deployer: due figure distinte

L’articolo 3 del regolamento definisce il fornitore come chi sviluppa o fa sviluppare un sistema e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito, e il deployer come chi utilizza un sistema sotto la propria autorità, salvo l’uso nel corso di un’attività personale non professionale (Commissione europea).

Conviene fissare subito un’avvertenza che nella pratica è fonte di errori: fornitore e deployer non corrispondono a titolare e responsabile del trattamento. Le due coppie appartengono a regolamenti diversi, rispondono a criteri diversi e possono distribuirsi in modo diverso sulla stessa organizzazione. Un’impresa può essere deployer ai sensi dell’AI Act e titolare ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, oppure deployer e responsabile, e la qualificazione va fatta due volte.

Il momento in cui si diventa fornitori: l’articolo 25

Si tratta, a nostro avviso, della disposizione più sottovalutata del regolamento. L’articolo 25 stabilisce che un distributore, un importatore, un deployer o un altro terzo è considerato fornitore di un sistema ad alto rischio, e ne assume tutti gli obblighi, in tre casi: se appone il proprio nome o marchio su un sistema già immesso sul mercato; se apporta a un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato una modifica sostanziale tale che esso resti ad alto rischio; se modifica la finalità prevista di un sistema, anche per finalità generali, non classificato ad alto rischio, in modo che lo diventi (Commissione europea).

Quando ciò accade, il fornitore iniziale cessa di essere tale per quello specifico sistema, pur restando tenuto a cooperare e a mettere a disposizione le informazioni e l’accesso tecnico ragionevolmente necessari. Il paragrafo 4 aggiunge che fornitore e terzo che fornisce strumenti, servizi, componenti o processi integrati nel sistema devono definire per iscritto le informazioni e l’assistenza necessarie, con esclusione dei componenti resi disponibili al pubblico con licenza libera e aperta.

È la disposizione che sposta la responsabilità in capo a chi spesso non ne è consapevole. L’organizzazione che integra un modello generalista in un proprio servizio, lo personalizza e lo destina a una finalità che ricade nell’Allegato III non sta usando un prodotto altrui: sta immettendo sul mercato un sistema ad alto rischio proprio, con tutto ciò che ne consegue in termini di gestione del rischio, governo dei dati, documentazione, registrazione e valutazione di conformità.

Il deployer e la sorveglianza umana

L’articolo 26 impone al deployer di un sistema ad alto rischio di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire l’uso conforme alle istruzioni e di affidare la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongano della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie, oltre che del sostegno occorrente. Non è un obbligo di risultato sul funzionamento del sistema, che resta del fornitore, ma un obbligo di organizzazione su chi lo impiega.

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), completa il quadro chiedendo a chi esercita la sorveglianza di restare consapevole «della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull’output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio», che il testo italiano chiama «distorsione dell’automazione». Va ricordato che gli obblighi del capo III, sezioni da 1 a 3, per i sistemi dell’Allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027, per effetto del calendario ridisegnato dal Digital Omnibus, il regolamento (UE) 2026/1744.

Il vuoto lasciato dalla direttiva ritirata

Quanto precede riguarda la disciplina pubblicistica, che individua gli obblighi di ciascun operatore. Sul versante del danno, invece, il quadro europeo si è ridotto. La proposta di direttiva sulla responsabilità civile extracontrattuale per l’intelligenza artificiale, presentata nel 2022, prevedeva un obbligo di divulgazione degli elementi di prova e una presunzione relativa di nesso causale a favore del danneggiato. La Commissione l’ha inserita fra i ritiri del programma di lavoro per il 2025, e il ritiro è stato formalizzato con l’avviso C/2025/5423, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 ottobre 2025.

Il risultato è che oggi non esiste, nel diritto dell’Unione, un regime speciale di responsabilità civile per i danni cagionati da sistemi di intelligenza artificiale. Chi agisce deve muoversi con gli strumenti generali, e in Italia significa l’articolo 2043 del codice civile, con l’onere della prova a carico del danneggiato, l’articolo 2050 sulle attività pericolose e l’articolo 2051 sulla responsabilità da cose in custodia, la cui applicabilità a un sistema informatico è tutt’altro che pacifica.

