Cosa succede quando la legge incontra i colossi del digitale? Ne ho parlato a “Un Giorno Speciale” su Radio Radio, ospite di Alessio De Paolis. Punto di partenza, il patteggiamento con cui Meta ha chiuso negli Stati Uniti la causa di ventinove Stati sull’impatto dei social sui minori. Da lì, tre nodi che meritano di essere sciolti con ordine: perché un accordo di questo tipo non è una condanna, perché Stati Uniti ed Europa seguono strade opposte nel proteggere i più giovani, e cosa cambia con l’arrivo degli agenti di intelligenza artificiale.
Il patteggiamento
A fine agosto 2026, davanti al tribunale federale di Oakland, Meta ha accettato di versare circa 16,7 miliardi di dollari (fino a quasi 18 miliardi qualora anche altre piattaforme, come TikTok e YouTube, definiscano le rispettive cause) per chiudere il contenzioso promosso da ventinove procuratori generali statali. Le contestazioni erano tre: avere progettato Facebook e Instagram in modo da indurre dipendenza nei minori; avere fornito al pubblico informazioni ingannevoli sulla sicurezza delle piattaforme; avere raccolto dati personali dei minori senza il consenso dei genitori, in violazione della legge federale sulla privacy dei bambini online, il Children’s Online Privacy Protection Act. L’accordo, riferito tra gli altri da CNBC e NPR, prevede misure concrete a tutela degli adolescenti (tetti giornalieri di utilizzo, blocchi notturni, strumenti di controllo per i genitori e sistemi di verifica dell’età pensati per escludere gli under 13) da attuare nell’arco di un decennio.
Conviene fissare subito un punto tecnico, perché la parola “sentenza” circola impropriamente. Si tratta di un accordo di natura transattiva, raggiunto a processo in corso: non contiene alcuna ammissione di colpa e, anzi, Meta nega gli addebiti. La transazione chiude la controversia, non accerta una responsabilità. In termini a noi familiari, è un patteggiamento, non una condanna. La reazione dei mercati, con il titolo in rialzo di oltre il quattro per cento subito dopo l’annuncio, aiuta a leggere la vicenda per quello che è sul piano dell’impresa.
Non recidiva: un vizio a monte
La vicenda si inserisce in un copione già visto. Già nel 2021 il Garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino aveva sanzionato le società del gruppo Facebook per un complessivo di cinque milioni di euro, con provvedimenti che riguardavano le misure di sicurezza contro la sottrazione di dati mediante scraping e l’obbligo di verificare, per i minori di sedici anni, che il consenso fosse prestato dai genitori.
Uno schema che si ripete apre a un sospetto scomodo: che organizzazioni di dimensioni enormi possano mettere in conto, nell’ambito della valutazione del rapporto costi-benefici, la perdita di determinati contenziosi. È un ragionamento che attiene al rischio di impresa in generale: per quanto un’organizzazione sia allineata alla compliance normativa, le necessità e gli obiettivi di business orientano scelte di questo tipo, e non soltanto tra i colossi del web. Riteniamo però che il punto non sia la recidiva: è, piuttosto, un vizio a monte della disciplina statunitense, che interviene successivamente al fatto accaduto. In Europa, e in Italia, con l’AI Act, il Digital Omnibus e la Legge 23 settembre 2025, n. 132, si persegue invece un approccio di tipo preventivo. Se fino ad ora la storia si è ripetuta, un impianto di questo tipo mira a fare in modo che, in teoria, non debba più ripetersi.
Due modelli: Stati Uniti ed Europa
Queste organizzazioni lavorano con i dati, e devono misurarsi con discipline che nel mondo hanno tagli profondamente diversi. Gli Stati Uniti contestano soprattutto il tema della manipolazione, sempre più sentito a livello globale; sul piano legislativo il quadro resta in costruzione, tra la disciplina COPPA per gli under 13 e il più ampio Kids Online Safety Act, approvato dalla Camera dei rappresentanti il 29 giugno 2026 e ora all’esame del Senato, che introdurrebbe un dovere di diligenza delle piattaforme verso i minori e limiti alle funzioni che favoriscono l’uso compulsivo.
L’Europa muove da un approccio preventivo. L’articolo 5 dell’AI Act cataloga tra le pratiche vietate l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, o di strumenti che ne incorporano componenti, volti a manipolare il libero arbitrio delle persone e a sfruttare le vulnerabilità di gruppi vulnerabili, quali i minori e gli anziani; per i sistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti valgono inoltre puntuali obblighi di trasparenza. Sul versante delle piattaforme, il Digital Services Act e gli orientamenti della Commissione europea sulla protezione dei minori del 14 luglio 2025, insieme al modello di verifica dell’età in fase pilota, spostano il baricentro sulla prevenzione. Il nodo di fondo è la forzatura: approfittare dell’uso senza freni, da parte di soggetti vulnerabili, di uno strumento che dovrebbe avere finalità prettamente ludiche e di messa in connessione, qual è la natura del social network.
