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UNI 11621-8: i dodici profili professionali dell’Intelligenza Artificiale, tra norma nazionale e CWA europeo

Il 30 aprile 2026 è stata pubblicata la norma UNI 11621-8, il primo standard nazionale in Europa a definire in modo sistematico i profili di ruolo professionale dell’Intelligenza Artificiale: dodici figure, dal Chief AI Officer all’AI Research Scientist, certificabili sotto accreditamento. Poche settimane dopo è arrivato anche il CWA 18398 del CEN sui profili professionali ed educativi dell’IA. Due documenti che si somigliano nel tema e differiscono profondamente nella natura: facciamo un po’ di chiarezza, anche sul fronte, tutt’altro che semplice, dell’attuazione.

Chi scrive ha partecipato personalmente, insieme agli altri esperti del gruppo di lavoro, all’elaborazione della norma di cui ci occupiamo: riteniamo dunque questa la sede opportuna per presentarne l’impianto e per affrontare un nodo che sta emergendo con forza nella prassi, quello del rapporto tra la normazione nazionale sui profili professionali e i nuovi deliverable europei.

La norma: dodici profili di terza generazione

La norma UNI 11621-8:2026, “Attività professionali non regolamentate – Profili di ruolo professionale per l’ICT – Parte 8: Profili di ruolo professionale relativi all’Intelligenza Artificiale (IA)”, è entrata in vigore il 30 aprile 2026. Come sintetizza il sommario ufficiale, «la norma definisce i profili di ruolo professionale di terza generazione relativi alle attività svolte nel settore dell’Intelligenza Artificiale (IA) utilizzando i principi definiti nella UNI 11621-1».

Il rilievo dell’operazione è stato sottolineato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che ha coordinato i lavori: «si tratta del primo standard nazionale in Europa a definire in modo sistematico e strutturato i profili di ruolo professionale che operano nel settore dell’Intelligenza Artificiale». La norma è stata elaborata dalla Commissione Tecnica UNI/CT 526 istituita presso UNINFO, «Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT», congiuntamente alla Commissione Tecnica 533 “AI” di UNINFO, nel quadro della serie UNI 11621, che dal 2021 declina i profili ICT sulla metodologia dell’e-Competence Framework europeo, la UNI EN 16234-1 (e-CF).

I profili disciplinati sono dodici: Chief AI Officer, AI Consultant, AI Product Manager, AI Prompt Engineer, AI Algorithm Engineer, AI Deep Learning Engineer, AI Data Engineer, AI Data Scientist, AI Security Specialist, AI Machine Learning Engineer, AI Natural Language Processing Engineer e AI Research Scientist. Per ciascuno, come precisa il Dipartimento, «sono specificati missione, compiti principali, risultati attesi, competenze, conoscenze, abilità, nonché indicatori chiave di prestazione (KPI)». L’obiettivo dichiarato da UNI è «rendere le competenze trasparenti, confrontabili e certificabili, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e con il contesto europeo»; l’ambito applicativo copre «tutte le figure professionali che partecipano alla progettazione, sviluppo, integrazione e gestione di sistemi di intelligenza artificiale, escludendo il semplice utilizzatore di strumenti già esistenti».

L’architettura della certificazione: 11506, 17024, Legge 4/2013

Ecco il punto che distingue la serie UNI 11621 da un mero repertorio di job description: i profili sono costruiti per essere certificabili. La norma opera infatti in congiunzione con la norma UNI 11506:2021, la norma “madre” che «descrive gli elementi per la valutazione della conformità delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità (definiti dalla UNI EN 16234-1 ‘e-CF’) e gli aspetti etici e deontologici applicabili ai profili di ruolo professionale per l’ICT definiti dalla serie UNI 11621».

La certificazione delle competenze professionali, all’esito della valutazione del candidato, avviene sotto accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024: ed è di giugno la Circolare informativa Accredia DC n. 21/2026 (Prot. DC2026SPM087 del 17 giugno 2026), che definisce «le regole per l’avvio e il mantenimento dell’accreditamento […] degli Organismi di Certificazione delle Persone che intendono operare, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, nello schema di certificazione riferito alla norma UNI 11621-8:2026 e alla norma UNI 11506:2021». Si noti, per completezza, che dello Standard ISO/IEC 17024 è stata nel frattempo pubblicata la nuova edizione 2026, destinata a sostituire la 2012 richiamata dalla circolare secondo le regole di transizione che gli enti di accreditamento definiranno.

La cornice legislativa è quella delle professioni non organizzate: la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», e il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze. In tale sistema, la certificazione accreditata a fronte della norma UNI è lo strumento con cui il professionista non ordinistico rende le proprie competenze riconoscibili e spendibili sul mercato.

