Il conto alla rovescia per gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale è entrato nella fase decisiva. L’articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, dell’AI Act diventa applicabile il 2 agosto 2026, e il codice di condotta che dovrebbe agevolarne l’attuazione ha ottenuto la valutazione di adeguatezza: l’8 luglio con l’opinione della Commissione, il giorno successivo con la valutazione dell’AI Board. In una comunicazione del 16 luglio 2026, diffusa ai soggetti che hanno partecipato ai lavori, l’AI Office ha reso noto che il termine per rientrare nella prima pubblicazione dei firmatari è stato prorogato al 27 luglio 2026 e che l’elenco iniziale è atteso per il 31 luglio, mentre le linee guida della Commissione sull’ambito e sull’applicazione pratica degli obblighi sono annunciate per l’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, però, la Commissione mette per iscritto un avvertimento che vale più di ogni scadenza: l’adesione al codice non costituisce prova conclusiva della conformità.
Le date, e una divergenza da tenere presente
Le domande frequenti pubblicate dalla Commissione sulla firma del codice, aggiornate al 10 giugno 2026, indicano tuttora come termine per essere inclusi nell’elenco dei firmatari iniziali il 22 luglio 2026 alle ore 18:00 CEST. La proroga al 27 luglio e la data del 31 luglio per la pubblicazione dell’elenco risultano invece dalla comunicazione dell’AI Office del 16 luglio 2026 ai soggetti che hanno preso parte all’elaborazione del codice e, alla data odierna, non compaiono ancora sulle pagine pubbliche della Commissione, che si limitano a collocare la pubblicazione dell’elenco genericamente nel mese di luglio 2026. Sul piano operativo, però, la divergenza si risolve da sé: chi presenta il modulo entro il 22 luglio rientra nel primo elenco in entrambe le ipotesi, mentre chi confida nel 27 si affida a un termine che la Commissione non ha ancora pubblicato. È dunque prudente attenersi alla data più stretta e verificare nel frattempo l’aggiornamento delle pagine ufficiali, perché ciò che vincola è la data che l’istituzione pubblica, non quella che circola per posta elettronica. La firma, in ogni caso, resta possibile anche successivamente, in via continuativa: ciò che si perde superando il termine non è la facoltà di aderire, ma la presenza nel primo elenco.
Che cosa si firma, e in quali parti
Il codice è strutturato in due sezioni, che riflettono la distinzione soggettiva dell’articolo 50. La prima riguarda i fornitori di sistemi di IA generativa soggetti al paragrafo 2 e concerne la marcatura dei contenuti generati o manipolati in un formato leggibile dalla macchina, con i relativi meccanismi di rilevazione. La seconda riguarda i deployer soggetti al paragrafo 4 e concerne la divulgazione e l’etichettatura dei deepfake e di certi testi generati o manipolati che siano pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Le due sezioni possono essere firmate separatamente, secondo il ruolo effettivamente rivestito, mentre i singoli impegni non sono scomponibili: ciascuna sezione si accetta per intero. Chi opera insieme come fornitore e come deployer è invitato ad aderire a entrambe. Possono inoltre sottoscrivere la sola prima sezione, pur non essendo direttamente vincolati dal paragrafo 2, i fornitori di modelli di IA generativa e i fornitori di tecnologie di marcatura e rilevazione. La sottoscrizione va apposta da un dirigente munito di poteri sufficienti a vincolare l’organizzazione, e può essere ritirata con lettera di un dirigente di pari livello.
