La Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto è il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato all’intelligenza artificiale. È stata aperta alla firma a Vilnius il 5 settembre 2024 ed è stata ratificata dall’Unione europea il 15 maggio 2026. Questa scheda ne ricostruisce origine, ambito di applicazione, principi e stato delle adesioni.
Origine e natura del trattato
I lavori preparatori risalgono al 2019, quando il Consiglio d’Europa istituì un comitato ad hoc sull’intelligenza artificiale (CAHAI) con il compito di valutare la fattibilità di uno strumento giuridico. Nel 2022 il mandato passò al Comitato sull’intelligenza artificiale (CAI), che ha redatto e negoziato il testo. Alla stesura hanno partecipato i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, gli Stati osservatori (Canada, Giappone, Messico, Santa Sede e Stati Uniti), l’Unione europea e diversi Stati non membri (Argentina, Australia, Costa Rica, Israele, Perù e Uruguay), oltre a 68 rappresentanti della società civile, del mondo accademico e dell’industria. La Convenzione, di carattere volutamente “quadro”, è neutra sul piano tecnologico: non regola la tecnologia in quanto tale, ma fissa principi comuni pensati per durare nel tempo e per integrare gli standard esistenti in materia di diritti umani, colmando eventuali lacune.
Ambito di applicazione e definizione
L’articolo 2 definisce il sistema di intelligenza artificiale come un sistema automatizzato che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali. L’articolo 3 delimita l’ambito di applicazione: ciascuna parte applica la Convenzione alle attività svolte dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati che agiscono per loro conto; per le attività dei soggetti privati, le parti scelgono se applicare direttamente i principi del trattato oppure adottare altre misure appropriate, indicandolo in una dichiarazione al segretario generale del Consiglio d’Europa. Restano fuori dall’ambito le questioni di difesa nazionale, mentre le attività relative alla sicurezza nazionale sono escluse a condizione che rispettino il diritto internazionale e i processi democratici. La ricerca e sviluppo è esclusa, salvo quando siano svolte prove che possano interferire con diritti umani, democrazia o Stato di diritto.
Principi e obblighi
Il corpo della Convenzione (capi da II a VI) elenca gli obblighi generali e i principi che le parti devono attuare. Tra gli obblighi figurano la protezione dei diritti umani (articolo 4) e la tutela dell’integrità dei processi democratici e dello Stato di diritto (articolo 5). I principi comuni comprendono la dignità umana e l’autonomia individuale, la trasparenza e la sorveglianza, la responsabilizzazione e la responsabilità, l’uguaglianza e la non discriminazione (compresa la parità di genere), la vita privata e la protezione dei dati personali, l’affidabilità e l’innovazione sicura. Sul fronte delle tutele, la Convenzione prevede mezzi di ricorso accessibili ed efficaci (articolo 14), garanzie procedurali e il diritto di essere informati quando si interagisce con un sistema di intelligenza artificiale anziché con una persona (articolo 15). Il capo sulla valutazione dei rischi (articolo 16) richiede misure iterative di individuazione, valutazione, prevenzione e attenuazione degli impatti, con documentazione e monitoraggio, e prevede che ciascuna parte valuti la necessità di moratorie o divieti per gli usi ritenuti incompatibili con i diritti umani, la democrazia o lo Stato di diritto.
Meccanismo di follow-up e rapporto con il diritto dell’Unione
L’attuazione è affidata a una Conferenza delle parti (articolo 23), composta dai rappresentanti delle parti, che adotta il proprio regolamento interno entro dodici mesi dall’entrata in vigore e formula raccomandazioni sull’interpretazione e sull’applicazione del trattato. Entro i primi due anni dall’adesione, e poi periodicamente, ogni parte trasmette una relazione sulle misure adottate (articolo 24). La Convenzione richiede inoltre meccanismi di sorveglianza indipendenti e imparziali (articolo 26) e promuove la cooperazione internazionale (articolo 25). Per gli Stati membri dell’Unione europea, l’articolo 27 precisa che nelle relazioni reciproche si applicano le norme dell’Unione che disciplinano le materie coperte dal trattato: nell’ordinamento dell’Unione gli obiettivi della Convenzione si intrecciano quindi con il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale). Nel periodo che precede l’istituzione della Conferenza delle parti, il Consiglio d’Europa ha affidato la funzione di custode del trattato a un nuovo comitato direttivo dedicato alle tecnologie digitali nuove ed emergenti (CDNET), operativo dal 1° gennaio 2026 e incaricato anche di promuovere firme e ratifiche.
Firme, ratifiche ed entrata in vigore
La Convenzione è stata firmata da numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa e da cinque Stati non membri (Canada, Israele, Giappone, Stati Uniti e Uruguay), oltre che dall’Unione europea. L’Unione europea ha depositato il proprio strumento di ratifica il 15 maggio 2026, in occasione della 135ª sessione del Comitato dei ministri riunito a Chișinău (Repubblica di Moldova), diventando la prima Parte ad aver ratificato il trattato. L’articolo 30 subordina l’entrata in vigore al deposito del consenso da parte di cinque firmatari, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa: la soglia non è ancora stata raggiunta e la Convenzione non è pertanto ancora in vigore. Il testo è stato pubblicato, nelle lingue dell’Unione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L, 2026/1081, del 13 maggio 2026).
Prospettive
L’entrata in vigore della Convenzione dipende dal raggiungimento della soglia fissata dall’articolo 30: cinque ratifiche, di cui almeno tre di Stati membri del Consiglio d’Europa. Dopo l’entrata in vigore, la Conferenza delle parti dovrà adottare il proprio regolamento interno entro dodici mesi e definire il formato delle relazioni periodiche previste dall’articolo 24. Fino ad allora, il comitato CDNET svolge la funzione di custode e segue le firme e le ratifiche. Restano da precisare, in sede di attuazione, le dichiarazioni con cui ciascuna parte indicherà come intende disciplinare le attività dei soggetti privati e il coordinamento con gli strumenti settoriali esistenti, tra cui, per l’Unione europea, il regolamento (UE) 2024/1689.
In dialogo con l’Agenda 2030
- Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). Il trattato àncora le attività di intelligenza artificiale ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, con mezzi di ricorso, garanzie procedurali e meccanismi di sorveglianza indipendenti.
- Obiettivo 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture). La Convenzione promuove un’innovazione responsabile e sicura, prevedendo ambienti controllati di sperimentazione senza regolare la tecnologia in quanto tale.
- Obiettivo 10 (Ridurre le disuguaglianze). I principi di uguaglianza e non discriminazione mirano a evitare che i sistemi di intelligenza artificiale creino o aggravino le disparità, comprese quelle di genere.
- Obiettivo 17 (Partnership per gli obiettivi). Primo trattato del settore aperto anche a Stati non membri, si fonda sulla cooperazione internazionale e sul dialogo con una pluralità di portatori di interessi.
Fonti
- Consiglio d’Europa, Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale (STCE n. 225)
- Consiglio d’Europa, l’Unione europea ratifica la Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale (15 maggio 2026)
- Consiglio d’Europa, istituzione del nuovo comitato CDNET
- Testo ufficiale della Convenzione, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L, 2026/1081, 13 maggio 2026)