Resta un limite che è tecnico prima ancora che giuridico: a distanza di anni, porre presidi effettivi nel punto della verifica dell’identità e della maggiore età resta un’operazione quasi impossibile. Abbiamo voluto un web libero e piattaforme aperte: questa è l’altra faccia della medaglia.
La frontiera degli agenti di intelligenza artificiale
Il terzo nodo guarda avanti. L’attenzione si è spostata dai chatbot all’intelligenza artificiale agentica, sistemi capaci di eseguire compiti in autonomia. Muta anche la domanda di fondo: quando ad agire è un sistema che opera da solo, chi risponde delle conseguenze.
In Europa la risposta attuale passa dalla responsabilità da prodotto difettoso, oggi ridisegnata dalla Direttiva (UE) 2024/2853, che estende la disciplina al software e ai sistemi di intelligenza artificiale: ne risponde il fabbricante, anche quando non ha sede legale in Europa. Un punto, invece, è fermo sul piano giuridico: non è possibile attribuire una responsabilità a un qualcosa che non ha coscienza. Anche l’agente più autonomo resta uno strumento, un calcolatore evoluto privo di contezza di sé, che ci supporta nelle attività quotidiane. La responsabilità, oggi, si ripartisce dunque tra chi ha prodotto il sistema di intelligenza artificiale e chi lo utilizza. È il terreno che ho avuto modo di affrontare, sul versante della governance, contribuendo al volume “Agentic AI” curato dall’avvocato Nicola Fabiano, che nel 2021, da presidente dell’Autorità sammarinese, firmò proprio i provvedimenti sopra ricordati.
Il precedente
Un ultimo aspetto merita attenzione. Gli Stati Uniti operano in un contesto di common law, nel quale i precedenti giurisprudenziali orientano le decisioni successive con una forza paragonabile, semplificando al massimo, a quella dei nostri codici. Un accordo di queste dimensioni crea dunque un precedente destinato a pesare: è ragionevole attendersi che le altre piattaforme digitali, da Google a TikTok a Snapchat, si allineino a questo approccio. TikTok, del resto, è già stata protagonista di diverse istruttorie da parte delle autorità di controllo europee, insieme ai prodotti del gruppo Meta. In Europa, oltre all’AI Act, presidiano la materia il Digital Services Act e la disciplina dei mercati e delle piattaforme online.
Profili critici
La vicenda condensa più tensioni che vale la pena tenere distinte. La prima riguarda l’efficacia della tutela: un accordo economico, per quanto ingente, che non accerta responsabilità rischia di trasformarsi in un costo prevedibile, e dunque programmabile, più che in un deterrente; c’è da attendersi che la condotta delle organizzazioni, in punto di sanzioni, tenda sempre più al patteggiamento piuttosto che all’ammissione di colpa. La seconda attiene al metodo: l’intervento ex post, tipico del modello statunitense, arriva quando il danno si è già prodotto, mentre l’impianto europeo scommette sulla prevenzione, con l’onere di dimostrarne la tenuta applicativa. La terza è tecnica: senza sistemi affidabili di verifica dell’età, gran parte delle tutele resta enunciata più che effettiva. La quarta è di frontiera: l’autonomia crescente degli agenti di intelligenza artificiale sposta in avanti il problema dell’imputazione, in un quadro che oggi la risolve ripartendo la responsabilità tra produttore e utilizzatore.
Conclusioni
Il patteggiamento Meta non chiude una vicenda, ne fotografa una fase. Consegna misure concrete a tutela degli adolescenti, un precedente che nel sistema di common law è destinato a orientare i casi analoghi contro le altre piattaforme e, insieme, la conferma che il modello statunitense agisce prevalentemente a valle, quando il fatto è già accaduto. L’Europa ha scelto la via opposta, quella della regola preventiva, e nei prossimi anni ne misureremo la capacità di reggere alla prova dei fatti, anche rispetto alla frontiera degli agenti di intelligenza artificiale, dove l’imputazione delle conseguenze resta affidata alla ripartizione tra chi produce e chi utilizza.
🎧 Ascolta l’intervista integrale (dal minuto 2:26:00): lnkd.in/e_jBKX4x
▶️ Guarda il video dell’intervento: youtube.com/watch?v=6ZHKb2PezrY
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Immagine di copertina: Radio Radio
Autore: Valentina Grazia Sapuppo