Che cosa la firma produce, e che cosa non produce
Il beneficio della firma è reale ma va descritto con precisione. Per i firmatari, la vigilanza si concentrerà sul monitoraggio dell’aderenza al codice, con maggiore prevedibilità e minore onere amministrativo, e in modo uniforme in tutta l’Unione a prescindere dal luogo di stabilimento e dall’autorità di vigilanza del mercato competente. È un vantaggio di certezza e di metodo, non un salvacondotto. La pagina che accompagna l’opinione della Commissione lo dice senza giri di parole: l’adesione al codice non costituisce prova conclusiva della conformità agli obblighi. Il codice, cioè, agevola la dimostrazione della conformità e la rende omogenea, ma non la sostituisce, e l’obbligo che resta in capo al soggetto è quello dell’articolo 50, non quello del codice. È la stessa distinzione, tra strumento adeguato e presunzione di conformità, che abbiamo già avuto occasione di esaminare quando la valutazione di adeguatezza è stata resa nota, e che il testo della Commissione conferma nei termini più espliciti.
Chi non firma
Non firmare non equivale a non essere conformi. La Commissione precisa che l’adesione è volontaria e che l’eventuale contestazione riguarderebbe l’inosservanza dell’articolo 50, non l’assenza di adesione al codice. I non firmatari restano però tenuti a dimostrare la conformità con altri mezzi adeguati, la cui idoneità sarà valutata dalle autorità di vigilanza del mercato, e dovranno essere in grado di spiegare e documentare in che modo le misure prescelte assicurano il rispetto degli obblighi. La Commissione suggerisce loro di condurre un’analisi degli scostamenti rispetto alle misure del codice e avverte che potranno essere destinatari di un numero maggiore di richieste di informazioni o di accesso. Il costo del non firmare, dunque, non è una sanzione: è un onere probatorio più pesante e un’esposizione più intensa all’attività di vigilanza.
Che cosa promette il Digital Omnibus, e perché non è ancora diritto
Un elemento attenua l’urgenza fin da subito, e riposa sull’AI Act vigente: i contenuti generati o manipolati e già resi disponibili prima del 2 agosto 2026 non devono essere marcati o etichettati retroattivamente. Il secondo va invece maneggiato con prudenza, perché viene regolarmente presentato come se fosse acquisito. Il Digital Omnibus on AI contiene una regola di salvaguardia mirata per gli obblighi di marcatura e rilevazione dell’articolo 50, paragrafo 2, riferita ai sistemi di IA generativa immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, ai quali riconoscerebbe un periodo transitorio per conformarsi entro il 2 dicembre 2026. Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e dal Consiglio il 29 giugno. Alla data odierna, però, il regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 non risulta pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore soltanto il terzo giorno successivo alla pubblicazione: la scheda EUR-Lex dell’AI Act registra a oggi, tra le modifiche del regolamento, le sole rettifiche linguistiche. Fino a quel momento la salvaguardia non è diritto applicabile e non vi si può fondare alcuna pianificazione: ciò che vincola resta l’articolo 50 nella versione vigente, con la sua data del 2 agosto 2026. Chi confida nella proroga sta confidando in un testo adottato ma non ancora pubblicato, e la differenza, per un fornitore che debba dimostrare la conformità il 3 agosto, non è di stile.
Resta fermo, in ogni caso, che dal 2 agosto tutti i sistemi che rientrano nell’ambito dell’articolo 50 e sono immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione devono conformarsi, indipendentemente da quando siano stati immessi per la prima volta, e che la data di pubblicazione del codice non sposta il termine fissato dall’AI Act. Sul piano tecnico, infine, il codice resta esposto all’evoluzione degli standard: l’AI Office ha annunciato che valuterà aggiornamenti formali almeno ogni due anni, anche in ragione dell’emergere di norme tecniche, il che riporta al punto già noto della dipendenza della marcatura europea da standard che l’Europa non governa da sola.
Per chi deve decidere in queste due settimane, il quadro operativo è quindi definito: verificare quale sezione del codice corrisponda al ruolo effettivamente rivestito, individuare il dirigente titolato a vincolare l’organizzazione, presentare il modulo entro il termine che la Commissione confermerà sulle proprie pagine, e non dimenticare che ciò che si acquista con la firma è prevedibilità nella vigilanza, non un’esenzione dalla prova. Chi sceglie di non firmare non commette alcun illecito, ma dovrà costruire da sé, e documentare, il percorso che il codice offre già scritto.