Il CWA 18398: cosa è, e cosa non è

Poche settimane dopo la pubblicazione della norma italiana, il 24 giugno 2026, è stato pubblicato il CWA 18398:2026, “AI Professional Role Profiles and Educational Profiles”, esito del CEN Workshop lanciato nell’aprile 2025 a complemento del progetto europeo ARISA – Artificial Intelligence Skills Alliance. L’annuncio ufficiale del workshop ne descriveva così l’oggetto: il CWA proposto presenterà un insieme di profili di ruolo e di profili formativi nell’area dell’Intelligenza Artificiale; esso includerà profili formativi con risultati di apprendimento a diversi livelli, direttamente collegati a un insieme di profili di ruolo professionali dell’IA che delineano le competenze necessarie richieste dal mercato, sulla base dello European e-Competence Framework («e-CF»; EN 16234-1), degli ICT Professional Role Profiles (CWA 16458) e delle Guidelines for Developing ICT Professional Curricula (TS 17699).

Due documenti sullo stesso tema, dunque. Ma attenzione: la natura giuridica è profondamente diversa, e confonderla genera equivoci applicativi già visibili nella prassi.

Il CWA – CEN Workshop Agreement è, per definizione ufficiale, un prodotto di CEN e/o CENELEC, elaborato da un Workshop CEN e/o CENELEC, che riflette un accordo tra individui e organizzazioni identificati e responsabili dei suoi contenuti: un accordo tra i partecipanti al workshop, elaborato con procedura rapida e partecipazione limitata agli interessati, senza l’inchiesta pubblica nazionale che caratterizza le norme vere e proprie. Le conseguenze le fissa la stessa CEN-CENELEC Guide 29: al CWA non è attribuito lo status di norma europea […]; i membri nazionali di CEN e/o CENELEC non sono tenuti ad adottarlo né a ritirare le norme nazionali in contrasto con esso; e ancora, lo standstill CEN-CENELEC […] non si applica ai CWA, a differenza di quanto accade per le EN, per le quali vige l’obbligo di recepimento da parte di tutti i membri nazionali. Non solo: un CWA non è concepito per supportare requisiti legislativi europei, e ha una validità limitata nel tempo (tre anni, rinnovabili).

In altri termini: il CWA 18398 non è una norma europea, non impone alcun ritiro né adeguamento della norma UNI 11621-8, non fonda presunzioni di conformità e coesiste con le norme nazionali. I due documenti operano su piani diversi: la norma UNI, sviluppata con il processo di consenso pieno, fonda in Italia schemi di certificazione accreditata delle persone; il CWA offre un riferimento europeo condiviso, prezioso soprattutto sul versante dei percorsi formativi, e potrà semmai costituire il seme di una futura normazione europea in seno al CEN/TC 428, il comitato «ICT Professionalism and Digital Competences» la cui segreteria è affidata proprio a UNINFO.

Le criticità attuative

Non possiamo tacere, da ultimo, che l’attuazione di questo impianto sta incontrando non poche difficoltà operative. In primo luogo, la convivenza dei riferimenti: organismi di certificazione, enti di formazione e committenti si trovano davanti a più mappe dei profili IA, la norma nazionale, il CWA europeo, i repertori di mercato, e la tentazione di trattarle come equivalenti è forte quanto errata, per le ragioni di natura giuridica che abbiamo esposto. In secondo luogo, la costruzione degli schemi d’esame: la definizione dei requisiti d’esame, dell’esperienza minima e delle regole di indipendenza discende dallo Standard ISO/IEC 17024 e dai regolamenti di schema, e richiede esaminatori che padroneggino le competenze e-CF dei profili a livello adeguato: un capitale di competenze che il mercato deve ancora formare, in un settore che evolve a velocità superiore a ogni ciclo di aggiornamento. Infine, il raccordo con il quadro regolatorio: i profili richiamano la conformità all’AI Act, al GDPR e alla UNI CEI ISO/IEC 42001, e la qualificazione delle persone dovrà integrarsi, senza sovrapporsi, con gli obblighi organizzativi che gravano su fornitori e deployer di sistemi di IA.

Conclusioni

Con la norma UNI 11621-8 l’Italia ha compiuto una scelta di campo: dare alle professioni dell’Intelligenza Artificiale nomi, competenze e uno strumento di verifica terza, dentro la cornice della Legge 4/2013. Il CWA 18398 conferma che il tema è ormai europeo; ma la differenza tra un accordo di workshop e una norma consensuale resta, ed è bene che il mercato la conosca.

Alla luce di quanto esposto, ci si domanda se l’ecosistema, organismi di certificazione, formatori, imprese e professionisti, saprà tradurre questo impianto in schemi di certificazione seri, e non in un semplice rilascio di attestati, e se la qualificazione certificata delle persone saprà tenere il passo di una tecnologia che ridisegna le proprie professioni più in fretta di quanto ogni norma possa fotografarle: una sfida, questa, che riguarda non soltanto la normazione, ma il futuro stesso del lavoro qualificato nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Autore: Avv. Valentina Grazia Sapuppo