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Il portafoglio europeo di identità digitale verso la scadenza di dicembre 2026: atti di esecuzione e specifiche tecniche

Il regolamento (UE) 2024/1183 ha istituito il quadro europeo di identità digitale e prevede che ogni Stato membro metta a disposizione almeno un portafoglio europeo di identità digitale. Il termine dipende dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione europea e matura alla fine di dicembre 2026. Nel luglio 2026 la Commissione ha aggiornato le norme e le specifiche tecniche applicabili.

Il quadro giuridico e il termine per gli Stati membri

Il regolamento (UE) 2024/1183 modifica il regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), e introduce il quadro europeo di identità digitale. L’articolo 5a stabilisce che ciascuno Stato membro fornisca almeno un portafoglio europeo di identità digitale entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione richiamati dallo stesso articolo. Poiché il primo pacchetto di atti di esecuzione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 dicembre 2024 ed è entrato in vigore venti giorni dopo, il termine dei ventiquattro mesi si colloca alla fine di dicembre 2026.

Secondo la descrizione della Commissione europea, il portafoglio è destinato a fornire uno strumento di identificazione digitale sicuro, affidabile e rispettoso della riservatezza, e ogni Stato membro deve renderlo disponibile a cittadini, residenti e imprese. L’attuazione poggia su un insieme di regole comuni che mirano all’interoperabilità tra i portafogli nazionali e alla loro accettazione da parte delle parti facenti affidamento registrate in tutta l’Unione europea.

Il primo pacchetto di atti di esecuzione del dicembre 2024

Il 4 dicembre 2024 la Commissione europea ha adottato cinque regolamenti di esecuzione dedicati alle funzionalità di base e alla certificazione dei portafogli. Quattro di essi fissano norme, specifiche e procedure uniformi per le funzionalità tecniche, tra cui i formati di dati necessari all’uso transfrontaliero dei documenti digitali e le misure destinate a garantire affidabilità e sicurezza. Il quinto costruisce il quadro di certificazione dei portafogli.

I cinque atti riguardano rispettivamente i dati di identificazione personale e le attestazioni elettroniche di attributi (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977), l’integrità e le funzionalità di base (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979), il quadro di fiducia (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980), la certificazione (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981) e i protocolli e le interfacce da supportare (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982). Tutti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2024, con entrata in vigore venti giorni dopo.

Registrazione delle parti facenti affidamento, elenco dei portafogli certificati e violazioni di sicurezza

Un secondo gruppo di quattro regolamenti di esecuzione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 7 maggio 2025, con entrata in vigore venti giorni dopo. Questi atti disciplinano la registrazione delle parti facenti affidamento sui portafogli (regolamento di esecuzione (UE) 2025/848), la trasmissione alla Commissione delle informazioni per l’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati (regolamento di esecuzione (UE) 2025/849), le reazioni alle violazioni della sicurezza dei portafogli (regolamento di esecuzione (UE) 2025/847) e la corrispondenza transfrontaliera delle identità delle persone fisiche (regolamento di esecuzione (UE) 2025/846).

Con questo secondo pacchetto il quadro attuativo copre non soltanto le funzioni del portafoglio, ma anche l’ecosistema che lo circonda: chi può chiedere dati a un portafoglio e a quali condizioni deve registrarsi, come si costituisce l’elenco dei portafogli certificati e quali procedure si attivano in caso di compromissione della sicurezza.

L’aggiornamento delle norme e delle specifiche applicabili del luglio 2026

Il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1731, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2977, (UE) 2024/2979, (UE) 2024/2980 e (UE) 2024/2982 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili. L’atto è entrato in vigore l’11 agosto 2026 e interviene sui quattro regolamenti che descrivono i dati di identificazione personale, le funzionalità di base, il quadro di fiducia e i protocolli e le interfacce. La revisione riguarda quindi il nucleo tecnico su cui gli Stati membri stanno sviluppando i rispettivi portafogli, a pochi mesi dal termine di fornitura.

In parallelo alla produzione normativa, la Commissione europea mantiene attivi i progetti pilota su larga scala (Large Scale Pilots), che sperimentano in contesti reali i diversi casi d’uso del portafoglio, e pubblica le specifiche tecniche di riferimento insieme a materiali per gli emittenti di attestazioni e per i fornitori di servizi che intendono accettarlo.

Prospettive

Il calendario fissato dal regolamento (UE) 2024/1183 colloca alla fine di dicembre 2026 il momento in cui ogni Stato membro deve rendere disponibile almeno un portafoglio. Restano da completare i passaggi nazionali di sviluppo, certificazione e messa in esercizio, che dipendono dall’applicazione delle specifiche aggiornate nel luglio 2026 e dai calendari di ciascuna amministrazione. Sul piano europeo restano da consolidare l’elenco dei portafogli certificati e i registri delle parti facenti affidamento, mentre l’estensione concreta dei casi d’uso, dai servizi pubblici alle attestazioni di attributi rilasciate da soggetti privati, dipenderà dai singoli settori e dagli emittenti coinvolti.

In dialogo con l’Agenda 2030

Obiettivo 9. Imprese, innovazione e infrastrutture: il portafoglio europeo di identità digitale è concepito come infrastruttura comune di identificazione, fondata su specifiche tecniche uniformi e su requisiti di interoperabilità tra gli Stati membri.

Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze: la disponibilità di uno strumento di identificazione digitale per cittadini, residenti e imprese incide sulle condizioni di accesso ai servizi in rete, comprese le situazioni transfrontaliere.

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide: il quadro europeo di identità digitale definisce regole di certificazione, registrazione delle parti facenti affidamento e gestione delle violazioni di sicurezza, elementi che attengono all’affidabilità delle istituzioni che rilasciano e riconoscono l’identità.

Fonti


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