Che cosa copre, e che cosa no, la nuova direttiva sui prodotti

Una parte del vuoto è colmata dalla direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che gli Stati membri devono recepire entro il 9 dicembre 2026 e che si applicherà ai prodotti immessi sul mercato dopo tale data (EUR-Lex). La novità che qui interessa è la nozione di prodotto, che comprende il software e quindi i sistemi di intelligenza artificiale, indipendentemente dal canale di distribuzione, e che copre anche le modifiche successive all’immissione sul mercato quando restino sotto il controllo del fabbricante.

La direttiva introduce inoltre un accesso agli elementi di prova e un sistema di presunzioni pensato per riequilibrare l’asimmetria informativa: la difettosità si presume, fra l’altro, quando il convenuto non ottemperi all’ordine di divulgazione, e il nesso causale si presume quando il prodotto sia provato difettoso e il danno risulti compatibile con quel difetto. Vi è poi la presunzione riservata ai casi in cui la complessità tecnica o scientifica renda eccessivamente difficile per il danneggiato provare il difetto o il nesso. Tutte ammettono prova contraria.

Restano escluse due ipotesi, e non sono marginali. La direttiva copre il danno da prodotto difettoso, non ogni danno da uso del sistema, e non riguarda la responsabilità di chi impiega il sistema. Per il deployer, che è la figura più vicina all’evento, il diritto dell’Unione non offre oggi un regime dedicato.

L’Italia: il decreto 160/2026 e quello che manca

La legge 23 settembre 2025, n. 132, è intervenuta su un punto processuale, inserendo le cause aventi a oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale fra le materie di competenza esclusiva del tribunale ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale). La disciplina sostanziale è invece rimessa alla delega dell’articolo 24, il cui termine viene a scadere il 10 ottobre 2026.

La disciplina è arrivata con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato il 15 settembre e in vigore dal 30 (Gazzetta Ufficiale), ed è in buona sostanza il recupero nazionale di alcune delle soluzioni contenute nella direttiva europea ritirata.

Gli articoli da 16 a 20 costruiscono un impianto processuale, non un nuovo titolo di responsabilità. L’articolo 17 impone al giudice, su istanza di parte, di ordinare l’esibizione degli elementi di prova sul funzionamento del sistema, e ne elenca quattro: i registri dell’articolo 12 dell’AI Act, la documentazione sul sistema di gestione dei rischi dell’articolo 9, la documentazione tecnica dell’articolo 11 e le informazioni sui parametri e sulle modalità di sorveglianza umana dell’articolo 14. La soglia per ottenerlo è attenuata, perché basta allegare «fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda», e l’inottemperanza ha una conseguenza precisa, perché sulla documentazione elencata il giudice «ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante». L’articolo 18 stabilisce che, quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo del regolamento europeo, «il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria». L’articolo 19 precisa che la conformità al regolamento, anche se certificata, «non esclude di per sé la responsabilità del convenuto». L’articolo 16 aggiunge un foro concorrente nel luogo di residenza o domicilio del danneggiato che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, e l’articolo 20 introduce l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, con litisconsorzio necessario del responsabile.

Tre precisazioni servono, perché le sintesi in circolazione le riportano in modo inesatto. La prima: la presunzione è una sola, quella del nesso causale, ed è relativa; nessuna presunzione di difettosità del sistema è stata introdotta. La seconda: gli articoli 2050 e 2051 del codice civile compaiono nel preambolo del decreto ma in nessun articolo, e l’articolo 2043 non è nemmeno citato, sicché il legislatore non ha qualificato l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale né come attività pericolosa né come custodia, e ha lasciato la questione all’interprete costruendo strumenti neutri rispetto al titolo: l’articolo 16 riferisce l’ordine di esibizione alle azioni di responsabilità «sia contrattuale sia extracontrattuale». La terza: il foro del danneggiato è concorrente e non esclusivo, perché la norma dice «è altresì competente».

