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Deepfake e violenza di genere facilitata dalla tecnologia: i dati e la risposta dell’Unione europea

La violenza di genere facilitata dalla tecnologia comprende la diffusione non consensuale di immagini intime, gli atti persecutori e le molestie online e i contenuti manipolati come i deepfake. Questo contributo raccoglie l’analisi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i dati europei e la risposta normativa dell’Unione europea aggiornata al 2026.

La violenza di genere facilitata dalla tecnologia

Nel giugno 2025 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato il documento Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries, che analizza le risposte dei Paesi del G7. Secondo la definizione adottata, la violenza di genere facilitata dalla tecnologia (technology-facilitated gender-based violence, TF-GBV) estende alla sfera digitale il continuum della violenza di genere e si manifesta in forme gravi come la condivisione non consensuale di immagini intime, gli atti persecutori e i messaggi d’odio. Il documento osserva che le figure pubbliche, in particolare le donne che partecipano alla vita pubblica, sono colpite in modo sproporzionato e talvolta spinte ad abbandonare gli spazi pubblici a causa dell’ampiezza e della gravita’ degli abusi online.

L’analisi dell’OCSE si concentra su quattro ambiti: i quadri strategici e giuridici nazionali, la regolamentazione delle piattaforme online, i meccanismi di raccolta dei dati e il rafforzamento delle competenze degli operatori della giustizia. Il tema e’ stato al centro anche della seconda edizione del Forum dell’OCSE sulla parita’ di genere, svoltasi a Parigi l’8 e il 9 luglio 2026 con il titolo Harnessing the Digital Transformation for All.

I deepfake e le immagini intime non consensuali

I deepfake sono contenuti audiovisivi generati o manipolati con strumenti di intelligenza artificiale che rappresentano in modo verosimile persone reali. Quando ritraggono contenuti sessuali senza consenso, rientrano tra le forme di abuso basato sulle immagini. Sul piano penale, la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, dedica l’articolo 5 alla condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato e menziona espressamente il materiale che, mediante manipolazione, appare in modo falso come autentico. Il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali e’ fissato al 14 giugno 2027.

I dati europei sulle donne adulte

Il 3 marzo 2026 l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (European Institute for Gender Equality, EIGE) hanno pubblicato il rapporto congiunto sull’indagine europea sulla violenza di genere, condotta con Eurostat su quasi 115.000 donne. Il 7,0% delle donne occupate ha subito molestie online in ambito lavorativo e il 10,2% delle donne che hanno una relazione e’ stato controllato attraverso i social media o la localizzazione. Negli otto Stati membri in cui sono state poste domande aggiuntive, l’11,7% delle donne ha subito molestie sessuali online fuori dal lavoro e l’8,5% atti persecutori con mezzi digitali; sempre in quegli Stati, il 77,0% delle donne a cui erano state pubblicate informazioni personali riferisce che il fatto e’ avvenuto online. I dati riguardano l’insieme delle donne adulte e non la sola componente adolescente.

Il ruolo delle piattaforme online

La regolamentazione delle piattaforme e’ uno dei quattro ambiti individuati dall’analisi dell’OCSE. Nell’Unione europea il regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA) impone alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di valutare e attenuare i rischi sistemici derivanti dai loro servizi, compresi quelli connessi alla violenza di genere e alla diffusione di contenuti illegali, e prevede meccanismi di segnalazione e rimozione. La produzione e la diffusione dei deepfake a sfondo sessuale si collocano all’intersezione fra questo quadro, che riguarda l’organizzazione e la moderazione dei servizi, e le norme sui contenuti generati con l’intelligenza artificiale, che riguardano la tracciabilita’ tecnica. La combinazione dei due piani e’ l’elemento su cui l’Unione europea sta costruendo la propria risposta.

La risposta normativa dell’Unione europea

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del regolamento sull’intelligenza artificiale: i contenuti generati o manipolati con l’intelligenza artificiale, compresi i deepfake, devono essere etichettati e resi riconoscibili in modo leggibile dalle macchine, e i sistemi che interagiscono con le persone devono dichiarare la propria natura artificiale. Sul piano delle politiche, la strategia per la parita’ di genere 2026-2030, presentata dalla Commissione europea il 5 marzo 2026, indica fra le priorita’ la lotta alla violenza online, comprese misure contro i contenuti sessualmente espliciti prodotti o manipolati con strumenti digitali, e prevede un dialogo strutturato con le piattaforme online di dimensioni molto grandi fondato sulle garanzie del regolamento sui servizi digitali.

Prospettive

Il calendario noto prevede l’applicazione degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del regolamento sull’intelligenza artificiale dal 2 agosto 2026 e il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 entro il 14 giugno 2027. Restano da definire, secondo l’analisi dell’OCSE, l’armonizzazione delle definizioni fra ordinamenti, l’efficacia delle misure applicate dalle piattaforme e il miglioramento della raccolta dei dati, ambiti in cui il documento del 2025 segnala progressi disomogenei e lacune ancora aperte.

In dialogo con l’Agenda 2030

  • Obiettivo 5 (Parita’ di genere). La violenza facilitata dalla tecnologia e i deepfake a sfondo sessuale colpiscono in misura sproporzionata donne e ragazze.
  • Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). Norme penali, prove elettroniche e responsabilita’ delle piattaforme sono al centro della risposta europea.
  • Obiettivo 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture). L’etichettatura dei contenuti sintetici e la tracciabilita’ tecnica sono strumenti previsti dal regolamento sull’intelligenza artificiale.
  • Obiettivo 10 (Ridurre le disuguaglianze). Gli abusi online tendono a escludere le donne dagli spazi pubblici e dalla partecipazione.

Fonti


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