Sul versante penale il decreto introduce il nuovo articolo 437-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o della sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, quando ne derivi pericolo per la vita o l’incolumità, con pene più severe se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Il quarto comma merita attenzione particolare: la fattispecie si estende all’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana. Il nuovo articolo 25-vicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, porta infine questo reato, insieme all’articolo 612-quater, fra quelli che fondano la responsabilità dell’ente, con sanzione pecuniaria da seicento a mille quote e sanzioni interdittive.

Non risulta invece ancora pubblicato, alla data in cui scriviamo, il secondo decreto attuativo, quello su poteri delle Autorità nazionali e formazione, a poche settimane dalla scadenza della delega.

Profili critici: gli agenti e l’imputazione delle azioni autonome

L’impianto descritto presuppone una cosa: che fra la condotta di un operatore e l’evento dannoso corra una linea ricostruibile. È un presupposto che regge finché il sistema è uno strumento e qualcuno lo usa per ottenere un risultato determinato. Regge molto meno quando il sistema opera come agente, quando riceve un obiettivo generale, sceglie da sé le azioni intermedie, invoca altri servizi e produce effetti sul mondo esterno senza che alcuna di quelle scelte sia stata deliberata da una persona.

In quello scenario le categorie continuano a funzionare formalmente e cedono nella sostanza. Il fornitore può dimostrare che il sistema si comportava secondo le specifiche; il deployer può dimostrare di averlo usato conformemente alle istruzioni; il terzo che ha fornito un componente può dimostrare che il proprio componente era conforme. Ciascuno risponde della propria porzione, e resta scoperta la catena, che è proprio ciò che ha prodotto il danno. La responsabilità non manca di titolari: manca di oggetto.

Riteniamo che la distinzione fra imputabilità e responsabilità aiuti a vedere il problema. Attribuire un esito a un soggetto è un’operazione formale, e il diritto la compie senza difficoltà. Renderlo effettivamente responsabile richiede che quel soggetto fosse in condizione di prevedere e di evitare, e su questo la disciplina attuale offre poco, perché è costruita sul prodotto e sul suo difetto e non sulla condotta di chi mette un sistema in grado di agire. Non serve una soggettività artificiale per colmare il vuoto, e anzi attribuirla sposterebbe altrove il problema senza risolverlo: serve un criterio di imputazione che segua il controllo e chieda conto a chi ha definito l’obiettivo, i limiti di azione e i punti di arresto. È del resto la stessa domanda che si è aperta a proposito degli agenti di intelligenza artificiale nel caso Meta, e che la legge italiana, costruita intorno alla figura dello strumento di supporto, non affronta.

C’è infine una conseguenza pratica immediata, di cui molte imprese non sono consapevoli. Chi integra un modello generalista in un proprio servizio, ne modifica la finalità e lo destina a un impiego dell’Allegato III diventa fornitore ai sensi dell’articolo 25, e da quel momento risponde come tale. Non è una questione contrattuale: il paragrafo 1, lettera a), fa salve le diverse allocazioni pattizie soltanto per l’ipotesi dell’apposizione del marchio, non per la modifica sostanziale né per il mutamento di finalità.

Conclusioni

Il diritto europeo tiene ferma la scelta di non attribuire soggettività ai sistemi e di distribuire obblighi fra operatori umani, e su quel piano l’articolo 25 è più incisivo di quanto la sua collocazione lasci intendere. Sul piano del danno, invece, il ritiro della direttiva sulla responsabilità per l’intelligenza artificiale ha lasciato un vuoto che la nuova direttiva sui prodotti difettosi copre solo in parte, perché guarda al prodotto e non a chi lo impiega. In Italia quel vuoto è stato colmato per via processuale dal decreto legislativo 160/2026, che agevola l’accesso alla prova e presume il nesso causale senza però scegliere un titolo di responsabilità, e per via penale con una fattispecie che raggiunge anche chi utilizza il sistema. Per chi valuta un progetto oggi, le domande da porsi prima di ogni altra sono tre: se l’impiego previsto lo renda fornitore ai sensi dell’articolo 25; chi, nella sua organizzazione, avrà l’autorità e la competenza per fermare il sistema; e se quella persona sia messa nelle condizioni di esercitare davvero la sorveglianza, perché da settembre ometterla intenzionalmente non è più soltanto un inadempimento.

Autore: Valentina Grazia Sapuppo


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